Tax dispute between SLIP srl and Monterotondo settled by transaction; court declares matter ceased.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the contentious matter ceased following a concluded settlement between the parties. SLIP srl had appealed a tax assessment regarding ICI 2000, which was previously reduced by the lower court before being rejected on appeal. The court ruled that the intervention of a transaction necessitated the termination of the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties reach a transaction in a cassation proceeding, the court must declare the cessation of the contentious matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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. 792 3 5 ORDINANZA sul ricorso 28540-2012 proposto da: C SLIP srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO GIOSCIA, da cui .è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTEROTONDO; - intimato - avverso la sentenza n. 651/01/11 della CTR di Roma, depositata il 26/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI; letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la SLIP srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. AF/2000184, prot. 48365 del 2005 emesso dal Comune di Monterotondo, con cui, con riferimento all'ICI 2000, era chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 166.240,61.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 269/07/09, ha in parte accolto il ricorso, riducendo l'importo della base imponibile. La SLIP srl ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 651/01/11. La SLIP srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Monterotondo non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria del 7 maggio 2021 le parti del presente giudizio hanno riferito di avere concluso un'intesa con cui la presente controversia è stata definita. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese, attesa la ragione della decisione.
P.Q.M.
La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 1. Il Presidente TATO IN CA