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Ordinanza — n. 23383/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as litigation extinguished by voluntary acceptance of simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23383/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished after the appellant voluntarily adopted the simplified dispute resolution procedure. Although the appellant had previously argued against the deduction of sponsorship costs due to their lack of economic return, they later submitted documentation confirming their adherence to the new settlement mechanism. Consequently, the proceedings were terminated without a merits examination, leaving procedural costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002: When a party voluntarily adopts a simplified dispute resolution procedure, the litigation is extinguished and the court cannot examine the merits or impose double uniform fees.

Parole chiave

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simplified dispute resolution litigation extinction tax appeal procedure voluntary withdrawal uniform fee waiver costi della campagna spese professionali deducibili procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
CONSIDERATO CHE: - parte ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata, allegando la relativa documentazione; - poiché l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6041/2015 R.G. proposto da Abate s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Setio Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Capecci, sito in Roma, piazza della Libertà, 10 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della 25 ed Toscana, sez. dist. di Livorno, n. 2IØ2723/14, depositata il 23 dicembre 2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 15E9 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Abate s.r.l. propone ricorso per cessazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, depositata il 23 dicembre 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006 ed erano state recuperate le imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione del costo rappresentato da spese di sponsorizzazioni; - il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva disatteso il ricorso della contribuente in ragione della antieconomicità dell'operazione, desunta dall'incidenza del costo sull'utile conseguito e dall'assenza di un ritorno di immagine; - ha, quindi, confermato tale decisione, rilevando, altresì, che altra società aveva effettuato analoga sponsorizzazione nei confronti del medesimo destinatario per un importo sensibilmente più basso di quello esposto dalla contribuente; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con nota del 17 febbraio 2021 la ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., con I. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando relativa documentazione;

CONSIDERATO CHE: - parte ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata, allegando la relativa documentazione; - poiché l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione;- del pari, non sussistono i presupposti per condannare lq_stesset al pagamento del cd. «doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell'adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2021. Il Presidente