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Ordinanza — n. 23175/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission ruling on land improvement benefits due to evidentiary gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23175/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision dismissing a taxpayer's appeal against a tax assessment for land improvement contributions. The Commission had rejected the taxpayer's claim because the required definitive land improvement plan was missing and the provisional plan was allegedly irregular. The Court held that the Commission failed to verify whether a definitive plan existed at the time and incorrectly applied the burden of proof regarding the specific benefits derived by the property.

Regesto Legislator

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Art. 21 R.D. 215/1933; Art. 10, 15, 2697 c.c.; In the absence of a definitive land improvement plan, the administrative body must prove the execution of works and the specific benefit derived by the property, rather than relying solely on the validity of a provisional plan.

Parole chiave

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land improvement plan tax assessment validity burden of proof provisional classification regional tax commission marca contributiva decisione di contribuzione provvisoria categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 21 R.D. 215/1933
215, art. 21, secondo cui: "la cartella esattoriale che non segua uno .0enfico impositiro <già al contribuente, ma costituisca il primo ed unico allo con il quale l'ente RC 1379/2014 R.
Art. 10, 15 della legge Toscana 34/1994
Art. 2697 c.c.
Art. 8 LR Toscana n. 34 del 1994
34 del 1994, art. 8); se detto piano non è approvato l'onere della prova sia dell'esecuzione delle • opere,-sia del beneficio fondiario così arrecato alla proprietà del contribuente, ricade sul Consorzio, già Unione (Cass.
art 327 c.p
La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre termini di cui all'art 327 c.p.c.
art 2967 c.c
la violazione e falsa applicazione dell'art 2967 c.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 2241/2015
Cass. 3602/2017
Cass. 3602/2017, cit.) 7.1.-Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta la violazione degli artt.
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Testo completo

seguente t ORDINANZA Sul ricorso RG n. 1379/2014 proposto da: CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, subentrato alla UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO, già Comunità Montana del Pratomagno, con sede in Arezzo in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via Celimontana 38 presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Vittiman - ricorrenti contro 13111SCI RACI LELL nata ad Arezzo 111.2.1972 elettivamente domiciliata in 'Roma via Carlo Felice 63 presso lo studio dell'avv. Barbara Sermarini rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Donno e Vincenzo Dorino del l'oro di Arezzo; -controricmyente --(44ciole,i,Lta2c J BRUSCHI RACHELE nata ad Arezzo 1'11.2.1972 elettivamente ( ' domiciliata in Roma via Carlo Felice 63 presso Io studio dell'avv.

Barbara Sermarini rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Donno e Vincenzo Donno del Foro di Arezzo; -con troricorrente • N . Avverso ,la sentenza'( della COMMISSIONE 'TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA depositata il 17 dicembre 2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO; RILEVATO CHE 1.- Bruschi Rachele ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificata da Equitalia per conto della Comunità Montana del Pratomagno, poi Unione Comuni ed in seguito Consorzio 2 Alto Valdarno, relativa ai contributi consortili per l'anno 2006, deducendo la nullità della cartella in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonché l'assenza di prova della formazione di un perimetro di contribuenza e di un beneficio in favore del proprio immobile.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado ritenendo non assolta da parte dell'ente la prova di un beneficio concreto. L'Unione dei Comuni ha proposto appello, che la CTR della Toscana ha respinto rilevando che agli atti non è stato allegato il perimetro di contribuenza né data prova della sua trascrizione e che la cartella censurata contiene solo il richiamo alla delibera del Consiglio della RG 1379/2014 R. Russo est. Comunità Montana n. 26 del 14 settembre 2006, che approva il piano di classifica ma non quello di contribuenza; la stessa approvazione del piano di classifica provvisorio non è poi regolare perché il piano di classifica è stato trasmesso alla Provincia solo per conoscenza e non anche per consentire il vaglio di legittimità di cui all'articolo 29 della legge regionale della Toscana n. 34 del 1994.

