Cassation court dismisses appeal as tax dispute settled by parties' agreement, ending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the subject matter of the dispute ceased following a settlement agreement reached between the parties. SLIP srl had appealed a tax assessment against the Comune di Monterotondo, but the Comune did not defend itself. The court terminated the proceedings because the parties concluded an understanding to resolve the controversy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during cassation proceedings, the court must declare the subject matter of the dispute ceased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Cke IL;\ ORDINANZA sul ricorso 28542-2012 proposto da: SLIP srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO GIOSCIA, da cui. è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTEROTONDO; - intimato - avverso la sentenza n. 652/01/11 della CTR di Roma, depositata il 26/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI; letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la SLIP srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. AF/2001184, ICI 2001, emesso dal Comune di Monterotondo, con il quale, con riferimento all'ICI 2001, era chiesto il pagamento dell'importo complessivo di C 176.646,24.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 270/07/09, ha in parte accolto il ricorso, riducendo l'importo della base imponibile. La SLIP srl ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 652/01/11 La SLIP srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Monterotondo non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Con memoria del 7 maggio 2021 le parti del presente giudizio hanno riferito di avere concluso un'intesa con cui la presente controversia è stata definita. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese, attesa la ragione della decisione.
P.Q.M.
La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 4 AG