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Ordinanza — n. 23186/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses acquiescence claim regarding tax office's total debt relief after first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23186/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the tax authority's acquiescence to a first-instance judgment following a total debt relief. While the authority argued that the subsequent full sgravo constituted tacit acceptance of the lower court's decision, the Court ruled that such relief does not automatically imply acquiescence. Consequently, the Court accepted the first ground for cassation, quashed the Regional Tax Court's judgment, and remanded the case for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 329 c.p.c.; Art. 68 D.Igs. 546/1992: A total sgravo of the tax assessment roll ordered after a first-instance judgment favorable to the taxpayer does not constitute tacit acquiescence to that judgment, as it may merely reflect a desire to avoid enforcement costs without indicating a cessation of the dispute.

Parole chiave

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tax acquiescence total sgravo tacit acceptance cessation of dispute remand for merits tax appeal admissibility first instance judgment comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
La CTR della Campania, con sentenza in data 22 ottobre 2013, ha dichiarato «improponibile» l'appello a termini dell'art. 329 cod.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 46 D.Igs. 31/12/1992, no. 546
Art. 68 D.Igs. 31/12/1992, no. 546
Deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe stata sgravata ex art. 68 d.
art. 329 cod. proc. civ
La CTR, dopo avere accolto l'eccezione preliminare del contribuente di inammissibilità dell'impugnazione per acquiescenza tacita ex art. 329 cod. proc. civ., si è pronunciata nel merito.
art. 291 cod. proc. civ
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione in assenza di costituzione dell'intimato, posto che la nullità della notificazione è sanata dalla rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687
Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181
9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181).
Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976
Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334
18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334).
Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840
D'Aquino pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840).
Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093
Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399
Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469
15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione e del conseguente motivo di impugnazione attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393
24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf.
Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004
Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10142/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro MANDA LUIGI (C.F. MNDLGU69R29F839S), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO BENINCASA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO VOGLINO in Roma, Via B. Castiglione, 55 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 288/39/13, depositata in data 22 ottobre 2013.

N. 10142/14 R.G. I di 5 Est, F. D'Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente MANDA LUIGI ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell'importo di C 50.098,56, per tributi, accessori e sanzioni relativi all'anno di imposta 2007 - oggetto di sgravio parziale, per cui residuava l'iscrizione a ruolo per C 16.839,47 - in relazione alla quale la CTP di Napoli ha accolto il ricorso sul presupposto dell'omesso invio della comunicazione di irregolarità.

Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l'Ufficio ha ulteriormente sgravato i restanti importi iscritti a ruolo, procedendo a incardinare giudizio di appello. La CTR della Campania, con sentenza in data 22 ottobre 2013, ha dichiarato «improponibile» l'appello a termini dell'art. 329 cod. proc. civ., osservando che il sopravvenuto «sgravio totale» è stato disposto - analogamente che per il precedente sgravio parziale - in acquiescenza della sentenza di primo grado, senza riserva di impugnazione. La CTR ha, poi, confermato nel merito la sentenza impugnata, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi. A seguito di rinvio a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso, si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente intimato; il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE /./. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 68 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'Ufficio abbia mostrato acquiescenza alla sentenza impugnata per effetto dello «sgravio totale» della cartella impugnata.

Evidenzia il contribuente che, al fine del verificarsi della cessazione della materia del contendere occorra N. 10142/14 R.G. 2 di 5 Est. F. D'Aquino che sopravvenga un fatto tale da privare le parti dell'interesse al proseguimento del giudizio. Deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe stata sgravata ex art. 68 d. Igs. 546/1992 quale spontanea esecuzione della sentenza di merito, senza liberazione del contribuente dalla pretesa impositiva. Osserva, infine, il ricorrente, che lo sgravio del ruolo non preclude l'impugnazione della sentenza, non costituendo elemento inequivocabile da cui desumere l'acquiescenza tacita all'impugnazione. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha deciso la causa nel merito, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità. Deduce il ricorrente l'insussistenza, nel caso di specie, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di omesso versamento di imposte oggetto di dichiarazione.

2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività quale conseguenza dell'omessa allegazione al ricorso notificato in rinnovazione dell'ordinanza di questa Corte di rinvio a nuovo ruolo, posto che il ricorrente non ha allegato, né trascritto l'atto di rinnovazione del ricorso.

3. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione in assenza di costituzione dell'intimato, posto che la nullità della notificazione è sanata dalla rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass., Sez. III, 26 settembre 2017, n. n. 22341), con efficacia ex tunc (Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500).

4. Infondata è l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità, essendo indicati sia il parametro normativo, sia le relative argomentazioni, come parimenti infondata è l'eccezione del ricorso per mancata indicazione degli atti, essendo il thema decidendum evincibile dal contenuto del ricorso. N. 10142/14 R.G. 3 di 5 Est. F. D'Aquino 5. Il primo motivo del ricorso è fondato. Va premesso che l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass., Sez.

U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181). In particolare, si è ritenuto che l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez.

VI, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha desunto dallo sgravio integrale l'esistenza dei presupposti dell'acquiescenza tacita dell'Ufficio alla sentenza di primo grado, non ha fatto buon governo di tali principi.

6. Il secondo motivo è inammissibile. La CTR, dopo avere accolto l'eccezione preliminare del contribuente di inammissibilità dell'impugnazione per acquiescenza tacita ex art. 329 cod. proc. civ., si è pronunciata nel merito. E' principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione N. 10142/14 R.G. 4 di 5 Est.

F. D'Aquino pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez.

III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione e del conseguente motivo di impugnazione attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004).

7. Il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo, con rinvio alla CTR a quo per l'esame del merito del ricorso, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, i