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Ordinanza — n. 23173/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality's appeal regarding TARSU tax liability based on waste collection service availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23173/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Municipality of Nola's appeal against a Regional Tax Commission decision that upheld a company's claim for reduced TARSU waste tax. The company argued that the tax should be lower because the public waste collection service was not provided at its industrial site, whereas the court found the service was regularly active on public roads connecting the area. The court ruled that the company failed to prove its specific premises were unsuitable for waste production, making the lack of service at that exact location irrelevant to the statutory tax base.

Regesto Legislator

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Art. 62 D.Lgs. 507/1993; The TARSU tax is due based on the utilization of surfaces suitable for waste production, not the actual production; the taxpayer bears the burden of proving the premises are unsuitable, and the absence of collection service at specific private lots does not exempt liability if public roads are serviced.

Parole chiave

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TARSU tax liability waste collection service burden of proof industrial premises suitability public road access tax commission reform municipal appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 62 del d. Igs. 507/1993
- La Commissione tributaria regionale, pur convenendo coi giudice di prime cure nella affermazione del principio di diritto secondo il quale « la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del d.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15383-2017 proposto da: COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato ECONOMICO SGE STUDIO GIURIDICO, rappresentato e difeso dall'avvocato SABATINO RAINONE; - ricorrente - contro SOCIETA' COR MAR IMPORT SRL, elettivamente domiciliata 2021 in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio 2778 dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GIASI; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SUD SPA, GESET ITALIA SPA, OTTOGAS SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 11395/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 22/04/2021 NUM.ORD. 24 R.G.N. 15.383/2017 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 11395/44/2016 del 24 novembre 2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, favorevolmente scrutinando il gravame della contribuente appresso indicata, in riforma della sentenza della Commissione tributarla provinciale di Napoli n. 10422/2015, ha accolto il ricorso proposto dalla società Cor. Mar. Import s.r.I., in persona del legale rappresentante, nei confronti del Comune di Noia, in persona del Sindaco in carica pro tempore, legale rappresentante dell'Ente impositore, e nei confronti dell'Agente della riscossione, avverso l'avviso di pagamento della TARSU dovuta per l'anno 2012 in relazione alle aree occupate dalla società all'interno dell'interporto. 2. - L Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 15 giugno 2017.

Con memoria del 15 gennaio 2019, contestando la proposta (di inammissibilità) formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., ha insistito per l'accoglimento della impugnazione previa trattazione congiunta col ricorso n. 15385/2017 R.G. proposto nei confronti della società contribuente Emozioni s.r.l. in relazione alla medesima annualità del tributo, trattandosi di impugnazioni concernenti le medesime questioni giuridiche. 3. - La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 21 luglio 2017. 4. - Con ordinanza n. 6043/19 del 28 febbraio 2019 la Sezione Sesta- i ha disposto ia trasmissione alla sezione ordinaria e la trattazione congiunta. 3 C.C. 22/04/2021 Num.ORD. 24 R.G.N. 15.383/2017 5. - Il ricorrente, con memoria dell'8 aprile 2021, ha ribadito le proprie deduzioni, riproponendo le conclusioni in precedenza formulate. 6. - La controricorrente, mediante memoria del 23 febbraio 2021; ha insistito per la inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale, pur convenendo coi giudice di prime cure nella affermazione del principio di diritto secondo il quale « la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del d. Igs. 507/1993, è dovuta non in base alla effettiva produzione dei rifiuti bensì in base alla utilizzazione delle superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenziale potenzialità (sic) del servizio », ha, tuttavia, motivato l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, in riforma della sentenza appellata, osservando: anche per l'annualità del 2012, in contestazione, deve trovare attuazione la transazione stipulata 1'11 marzo 2010 tra il Comune di Noia e l'Interporto Campano, in virtù della quale era escluso lo svolgimento del servizio di rimozione e di smaltimento dei rifiuti all'interno delle aree interportuali; infatti non risultano essere intervenute modificazioni nell'espletamento del servizio in parola, atteso che il Comune ha concesso a terzi la gestione del servizio solo per le aree esterne ani interporto; inoltre con determina adottata il 18 maggio 2010 (non considerata dalla Commissione tributaria provinciale) il responsabile dell'ufficio tributi dell'Ente impositore ha accordato alla società la riduzione del 15% del tributo; né l'accordo transattivo, né la ridetta determina sono state revocate dall'Ente impositore. 2. - La ricorrente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e 4 C.C. 22/04/2021 NUM.ORD. 24 R.G.N. 15.383/2017 falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 62 del d. las. 15 novembre 1993, n. 507.

