Italian Court dismisses tax appeal regarding higher hotel waste disposal fees based on production capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a municipal waste disposal fee order imposing higher rates on hotels. The plaintiff argued that the tariff violated specific laws by failing to recognize the illegality of the rate difference, while the municipality contended that hotels have greater waste production capacity than residential homes. The court upheld the municipality's authority to set distinct rates based on this economic reality, citing established precedent that such distinctions are legitimate and do not violate statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68, 69 d.lgs. n. 507/1997; In waste disposal tax cases, municipal decrees distinguishing hotel establishments from residential dwellings and applying higher rates are legitimate due to the greater waste production capacity of hotels, a criterion explicitly recognized by law and not invalidated by the seasonal nature of the activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22699/2017 R.G. proposto da IGAC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Corsello, con studio in Cefalù (PA), via Prestisimone 21/b, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 251, presso l'avv. Giuseppe Grillo, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Paola giusta delega in calce al controricorso; 1-1-C — avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 8, n. 2020/08/17, del 3 maggio 2017, depositata il 31 maggio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;
1. La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di pagamento TARSU per l'anno 2009 contestato per l'imposizione agli alberghi di tariffe superiori alle altre utenze. Il ricorso era rigettato in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune;
2. Con il primo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 68 e 69, d.lgs. n. 507 del 1993 avendo il giudicante omesso di rilevare l'illegittimità della determinazione di una tariffa TARSU superiore per le strutture alberghiere;
3. Il motivo non è fondato sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica» (Cass. n. 16175 del 2016;
Cass. n. 22522 del 2017, relativa al medesimo ente locale). Risulta di conseguenza assorbito il terzo motivo, con cui si contesta che sia un dato di comune esperienza la maggiore produttività di rifiuti di una struttura alberghiera rispetto ad una casa di abitazione;
4. Resta da considerare il secondo motivo con il quale si contesta la competenza del Sindaco in tema di tariffe TARSU. Si tratta di una censura infondata sulla base dell'orientamento già assunto dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, proprio con riferimento sai comuni siciliani, ha stabilito che «In tema di TARSU, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell'ente locale assegni l'attribuzione in parola alla giunta municipale» (Cass. n. 28050 del 2019);
5. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021. I Pr