Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under the self-sufficiency principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds refuting the lower court's decision. The appellant argued that the Regional Tax Commission incorrectly applied procedural rules regarding the self-sufficiency of appeal grounds, claiming the appeal adequately cited violations of tax assessment laws. The court rejected this, ruling that the appeal did not sufficiently detail the specific errors to allow for a direct review without examining the case files.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d. Igs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to comply with the principle of self-sufficiency by not comprehensively reporting the grounds of appeal, thereby preventing the Court from verifying the legality of the decision without examining the case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22654-2016 proposto da: CORTAZZI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell'avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TATA; - ricorrente - contro SOGET SPA, COMUNE ALBANELLA; - intimati - avverso la sentenza n. 2915/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 27/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO; l I C.C. 22104/2021 NUM.ORD. 21 R.G.N. 22.654/2016 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2925/16 del 21 febbraio 2016, pubblicata il 27 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente Antonio Corazzi, nei confronti dell'Agente della riscossione, avverso la sentenza n. 2656 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale aveva rigettato il ricorso del ridetto contribuente contro l'avviso di accertamento, emesso dal Comune di Albanella, recante l'importo di C 2.400,00 a titolo di I ARSU dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012. 2. - Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con atto del 29 settembre 2016. 3. - Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la inammissibilità del gravame osservando che le censure proposte dall'appellante concernevano l'atto impositivo, impugnato in prime cure, in carenza di specifici motivi di confutazione della sentenza appellata; sicché l'impugnazione era priva del requisito della specificità dei motivi prescritto, a pena di inammissibilità, dall' art. 53 del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. - ricorrente sViltippa due rriotivi. 2.1 - Con il primo denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 53 del d.
Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, e in relazione agli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. La parte deduce che, col terzo motivo del gravame, aveva censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e dell'art. 6/ dei d.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 73 del d. Igs. 507/1993, 3 C.C. 22/04/2021 NUM.ORD. 21 R.G.N. 22.654/2016 lamentando, in proposito, la omessa valutazione della documentazione prodotta e la inosservanza delle disposizioni in materia di accertamento; e aveva, quindi, « esplicato le proprie ragioni di gravame » dimostrando la illegittimità dell'avviso di accertamento. 2.2 - Col secondo motivo H ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. pen., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e inosservanza degli artt. 112, 113 cod. proc. pen. e dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.
Igs. 472/1997 in relazione al d. Igs. 156/2015; nonché violazione e falsa applicazione del ridetto art. 3, commi 2 e 3, del d. Igs. 472/1997 in relazione al d. Igs. 156/2015. La parte !arnenta che la C---issione tributaria rc:-.giona!e ha omesso di esaminare il motivo di appello relativo alle sanzioni e di applicare la disposizione del favor rei. ••• • •2 TI e-innrenn AI e e,- e..e e innence-eie-enikiln 111141111111.7.)11-,111%-.. Il ricorrente non ha allegato, a corredo della impugnazione, la copia dell'atto di appello, né ha riprodotto il gravame, mediante integrale trascrizione, nel corpo del ricorso.
La parte si è, invece, limitata a citare testualmente, soltanto in parte, l'atto di appello e, in parte, a riassumerlo, asserendo di avere « con dovizia esplicato le proprie ragioni di gravame » (p. 4 del ricorso). Il motivi del ricorso difettano, pertanto, dei requisito della specificità, sotto il profilo della autosufficienza. Il vizio formale comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ. Proprio in termini la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo cui « è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di 4 C.C. 22/04/2021 Num.oRD. 21 R.G.N. 22.65412016 verificare che le questioni sottoposte non siano 'nuove' e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte » (Sez. 2, sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133 - 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 10330 del 01/07/2003, Rv. 564680 - 01, secondo la quale « in base al principio di autosurticienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della tondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito »;
Sez. 5, ordinanza n. 24340 del 04/10/20:18, Rv. 651398 - 01). E, in proposito, è appena il caso di ribadire che nel giudizio di legittimità « l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti » (Sez. 6 - 1, ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 - 01;
Sez. 4, sentenza n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 - 01). Consegue alle considerazioni che precedono la declaratoria della inammissibilità del ricorso. 4 - Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo le spese processuali in quanto le vittoriose intimate non hanno svolto difese. 5. - La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il 5 C.C. 22/04/2021 NUM.ORD. 21 R.G.N. 22.654/2016 versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso nella camera di consiglio del 22 april