La CTR ritiene pertanto la invalidità degli atti amministrativi presupposti e, in ragione di ciò, esclude che operi la deroga all'onere per l'ente di provare il beneficio diretto e specifico per d fondo; rileva infine che la dimostrazione in concreto di tale beneficio non è stata data e pertanto la cartella è stata illegittimamente emessa. 2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Unione dei Comuni, affidandosi a cinque motivi. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre termini di cui all'art 327 c.p.c. e proponendo ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Il Consorzio, subentrato all'Unione Comuni, ha resistito al ricorso incidentale. 1:,ntrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 5 maggio 2021. RITENUTO CHE 3.- Preliminarmente in ordine alla eccezione di inammissibilità. La controricorrente rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 dicembre 2012 mentre il ricorso per cassazione è stato RG 1379/2014 R. Russo est. I queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ex multis: Cass. 17955/2004;

Cass. 19577/2006; Cass.13126/201) Nella fattispecie il giudizio di primo grado è stato instaurato in data 12.12.2(1()8 con la conseguenza che il termine di decadenza previsto dall'art 327 c.p.c. è quello annuale, secondo la disciplina previgente alla • riforma operata dalla legge 69/2009. 4.-- Ricorso principale. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 numeri 3 e 5 la violazione di norme di diritto nonché la insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oltre che la contraddittorietà della decisione.

Parte ricorrente deduce che con la delibera citata nella cartella notificata alla contribuente, n. 26 del 2006 del Consiglio, si è approvato sia il piano di classifica che il perimetro di contribuenza; che detta delibera è stata prodotta agli atti del giudizio di primo grado, contrassegnata coni il n. 9, unitamente agli allegati; che se i giudici l'avessero esaminata avrebbero constatato che sia il piano di classifica che il perimetro di contribuenza erano stati approvati dal Consiglio della Comunità. Con il secondo) motivo si lamenta la violazione di norme di diritto ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla trascrizione del perimetro di contribuenza.

Si deduce che la trascrizione del perimetro di contribuenza previsto dall'art. 15 comma 2 della legge regionale della Toscana n. 34 /1994 è prescritta solo nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità ai terzi e non- ai fini impositivi, onde avrebbe errato la CFR a dare rilievo alla mancanza di prova della trascrizione del perimetro di contribuenza. I RG 1379/2014. R. Russo est. t. 2 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 in ordine ai controlli di legittimità degli atti nonché error in procedendo con riferimento al norm in appello; violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al potere di disapplicazione nonché errore sull'applicabilità degli arti. 29, 30 e 31 della legge regionale Toscana n.34/1994.

Il ricorrente deduce:

a) che l'eccezione relativa al difetto di controllo da parte della Provincia sugli atti dell'ente delegato alla bonifica è stata fatta per la prima volta nella memoria illustrativa di primo grado e che erroneamente la CTIZ ha ritenuto trattarsi di una mera argomentazione • difensiva;

b) che il giudice non può disapplicare gli atti amministrativi in assenza di esplicita richiesta delle parti e nella fattispecie il contribuente non ha richiesto la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti né li ha mai contestati innanzi alla competente autorità giudiziaria;

c) che ha errato il giudice d'appello ad interpretare l'art. 53 della legge regionale Toscana n, 34/ 1994, avendo erroneamente ritenuto che gli atti amministrativi di cui si tratta, adottati dal Consiglio della Comunità montana, fossero sottoposti al controllo della Provincia; il predetto controllo è infatti previsto per gli atti del Consorzio ma non per gli atti delle Comunità montane, come peraltro chiarito dall'articolo 53 cit. che per le Comunità montane esclude l'applicabilità degli artt. 29,30 e 31 in materia di controlli. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art 2967 c.c. in tema di ripartizione, dell'onere della prova in materia di bonifica.

L'ente deduce che i beni della contribuente rientrano indiscutibilmente nel perimetro di contribuenza, come indicato in cartella, e ciò basta a determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve • RG '1379/2014 R. Russo est. I contestare in maniera specifica la legittimità del contenuto dei suddetti provvedimenti. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio e l' omessa valutazione di prove.

La parte deduce di avere depositato in giudizio una relazione tecnica, che trascrive parzialmente in ricorso, dalla quale si evince non soltanto .che gli immobili della contribuente sono ricompresi nel perimetro approvato con delibera n. 26/2006, ma anche quali opere sono state eseguite e che da esse deriva beneficio ai fondi. 5.- I motivi primo, secondo, quarto e quinto possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui si dirà in prosieguo. pacifico che la Comunità montana del Pratomagno, poi Unione dei Comuni ed infine Consorzio è stata destinataria della delibera 175 del 2004 con la quale la Regione Toscana le ha attribuito le funzioni dei Consorzi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34./1994, mtione lempofú applicabile alla fattispecie, successivamente abrogata dalla L1ZT 79/21-112.

