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Ordinanza — n. 23398/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23398/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23398/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6278-2021 proposto da: INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 COMUNE BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA BALDI; - resistente - avverso l'ordinanza n. 4138/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione dèlla causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23398/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza n. 4138 del 17 febbraio 2021 la V sezione civile ha deciso la controversia e, in accoglimento del I motivo di ricorso, assorbito il II, ha cassato la causa con rinvio alla CTR PUGLIA. Con provvedimento del 12 marzo 2021 è stata fissata adunanza camerale non partecipata in data 20 maggio 2021 al fine di correggere un errore materiale rilevato d'ufficio. La SGR spa ha depositato memoria.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio correzione di errore materiale esame di cassazione arretrati di mantenimento
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6278-2021 proposto da: INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 COMUNE BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA BALDI; - resistente - avverso l'ordinanza n. 4138/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione dèlla causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.

DARIO CAVALLARI; é SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SGR spa ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. 1750 del 2014 relativo all'IMU 2013 dovuta al Comune di Bari. La CTP di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4062/2015, ha respinto il ricorso. La SGR spa ha presentato appello che la CTR Puglia, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato. La SGR spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Bari si è difeso con controricorso. La Procura generale ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza n. 4138 del 17 febbraio 2021 la V sezione civile ha deciso la controversia e, in accoglimento del I motivo di ricorso, assorbito il II, ha cassato la causa con rinvio alla CTR PUGLIA. Con provvedimento del 12 marzo 2021 è stata fissata adunanza camerale non partecipata in data 20 maggio 2021 al fine di correggere un errore materiale rilevato d'ufficio. La SGR spa ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura dell'ordinanza n. 4138 del 17 febbraio 2021 della V sezione civile della Corte di cassazione emerge una discrasia fra l'affermazione, contenuta nell'intestazione, ultimo capoverso, per cui la Procura generale presso la Corte di cassazione avrebbe domandato l'accoglimento del ricorso, e quella, riportata al terzultimo rigo dello "Svolgimento del processo", per la quale la medesima Procura generale ne avrebbe chiesto il rigetto. Peraltro, dall'esame delle memorie depositate dalla detta Procura generale si ricava che la conclusione dell'Ufficio era nel senso del rigetto del ricorso.

Risulta, quindi, chiaramente la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli articoli 287 ss. c.p.c., alla sua correzione. Sì rileva che, nel procedimento di correzione di errore materiale dì cui agli articoli 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., 6-2, 17 settembre 2013, n. 21213; Cass., SU, 27 giugno 2002, n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato.

P.Q.M.

La Corte, - dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della V sezione civile n. 4138 del 17 febbraio 2021 nel senso che, ove nell'intestazione, ultimo capoverso, di tale provvedimento è scritto "ha chiesto che la Corte accolga il ricorso", debba leggersi ed intendersi "ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso; - ordina l'annotazione della correzione sull'originale della menzionata ordinanza a cura della Cancelleria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte Suprema di cassazione, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 20