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Ordinanza — n. 23176/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after lower court revoked the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23176/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying dispute ceased to exist after the Regional Tax Commission revoked the contested decision. The applicant had submitted a lower court judgment proving the revocation, but initially lacked the required official certificate of finality, leading to a remand for procedural correction. Once the certificate was provided, the Court found that the loss of interest rendered the appeal procedurally impossible to hear.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a lower court decision revoking the contested act is final and no further appeal is possible, the cassation appeal becomes inadmissible due to the loss of interest.

Parole chiave

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loss of interest inadmissible appeal revocation of decision procedural defect contributo unificato ripresa fiscale aziendale dichiarazione dei redditi sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
454/23/13, nonché memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con la quale la medesima difesa del CIOFFI ha chiesto, sulla scorta della citata sentenza n.
Art. 13, comma 1.-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
b) non sussistono i presupposti processuali per la condanna della parte ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1.-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, 27.10.1987, n. 7914
da Cass., Sez. 2, 27.10.1987, n. 7914, Rv.
Cass., Sez. U, 28.4.2017, n. 10553
Cass., Sez. U, 28.4.2017, n. 10553, Rv.
Cass., Sez. 3, 2.4.2021, n. 9201
643788-01 e, più recentemente Cass., Sez. 3, 2.4.2021, n. 9201); che, in considerazione di tale sopravvenuta carenza di interesse, nonché della costituzione dei VAGENZIA DELLE ENTRATE ai soli fini della discussione in pubblica udienza:
Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636
anche Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10212-2014 proposto da: GIUSEPPE CIOFFI (C.F. CFFGPP52A16B371Q), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv.ti ANDREA GALDIERI ed ARCANGELO GUZZO, presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla VIA A. GRAMSCI, n. 9; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 454/23/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che GIUSEPPE CIOFFI propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Napoli, avverso l'avviso di accertamento notificatogli per riprese afferenti ad imposte dirette, indirette e sanzioni relative all'anno di imposta 2004, per aver omesso di dichiarare redditi di impresa da attività di commercio all'ingrosso di prodotti audio e video; che la C.T.P. di Napoli, con sentenza 349/18/10, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 454/23/13, depositata il 12.12.2013, accolse il gravame, ritenendo l'avviso di accertamento motivato e la percentuale di ricarico applicata ragionevole e prudente; che avverso tale decisione il CIOFFI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, prima dell'udienza del 25.2.2020, originariamente fissata per la trattazione della causa in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato, ex art. 372 cod. proc. civ., la sentenza n. 113/2018, pubblicata 1'8.1.2018, con cui la C.T.R. della Campania ha revocato la sentenza n. 454/23/13, nonché memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con la quale la medesima difesa del CIOFFI ha chiesto, sulla scorta della citata sentenza n. 113/2018, dichiararsi il ricorso improcedibile;

Ric. 2014 n. 10212 sez. ST - ud. 26-05-2021 -2- che, tuttavia, essendo stata depositata solo una copia autentica della sentenza n. 113/2018, priva dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, il Collegio, stante l'impossibilità di dichiarare il ricorso improcedibile (arg. da Cass., Sez. 2, 27.10.1987, n. 7914, Rv. 455667-01), ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando parte ricorrente al deposito, entro il minor tempo possibile, dell'attestazione predetta; che la difesa del contribuente, ottemperando a quanto precede, ha quindi depositato copia della sentenza n. 113/2018, munita dell'attestazione di cancelleria - in calce all'ultima pagina e datata 10.12.2020 - di mancata proposizione, avverso la stessa, di ricorso per cassazione; che, per effetto di quanto precede, si è determinata la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr.

Cass., Sez. U, 28.4.2017, n. 10553, Rv. 643788-01 e, più recentemente Cass., Sez. 3, 2.4.2021, n. 9201); che, in considerazione di tale sopravvenuta carenza di interesse, nonché della costituzione dei VAGENZIA DELLE ENTRATE ai soli fini della discussione in pubblica udienza:

a) nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

b) non sussistono i presupposti processuali per la condanna della parte ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1.-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e che, pertanto, trova applicazione per il caso di Ric. 2014 n. 10212 sez. ST - ud. 26-05-2021 -3- inammissibilità originaria del gravame ma non per quella - come nella specie — sopravvenuta (cfr. anche Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv. 635682-01);

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di GIUSEPPE CIOFFI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.5.2021. Il Presidente Dr. Roberto Succio Depositato in Cancell