V' pacifico inoltre che alla contribuente è stata notificata una cartella esattoriale, relativa al contributo consortile per l'anno 2006, contenente il riferimento alla delibera del Consiglio della Comunità montana n. 26/2006 che approva il piano di classifica . , provvisorio. Non è necessaria pertanto la notifica di alcun previo atto impositivo poiché si applica qui il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità (n. 11722/2010) in fattispecie di riscossione di contributi consortili, ai sensi del RAI/ 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, secondo cui: "la cartella esattoriale che non segua uno .0enfico impositiro <già al contribuente, ma costituisca il primo ed unico allo con il quale l'ente RC 1379/2014 R.

Russo est. , fi9 impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, elementi indiOensabill per oorsentire al conhibuente di effettuare il necessario controllo su//a corrette,—,-a Tale motiraione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il pasupposlo dell'imposiione". Il principio Si è poi consolidato) ed è stato sviluppato) affermandosi che gli atti generali come le delibere degli enti locali che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. 30052/2018), rilevando la agevole conoscibilità da parte del contribuente dell'atto pubblicato ((;ass. 593/2021).

Pertanto il riferimento alla delibera del Consiglio indicata con il numero e la data, in quanto atto di un ente pubblico soggetto a pubblicità e- quindi conoscibile dal contribuente, costituisce indicazione idonea a motivare per relationem la cartella ed a richiamare il contenuto della delibera stessa. I ,a CTIZ, pur dando atto della esistenza di una delibera che approva il piano di classifica, ha però frettolosamente affermato che agli atti "non è stato riversalo il perimetro di contribuena, né la prora della sua trascri:; -ione" senza valutare che la delibera, come deduce il Consorzio, ha approvato) anche un perimetro di contribuenza e che la parte ha anche specificamente indicato con quale allegato (n.

9) detto documento è stato prodotto, così omettendo di verificarne l'estensione ed erroneamente dando rilievo alla sua trascrizione, nonché- e su questo verte il terzo motivo- affermando che non è stata completata la "filiera procedimentale" della sua approvazione. Il giudice d'appello ha omesso di valutare che l'adozione di un perimetro) di contribuenza provvisorio rientra tra le previsioni della L.R. "roscana n..34 del 1994, art. 15, e che la trascrizione di quest'ultimo ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 è disposta al fine di darne notizia al pubblico.

Dal che si evince come la mancata trascrizione del perimetro RC; 1370/21114 R. Russo est. di contribuenza non rileva né al fine di valutare la congruità motivazionale della cartella né ai fini della legittimità della pretesa. La trascrizione è necessaria a rendere opponibile alla generalità dei terzi l'inserimento del bene all'interno del perimetro di contribuenza medesimo, ma nella fattispecie il rapporto impositivo si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di ve.rificare l'effettiva ricomprensione dei propri immobili all'interno di esso mediante la semplice consultazione del piano di classifica con il quale è era stato adottato; ed accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata (Cass 3602/2017, in fattispecie specifica relativa alla delibera 26/2006 della stessa Comunità montana).

La trascrizione del perimetro di contribuenza assolve infatti esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. 16524/2019; Cass.36()2/2017; Cass. n. 13167/2014). Inoltre la CTIZ non ha dato conto nella sentenza impugnata del deposito da parte dell'Unione (oggi Consorzio) di una perizia di parte, nella quale, secondo quanto si evince dalle parti di detta perizia trascritte in ricorso, si afferma che nel perimetro di contribuenza approvato con delibera 26/2006 sono compresi anche gli immobili della contribuente (pag. 56 del ricorso), e sono descritte talune delle opere di manutenzione eseguite.

Ciò soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, anche a prescindere dalla trascrizione in ricorso della delibera, che comunque è atto pubblico, e della "trascrizione" dell'allegato cartografico; dovendo peraltro evidenziarsi che i documenti che contengono immagini o disegni non sono trascrivibili, ma soltanto RG 1379/21114 P Russo est. riassumibili nei loro contenuti. Parte ricorrente afferma di avere prodotto detta delibera con gli allegati sin dal primo grado (doc.

