Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinct due to tax debt settlement via simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinct because the tax authority completed a simplified settlement procedure, paying the full tax debt. The taxpayer had previously requested suspension of proceedings, but the court ruled that the matter was resolved by the authority's payment. Consequently, the appeal was dismissed, and costs were assigned to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119: When a tax authority perfects a simplified settlement procedure by paying the full debt, the litigation is extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6297/2017 R.G. proposto da Fratelli Averna S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Andrea Parlato e Vincenzo Taranto, come da mandato a margine del ricorso, ed elett.te domiciliati presso il loro domicilio digitale d e.4.A I ‘,1 ,;0.(a. , rs.27.42. i, ((3yi 3( g' 1(3- - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2824/21/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Caltanissetta, depositata il 25/7/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° giugno 2021 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:
1. con sentenza n. 2824/21/16, depositata il 15 luglio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Distaccata di Caltanissetta, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 637/1/12 della CTP di Caltanissetta, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per le imposte Ires, Irap ed Iva, relative all'anno 2005, che conseguiva ad una verifica fiscale conclusa con un PVC, all'esito del quale era stato contestato alla società l'omessa trattenuta e versamento di ritenute rispetto a premi corrisposti a clienti partecipanti a campagne promozionali;
3. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello ritenendo fondato il recupero a tassazione;
4. avverso la sentenza di appello, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 28 febbraio 2017, affidato a sette motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. con istanza depositata in data 9 luglio 2019, la società contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;
2. la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, risultava definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata;
3. l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto;
4. con memoria del 12-5-2021 la contribuente, richiamata la propria produzione documentale, ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio. OSSERVA CHE:1. la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione mediante la procedura agevolata richiesta.
2. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 3.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 1° giugno 2021. Il Presidente Do