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Ordinanza — n. 23178/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling VAT notice to partner not required for limited partnership debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23178/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a payment order due to alleged failure to notify the partner. The Regional Commission had applied necessary joinder rules, requiring notification to all partners, while the agency argued VAT debts are solely the company's liability. The court ruled that for VAT, the tax authority is not obligated to notify the unlimited partner of the assessment notice, as they can proceed with enforcement against the company's assets first.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 2304, 2313, 2315, 2318 c.c.: In VAT matters, the tax authority is not required to notify the unlimited partner of the assessment notice, as enforcement can proceed against the company's assets prior to targeting the partner's personal liability.

Parole chiave

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VAT assessment notice limited partnership liability tax enforcement procedure necessary joinder right of defense payment order nullity unlimited partner procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 14, first paragraph, of Legislative Decree n. 546 of 1992
14.815 del 4 giugno 2008, ha ritenuto che l'avviso di accertamento dovesse essere notificato non solo alla società di persone ma a tutti i soci o ex soci, quali litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del Decreto legislativo n.
Art. 2304 of the Civil Code
Art. 2313 of the Civil Code
Art. 2315 of the Civil Code
Art. 2318 of the Civil Code
Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso l'agenzia denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2304, 2313, 2315 e 2318 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 46 of D.P.R. n. 602 of 1973
art. 2697 c.c
Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14815 of 4 June 2008
Cass. n. 28361 of 2013
Cass. n. 29625 of 2008
Cass. n. 19188 of 2006
Sez. 5, Sentenza n. 11615 of 11 May 2017
Sez. U, Sentenza n. 28709 of 16 December 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28128/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente- CONTRO Sanasi Antonio; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 267/24/13, depositata il 15 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. RILEVATO CHE: / l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 267/24/13, depositata il 15 ottobre 2013, che ha respinto l'appello dell'amministrazione contro la sentenza della CTP di Brindisi che a sua volta aveva accolto il ricorso presentato da Sanasi Antonio; la controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento, concernente il pagamento della maggiore imposta Iva 1998 per lire 165.284 000, emessa a seguito di avviso di accertamento nei confronti della società Aneris Company s.a.s., di cui all'epoca Sanasi era socio accomandatario; la società era stata oggetto di plurime cessioni e di modifica della ragione sociale; - la Commissione regionale, con richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 14.815 del 4 giugno 2008, ha ritenuto che l'avviso di accertamento dovesse essere notificato non solo alla società di persone ma a tutti i soci o ex soci, quali litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del Decreto legislativo n. 546/92, e che la mancata notifica al Sanasi aveva determinato la nullità dell'intera procedura di riscossione; - il ricorso è affidato a due motivi; - il contribuente non si è costituito ed è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso l'agenzia denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2304, 2313, 2315 e 2318 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.": ad avviso della ricorrente, la CTR non aveva considerato che nei confronti del contribuente, solidalmente responsabile per il pagamento del tributo, ben poteva l'agenzia munirsi di un titolo esecutivo "da far valere, nel corso della fase esecutiva, nei confronti dello stesso socio nel caso in cui il patrimonio della Società non risultasse sufficiente a soddisfare il credito"; pertanto, non era preclusa all'amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo nei confronti del socio senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, e notificare la cartella al fine di precostituirsi il titolo in funzione dell'esecuzione forzata; - con il secondo motivo, si deduce la "Falsa applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", non essendo applicabile la disciplina del litisconsorzio necessario in materia di Iva, trattandosi di imposta facente carico solo alla società; - i motivi proposti, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente;- il ricorso è fondato e va accolto.

Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che l'avviso di accertamento da cui promana la cartella di pagamento impugnata non è stato notificato al contribuente„ ma esclusivamente alla A.N.S. Company Andriola Francesco & c., subentrata alla Aneris Company s.a.s.; - secondo una consolidata giurisprudenza, nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie, in quanto il debito della società è un debito dei soci (Cass. n. 21763 del 2015;

Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 11228 del 2007). La responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidali tra essi, ancorchè sussidiaria per l'operatività ex parte o ex lege del beneficio della preventiva escussione, è, perciò, diretta. Questa Corte ha affermato che con riguardo ai debiti fiscali: « L'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare al socio l'avviso di accertamento o di rettifica dell'IVA, in quanto l'accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio- così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anche l'esistenza e l'ammontare del debito di imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa» (Cass. n. 28361 del 2013;

Cass. n. 29625 del 2008; Cass. n. 19188 del 2006); "In materia di IVA, poiché l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare a quest'ultimo l'avviso di accertamento o di rettifica dell'imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, a notificargli l'avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l'impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa". (Sez. 5 -, Sentenza n. 11615 del 11/05/2017, Rv. 644120 - 01); - più di recente, le Sezioni Unite hanno delineato i principi che regolano il tema del beneficio di preventiva escussione "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa‘ sia cancellata).

Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andras respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andras accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario". (Sez. U - , Sentenza n. 28709 del 16/12/2020, Rv. 659872 - 01); - il giudice di appello non si è uniformato ai suddetti principi, facendo derivare l'annullamento della cartella di pagamento dalla mancata notifica al socio dell'avviso di accertamento, benché non fosse controverso che l'atto era stato ritualmente notificato presso la sede della società A.N.S. Company Andriola Francesco & c., subentrata alla Aneris Company s.a.s.; - ne consegue che il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. Il Presidente Angeli