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Ordinanza — n. 23164/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding burden of proof on shareholder loans versus debt to controllers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23164/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, upholding the Regional Tax Commission's decision to reform the first-instance judgment. The agency argued that the Regional Commission failed to properly allocate the burden of proof regarding a shareholder loan versus a debt to controllers. The court ruled that the Regional Commission correctly interpreted the assembly minutes as referring to a debt without necessarily implying a prior shareholder financing, thus placing the burden of proving the financing on the agency.

Regesto Legislator

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Art. 22 DPR 131/1986; Art. 360 c.p.c.: The court established that when tax authorities interpret ambiguous assembly minutes regarding debt origins, they must bear the burden of proving the specific causal link to shareholder financing rather than the Regional Tax Commission for failing to identify the root cause.

Parole chiave

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burden of proof allocation shareholder loan financing tax registration duty debt to controllers inadmissible appeal tax agency liability capital increase deliberation computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
2697, commi 1 e 2, c.c., in una con l'art. 22, comma 1, del d.P.R.
Art. 2697, commi 1 e 2, c.c.
DIRITTO 1.Con il primo motivo, rubricato "Violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, commi 1 e 2, c.c., in una con l'art.
Art. 115, comma 1 c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
131 del 1986, nonché in combinato disposto con l'art.115, comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n, 30218/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro Spinata Maniscalchi Erizzo Bonifacio (c.f. SPNBFC54H25H501C); - intimato - avverso la sentenza n. 1674/05/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 15/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 dal dott.

Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTO Con l'avviso di liquidazione n. 12/1T/030823/000/P004, l'Ufficio territorialmente competente recuperò l'imposta di registro proporzionale al 3% in tesi dovuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 del d.P.R. n. 131/1986 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al medesimo decreto, con riferimento al verbale di assemblea della società Studio Link s.r.l. del 6 dicembre 2012. In tale atto, secondo la prospettazione dell'Ufficio, sarebbe contenuta l'enunciazione di un finanziamento precedentemente concesso in favore della società dal socio di maggioranza Evercom S.p.A., dalla cui parziale rinuncia, esposta nel verbale assembleare, conseguì l'apporto per l'aumento di capitale deliberato.

Avverso l'avviso di liquidazione citato in narrativa propose ricorso alla CTP di Roma il contribuente, che risultò soccombente La CTR del Lazio, su appello del contribuente, riformò la sentenza di prime cure, annullando l'atto impositivo impugnato. Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. DIRITTO 1.Con il primo motivo, rubricato "Violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, commi 1 e 2, c.c., in una con l'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché in combinato disposto con l'art.115, comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.", l'Agenzia si lamenta che la CTR non abbia fatto buon governo delle regole in tema di riparto di onere della prova, in quanto avrebbe dovuto rigettare l'appello sulla base della considerazione che il contribuente non ha dato prova che il credito oggetto di parziale rinuncia al fine di eseguire l'aumento di capitale deliberato non derivava da un pregresso finanziamento operato in favore della società conferitaria.

2. Con il secondo motivo, rubricato "Omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate si lamenta che la CTR non avrebbe valorizzato l'espressione "debito verso controllanti", utilizzata nel verbale assembleare per indicare il credito oggetto di rinuncia del socio al fine di eseguire il deliberato aumento di capitale.

3. I motivi proposti sono strettamente connessi e possono essere decisi congiuntamente. 3.1. Il ricorso è inammissibile. 3.2. L'Agenzia ricorrente, in realtà, pur deducendo la violazione delle regole di riparto dell'onere della prova e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, tende ad offrire a questa Corte una interpretazione alternativa a quella data dalla CTR dell'espressione "debito verso controllanti": per l'Agenzia delle Entrate questa espressione non potrebbe che riferirsi, in assenza di una prova contraria offerta dal contribuente, ad un debito da restituzione di un finanziamento operato dal socio in favore della società; per la CTR, invece, l'espressione "debito verso controllanti" sarebbe causalmente neutra, non identificando essa necessariamente un debito derivante da un finanziamento soci.

Orbene, così ritenendo la CTR non è incorsa in alcuna violazione di norma di legge, né ha omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio e controversi tra le parti, anzi: ha plausibilmente inteso l'espressione sopra riportata come indicativa di un debito (e di un corrispondente credito del socio) non individuato nella sua radice causale, e su questa base ha correttamente preteso che l'Agenzia delle Entrate, sulla quale incombe sempre la prova del presupposto impositivo, fornisse ulteriori elementi probatori a sostegno che il credito oggetto di parziale rinuncia derivasse da una operazione di finanziamento soci.

4. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del contribuente intimato esonera dai regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto A I Presidente / l Yi te. Domeni indemi Deposi