Italian tax court dismisses appeal due to settlement via simplified payment procedure and full debt discharge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated, dismissing the taxpayer's appeal against the tax authority's assessment. The taxpayer had previously requested a simplified settlement procedure, which the tax agency confirmed was fully executed with integral payment of the debt. Consequently, the court ruled that no further litigation was necessary as the underlying obligation had been extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, d.l. 193/2016; When a taxpayer utilizes the simplified settlement procedure and pays the debt in full, the subject matter of the dispute is terminated, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2487 del ruolo generale dell'anno 2012 proposto da: 2c. tk Stabile s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rino Enne e Giuseppe Maria Tiraboschi per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie, n. 22, presso lo studio di quest'ultimo - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 120/44/2011, depositata il giorno 29 giugno 2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Stabile s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2005, ai fini Iva, Ires e Irap, in relazioni a lavori eseguiti su beni di terzi e non nella disponibilità della società; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositato controricorso; considerato che: in data 8 gennaio 2020 la società ha depositato un'istanza di cessazione della materia del contendere e, in particolare, ha esposto di essersi avvalso del beneficio della definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 193/2016; con ordinanza del 31 gennaio 2020 questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di acquisire notizie dalle parti in ordine alla riferibilità della comunicazione del concessionario per la riscossione n. 07990201702338716000 e dell'istanza di definizione agevolata alla pretesa di cui all'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, nonché dell'eventuale definitivo pagamento del debito residuo;con atto del 10 novembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che la pretesa di cui all'accertamento impugnato è stato definito dalla contribuente mediante definizione agevolata e integrale pagamento di quanto dovuto ed ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha sostenute;
P.Q.M.
La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere. Deciso in Roma, addì 10 giugni 2021. Il Presidente Depositato in Cancellieria