L'Ente impositore deduce: la Commissione tributaria regionale è incorsa nella violazione della norma di legge in parola, in virtù delle quale il possesso di aree idonee ai produrre rifiuti e la potenziale utilizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento comportano la soggezione al tributo, indlipendentemente dalla circostanza che il contribuente si fruisca, in concreto, del servizio; la contribuente possessore di un capannone industriale non ha offerto la prova liberatoria, atta a superare la presunzione di legge, che l'immobile sia inidoneo a produrre rifiuti;

è assolutamente irrilevante la circostanza che la intimata non utilizzi di fatto il servizio; fallace e ininfluente è la distinzione operata dalla Commissione tributaria regionale tra le aree « esterne » e quelle « interne » dell'Interporto; conta soltanto la distinzione tra strade pubbliche e strade private (nella specie quelle interne tra i lotti dell'Interporto), atteso che, ovviamente, in relazione alla strade private il servizio di raccolta dei rifiuti non viene espletato; orbene, far tempo dal 2010, il pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è regolarmente attivo lungo « le strade pubbliche di collegamento della per la zona ASI - CIS - Interporto - Vulcano Buono » ed è esercitato dalle imprese concessionarie (come documentato in prime cure mediante la produzione di stralcio del contratto di appalto e dalla relazione in data 20 marzo 2014 della impresa appaltatrice); l'accordo stipulato 1'11 marzo 2010 tra il Comune e la Società Interporto Campano s.p.a. per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 durante i quali il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona in questione non era espletato, ha esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2009; non era, pertanto, necessario alcun provvedimento di revoca; e del pari irrilevante è la determina del dirigente dell'ufficio tributi, in data 18 maggio 2010, la quale, in attuazione del ridetto accordo ha 5 C.C. 22/04/2021 NUM.ORD. 24 R.G.N. 15.383/2017 annullato gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. 3. - Il ricorso è infondato. 3.1. - La Commissione tributaria regionale ha espressamente ribadito neiresordio deiia parte motiva ii principio di diritto dei quale il Comune ricorrente denunzia la violazione; e, nel prosieguo della motivazione, il Giudice a quo non ha operato accertamenti in punto di fatto che contraddicano l'applicazione del principio (correttamente enunciato) ai caso di specie.

Per vero la Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società odierna controricormnt% sin sutin base della interpretazione dell'accordo intervenuto 1'11 marzo 2010 tra il Comune di Noia e l'Interporto Campano, del quale ha postulato la applicazione anche per le successive annualità, in difetto di . mutamenti della situazione; sia precipuamente sulla base dell'assunto fattuale che, anche per le annualità in contestazione, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani continuasse a non essere espletato dal Comune nella zona ove è ubicato il capannone della società controricorrente, sicché la stessa non avrebbe potuto avvalersene.

J ertanto, da (.,.sciudere ne.t4;.amente. !a ce secief-cln-7a J I I AL. 4.4 denunziata violazione di legge. 3.2 - Le ulteriori censure sviluppate dal ricorrente investono piuttosto la interpretazione, operata dal giudice a quo, dell'accordo dell'il maggio 2010, in relazione alla applicazione del negozio per le annualità successive del tributo, e l'accertamento negativo, in punto di fatto„ della Commissione tr