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Ordinanza — n. 23396/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23396/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23396/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18215/2014 R.G. proposto da Cora! Orafa Mediterranea srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bizzarro; a Ì ',512- II 2-n C2,1 - ricorrente - contro Comune di Marcianise, Equitalia sud spa e Tarì scpa; - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 749/31/14, depositata il 27 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Coral Orafa Mediterranea srl ha impugnato una cartella di pagamento con relativa iscrizione a ruolo concernente la Tarsu 2011. Si sono costituiti Tarì scpa ed il Comune di Marcianise. La CTP di Caserta, con sentenza n. 438/02/2012, ha respinto il ricorso. La Coral Orafa Mediterranea srl ha proposto appello. Si sono costituiti il Comune di Marcianise ed Equitalia sud spa. La CTR Napoli, con sentenza n. 749/31/14, ha respinto il gravame. La Cora! Orafa Mediterranea srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23396/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La società ricorrente ha comunicato, con memoria depositata il 28 aprile 2021, che la controversia è stata definita con transazione conclusa in sede stragiudiziale con il Comune di Marcianise. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Non sussistono le condizioni per dare atto ex articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per la società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerate le ragioni della decisione.

Parole chiave

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lite in materia di tariffa arretrati d'imposta priorità del credito fiscale contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale azione creditoria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18215/2014 R.G. proposto da Cora! Orafa Mediterranea srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bizzarro; a Ì ',512- II 2-n C2,1 - ricorrente - contro Comune di Marcianise, Equitalia sud spa e Tarì scpa; - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 749/31/14, depositata il 27 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Coral Orafa Mediterranea srl ha impugnato una cartella di pagamento con relativa iscrizione a ruolo concernente la Tarsu 2011. Si sono costituiti Tarì scpa ed il Comune di Marcianise. La CTP di Caserta, con sentenza n. 438/02/2012, ha respinto il ricorso. La Coral Orafa Mediterranea srl ha proposto appello. Si sono costituiti il Comune di Marcianise ed Equitalia sud spa. La CTR Napoli, con sentenza n. 749/31/14, ha respinto il gravame. La Cora! Orafa Mediterranea srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha comunicato, con memoria depositata il 28 aprile 2021, che la controversia è stata definita con transazione conclusa in sede stragiudiziale con il Comune di Marcianise. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Non sussistono le condizioni per dare atto ex articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per la società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerate le ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 2021. Il Presidente DEPOSITAFO IN CA