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Ordinanza — n. 23185/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding royalty tax exemption under UK-Italy treaty and EU anti-discrimination principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23185/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that exempted UK royalties from Italian withholding tax. The taxpayer argued that treaty-exempt royalties should still trigger withholding tax, but the court held that such income is fully taxed in the residence country and excluded from Italian tax bases. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied established principles preventing double taxation on cross-border royalty flows.

Regesto Legislator

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Art. 9 of the Italy-UK Double Taxation Convention; Art. 1(1) of Directive 2003/49/EC: Royalties exempt under a double taxation treaty are not subject to Italian withholding tax if the recipient is taxed in its residence state, ensuring non-discrimination between domestic and cross-border operations.

Parole chiave

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royalties tax exemption double taxation treaty withholding tax stable establishment EU anti-discrimination direct taxation regime cross-border royalties imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 of the Italy-UK Double Taxation Convention ratified on August 12, 1962
La società contribuente ha dedotto la non tassabilità a termini dell'art. 9 della Convenzione Italia - Gran Bretagna in materia di doppie imposizioni, ratificata con I.
Directive 2003/49/EC of the European Parliament and of the Council of June 3, 2003

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 1122/2000
D'Aquino derivato (ossia la ritenuta) non sia in grado di essere applicato per una qualsiasi causa (nel caso di specie, la Convenzione )» (Cass., n. 1122/2000, cit.).
Cass., Sez. U., November 20, 2003, n. 17632
Cass., Sez. VI, June 5, 2015, nn. 11622, 11623, 11624
Cass., Sez. VI, January 25, 2016, n. 1310
Cass., Sez. V, June 15, 2018, n. 15881
Cass., Sez. V, February 7, 2019, n. 3625
Cass., Sez. V, April 30, 2019, n. 11445
Cass., Sez. V, May 9, 2019, n. 12329
Cass., Sez. V, August 29, 2018, n. 21314
Cass., Sez. VI, July 23, 2014, n. 16707
Cass., Sez. V, March 8, 2002, n. 3410
Cass., Sez. VI, January 29, 2016, n. 1778
Cass., Sez. III, March 14, 2014, n. 5955
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12650/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro MOORE BUSINESS FORM LTD (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano, n. 1415/13/12, depositata il 23 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

RILEVATO CHE N. 12650/13 R.G. l di 5 Est. F. D'Aquino La società contribuente MOORE BUSINESS FORM LTD ha impugnato il silenzio rifiuto relativo all'istanza di restituzione di ILOR e addizionali, relativa al periodo di imposta dell'esercizio 1982, conseguente alle somme percepite a titolo di royalties da licenziatari italiani. La società contribuente ha dedotto la non tassabilità a termini dell'art. 9 della Convenzione Italia - Gran Bretagna in materia di doppie imposizioni, ratificata con I. 12 agosto 1962, n. 1378, ritenendo la non tassabilità delle royalties ai fini ILOR analogamente a quanto accadesse per le imposte dirette, trattandosi di trattamento impositivo incompatibile con il regime di tassazione ordinaria, nonché trattandosi di reddito di impresa, non tassabile in assenza di una stabile organizzazione imprenditoriale in Italia.

La Commissione di Primo grado di Milano ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione di Secondo grado di Milano. La CTC di Milano, con sentenza in data 23 marzo 2012, ha rigettato l'impugnazione dell'Ufficio. Ha ritenuto la CTC che i redditi in oggetto rilevano come redditi di impresa, non assoggettabili a ILOR in assenza di stabile organizzazione in Italia del beneficiario. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1.

Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 43 d.P.R. n. 897/1980 e dell'art. 1, secondo comma, lett.

c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le royalties costituiscano redditi di impresa non assoggettabili a ILOR. Deduce il ricorrente che - benché le royalties siano in generale tassate con il regime della ritenuta alla fonte (con conseguente esclusione da ILOR a termini dell'art. 1, secondo comma, lett.

c) d.P.R. n. 599/1973 - le royalties assoggettate alla disciplina convenzionale di cui all'art. 9 della Convenzione Italia-Gran Bretagna ratificata con I. n. 1378/1962, (le N. 12650/13 R.G. 2 di 5 Est. F. D'Aquino quali sono esenti da imposizione in Italia, essendone assoggettate nel Paese di residenza), costituirebbero, ancorché redditi esenti da imposta, presupposto per l'applicazione dell'ILOR (implicitamente) a termini dell'art. 1, primo comma, d.PR. n. 599 cit.

2. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito e privo di stabile organizzazione in Italia non sono assoggettabili ad ILOR; ciò in quanto sia la disciplina del par. 2 dell'art. 1 della Convenzione italo - britannica sulle doppie imposizioni, come novellato dall'art. 3 I. 12 aprile 1973, n. 194 (a modifica del paragrafo di cui all'originaria convenzione di Londra del 4 luglio 1960), sia la disciplina di diritto interno, interpretata in modo conforme al diritto (in allora) comunitario, conducono a ritenere che, essendo la società contribuente soggetta alla potestà impositiva dello Stato di residenza del beneficiario di royalties, il reddito prodotto non può essere contemporaneamente soggetto anche ad ILOR in Italia, posto che «la mancata ritenuta IRPEF o IRPEG per effetto dell'attribuzione all'altro Stato contraente del potere impositivo non può determinare la reviviscenza, nell'ordinamento fiscale italiano, dell'ILOR» (Cass., Sez.

V, 2 febbraio 2000, n. 1122; conf. Cass., Sez. V, 28 luglio 2000, n. 9942; Cass., Sez. V, 27 ottobre 2000, n. 14197; Cass., Sez. V, 28 ottobre 2000, n. 14253). Tale orientamento si basa sulla considerazione secondo cui, ove una norma convenzionale internazionale, volta ad evitare le doppie imposizioni, impedisca l'applicazione (in Italia) di un regime impositivo sostitutivo di quello ordinario (peraltro, al fine di dare rilievo alla tassazione nel Paese di residenza del beneficiario e non al Paese della fonte), tale regime non potrebbe «provocare l'applicabilità del tributo "sostituito", rendendo, pertanto, il regime fiscale più gravoso rispetto a quello che si sarebbe applicato se la Convenzione non fosse stata operante», per cui «il distacco dal sistema di tassazione "ordinario" è definitivo e il tributo originario (l'ILOR) non ha alcuna possibilità di rivivere, qualora il tributo N. 12650/13 R.G. 3 di 5 Est.

F. D'Aquino derivato (ossia la ritenuta) non sia in grado di essere applicato per una qualsiasi causa (nel caso di specie, la Convenzione )» (Cass., n. 1122/2000, cit.).

3. Questo orientamento è stato successivamente ribadito - in motivato dissenso dall'orientamento espresso da Cass., Sez. U., 20 novembre 2003 n. 17632, relativa a royalties percepite da società residenti negli USA secondo il regime convenzionale in vigore sino al 31 dicembre 1985 - da Cass., Sez. VI, 5 giugno 2015, nn. 11622, 11623 e 11624, con cui si è ritenuto che la soggezione di un contribuente residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, esclude l'assoggettamento a ILOR in Italia in virtù del principio eurounitario di non discriminazione.

Tale principio, pur riferito alle sole persone fisiche, va, difatti, esteso anche alle società, le quali non possono conseguentemente ritenersi soggette a ILOR nel Paese della fonte, in aggiunta all'ordinaria imposizione diretta nel Paese di residenza. Orientamento, quest'ultimo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2016, n. 1310; Cass., Sez. V, 15 giugno 2018, n. 15881; Cass., Sez. V, 7 febbraio 2019, n. 3625; Cass., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 11445; Cass., Sez. V, 9 maggio 2019, n. 12329).

4. Tale orientamento è, infine, conforme (in termini di interpretazione evolutiva) anche al successivo diritto eurounitario di cui alla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (art. 1, par. 1), che prevede l'imposizione dei redditi generati da flussi transfrontralieri relativi a canoni o royalties per una volta e nel solo Paese di residenza del soggetto percettore (beneficial owner), ove privo di stabile organizzazione nel Paese della fonte, con eliminazione della ritenuta alla fonte nel Paese di origine, al fine di garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere (quarto considerando Dir. 2003/49/CE).

5. Né rileva la diversa giurisprudenza di questa Corte (in parte richiamata dal ricorrente), attinente alla specifica disciplina N. 12650/13 R.G. 4 di 5 Est. F. D'Aquino transitoria nei rapporti tra Italia e USA di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 e approvato con I. 6 aprile 1977, n. 233, prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con I 11 dicembre 1985, n. 763 (Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21314; Cass., Sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16707; Cass., Sez. V, 8 marzo 2002, n. 3410). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza regolazione di spese in assenza di costituzione dell'intimato. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955). P. Q. P4. La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in data 22 giugno 2021 I Presid