9) ed afferma che "i/perimetro di contribuen:zy vede Ira ‹.g/i immobili ricompresi anche le proprietà dei coninlmente" il che è sufficiente a dare conto, ai fini che qui interessano, dei documenti richiamati. L'approvazivne del piano e del perimetro consente all'ente di invocare in suo favore i principi già affermati da questa Corte di legittimità (Cass. sez. un 26009/2008; Cass. sez. un. '11722/2010; Cass.17066/2010; 20681/2014; 21176/2014; Cass. 3602/2017: Cass.6839/2020) secondo cui l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta e\f, vantaggiosità deve essere provataner atonsorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma.iltri tanium) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Con la precisazione Che per invocare detta presunzione deve essere approvato il piano generale di bonifica (L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 8); se detto piano non è approvato l'onere della prova sia dell'esecuzione delle • opere,-sia del beneficio fondiario così arrecato alla proprietà del contribuente, ricade sul Consorzio, già Unione (Cass. 2241/2()15). Questo punto sarà oggetto di ulteriore esame nella trattazione del ricorso incidentale condizionato. 6. 11 terzo motivo del ricorso è parzialmente fondato. La (;TR ritiene che la deduzione del difetto di controllo da parte della Provincia sugli atti dell'ente delegato alla bonifica, e segnatamente RC 1379121114 sulla delibera che approva il piano di classifica, costituisca una mera argomentazione difensiva.

L'affermazione è condivisibile, poiché il ricorso originari() si fonda anche sulla dedotta assenza di un valido perimetro) contributivo e quindi la questione del mancato controllo sull'atto è solo lo sviluppo di tesi difensiva già enunciata. la tuttavia errato il giudice d'appello a ritenere la "invalidità" e quindi a disapplicare la delibera della Comunità montana nella convinzione che dovesse essere approvata dalla Provincia. Il giudice d'appello ha affermato che "questa Commis-sione nywia che.... la mancala tillud:ziione del l( riase di controllo de/piano e del perimetro da parte della provincia e quindi il mancato pedèf,-,ionamento tutta la SIN latitudine della Fiera procedimenrale comporti l'invalidità di entrambi <s;li atti amministrativi presupposti, «fida la catiella il/Ottimamente emessa ed escluda che possa operare la derqgd all'onere di provare il vantaggio derivato al fondo".

Così facendo tuttavia la Commissione sovrappone e confonde il profilo del perfezionamento della procedura deliberativa dell'atto con la sua esecutività. Non è stato infatti rilevato un vizio dell'atto che ne comporti la nullità o annullabilità, (né l'atto è stato impugnato nella sede giudiziaria competente) ma soltanto la mancanza di un positivo controllo da parte della Provincia. Il Consorzio si difende deducendo che gli atti della Comunità montana, cui siano delegate le funzioni consortili, non sono soggetti allo stesso regi-me di controlli previsti per i Consorzi, sia in virtù della clausola di esclusione di cui all'art 53 della LRT 34/1994 sia perché sarebbero stati aboliti i controlli sugli atti delle Comunità montane.

La questione tuttavia è irrilevante perché gli artt. 29,3(1,31 della LRT 34/1994 della cui applicabilità alle Comunità montane si è discusso nel è RG 1379/2()14 R. Russo est. ,., merito, prevedono un sistema di controlli sulle deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza e dei piani di classifica e non modalità di approvazione degli atti medesimi. L'art. 29 in particolare prevede che le deliberazioni sottoposte a controllo sono trasmesse alla Provincia che, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi o \frvero li annulla con provvedimento motivato.

Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi e diventano esecutivi. Non si tratta quindi, come erroneamente ritiene la CFR, di approvazione successiva da parte di un ente terzo o di perfezionamento della "Pera procedi/muta/e" in assenza della quale l'atto sarebbe "invalido" e quindi disapplicabile, perché l'atto approvato dall'ente è perfetto, ma non è esecutivo se non supera il sistema di controlli. Ora, nel caso di specie, è la stessa CTR ad accertare che la Comunità ha mandato alla Provincia il piano di classifica provvisorio, sia pure "solianto per cono,s-cen:a".

