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Ordinanza — n. 23165/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful simplified payment under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully completed a simplified payment procedure under the 2018 decree. The taxpayer had requested a simplified definition of the dispute, and the tax agency subsequently filed for judgment extinction citing the full payment of owed amounts. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive decision on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer fulfills the conditions for a simplified definition of a tax dispute by paying the owed amounts, the judicial proceedings are automatically extinguished and the appeal is dismissed.

Parole chiave

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simplified tax payment judicial extinction tax appeal dismissal debt satisfaction procedural termination contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
iL In pendenza di giudizio il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione della controversia ai sensi degli art. 6 e 7 d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
iL In pendenza di giudizio il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione della controversia ai sensi degli art. 6 e 7 d.l.
Art. 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25140/2013 promosso da Mercurelli Enrico, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani 1, presso lo studio dell'avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lai in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 08/01/13 della CTR della Sardegna, depositata il 21/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 08/01/13, depositata il 21/03/2013, la CTR della Sardegna, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, totalmente soccombente in primo grado, ha annullato l'accertamento relativo all'anno 2004, riferito ad IVA e IRAP, rigettando per il resto l'impugnazione proposta. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi di impugnazione. L'intimata ha resistito con controricorso. iL In pendenza di giudizio il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione della controversia ai sensi degli art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 con allegati i relativi versamenti quietanzati.

L'Agenzia delle entrate ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di documenti, allegando che la contribuente ha provveduto al versamento delle somme dovute. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo il ricorrente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018, come si evince dalla documentazione prodotta. Non risulta il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.). l'Agenzia delle entrate ha, anzi, depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere, per intervenuto versamento di tutte le somme dovute per la definizione agevolata della lite.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. cit.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, d.l. cit.).

3. Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021, mediante collegamento "da remoto". ) Il Presidente omenico Depositato in Cancell