Risulta pertanto che l'atto è stato comunque trasmesso e la Provincia è stata posta in condizione di esercitare il controllo, se dovuto. In difetto di rilievi da parte della Provincia e senza necessità che quest'ultima adotti una specifica approvazione, l'atto è comunque diventato esecutivo, anche a voler aderire alla tesi restrittiva sui controlli, e quindi la CTR non poteva "disapplicarlo".

7. Ricorso incidentale condizionato. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato IQ parte lamenta la violazione dell'articolo 21 R.D. 215 del 1933 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente in relazione all'art. 360 n. 3, nonchèl'omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale. La contribuente sostiene che la cartella doveva essere preceduta da un avviso di accertamento, RG 1379/2014 R. Russo est. D eccezione rigettata dal giudice di primo grado e riproposta come uppello incidentale; secondo la ricorrente nella cartella mancherebbe ogni riferimento agli estremi di notificazione o di pubblicazione del piano di classifica.

Il motivo è infondato. 1,a CFR ha esaminato il motivo e respinto) questa tesi difensiva ritenendo che la cartella può costituire il primo e unico atto impositivo quando contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, richiamando il principio affermato dalle sezioni unite con sentenza n. 11722/2010. Come già sopra esposto, le delibere della Comunità montana sono (erano) pubbliche, non devono essere notificate essendo agevolmente conoscibili onde la CTR ha correttamente fatto riferimento ai principi di diritto già più volte enunciati in materia da questa Corte anche in fattispecie specifica (v.

Cass. 3602/2017, cit.) 7.1.-Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta la violazione degli artt. 21 R.D. 215/1933 nonché degli artt. 10, 15 della legge Toscana 34 /1994 e 2697c.c. Si deduce che avrebbe errato la (TR a ritenere infondata la censura riguardante l'assenza di un piano di bonifica definitivo, poiché pur in presenza di un piano di bonifica provvisorio è consentita l'emissione di un piano di contribuenza; rilevando che il piano provvisorio non esonera l'ente dal dimostrare in giudizio l'effettività dei benefici derivanti dalle opere eseguite.

Il motivo è fondato, nei termini di cui appresso. I ,a censura si sottrae alla eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché riportando la parte di motivazione della M; 1379/2(14 R. Russo est. /12 7 sentenza di secondo grado che esamina questa specifica difesa, si rende evidente in che termini essa è stata proposta. Il dienia deo/dem/m è chiaramente quello della esistenza di un beneficio per il fondo della contribuente; come sopra esposto sono fallaci le argomentazioni del giudice di appello che ha ritenuto non validamente deliberato il piano di classifica e rilevante la circostanza che il perimetro di contribuenza non fosse stato trascritto; ha inoltre errato la CTR a non valutare i documenti versati in atti dal Consorzio, perché essi sono decisivi sia ai fini di verificare se gli immobili della contribuente sono effettivamente compresi nel perimetro di contribuenza, sia se, nel caso in cui manchi per quegli anni il piano di bonifica, detti documenti -ed in particolare la perizia- dimostrino comunque che l'ente ha eseguito opere dalle quali gli immobili della contribuente ricavano benefici.

Come già sopra evidenziato, in assenza del piano generale di bonifica di cui all'art.8 LR Toscana n.34 del 1994 si applica il principio di diritto espresso da Cass. 2241/2015 secondo cui, in tale ipotesi, l'onere della prova sia dell'esecuzione delle opere, sia del beneficio fondiario così arrecato alla proprietà del contribuente) ricade sul Consorzio (Cass. 3602/2017) 7.2- La CTR tuttavia, fondando la sentenza essenzialmente sulla erronea disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, non ha verificato se la regione Toscana all'epoca fosse (o meno) dotata di un piano di bonifica, così come non ha verificato se, nel caso in cui il Consorzio per questa ragione non possa invocare in suo favore la presunzione di beneficio, nonostante l'adozione di un piano di classifica (provvisorio), la perizia versata in atti sia sufficiente a dimostrare il beneficio diretto e specifico derivante agli immobili della contribuente dalle opere eseguite.RC 1379/201-t R.

Russo est. Pertanto, accogliendo per quanto di ragione il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR. della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame rispettoso dei principi di diritto sopra enunciati, con le verifiche di quanto esposto al punto 7.2, ed anche per le spese, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale condizionato ed accoglie per quanto di ragione il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR d