Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23161/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax dispute by extinguishing the entire proceeding upon payment and request for termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23161/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the entire proceeding extinguished following the tax authority's request for termination. The taxpayer had submitted a request for case definition under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 and paid the required amounts for finalization. The court ruled that since the request did not concern taxes excluded by law and the necessary payments were made, there was no obstacle to declaring the case closed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 100 c.p.c.: When a taxpayer requests case definition under the specified decree and pays the requisite amounts, the court may declare the entire proceeding extinguished upon the administration's request.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute termination case definition request proceeding extinguishment Legislative Decree 119/2018 tax payment compliance administrative request procedural closure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: l'Amministrazione ricorrente con atto datato 23/10/2019 ha rappresentato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 100 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14244/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Cauchi Gaetano, residente in Castelnuovo Don Bosco (AT), alla via Aliberti n. 28; -intimato- avverso la sentenza n. 1422/38/2015 della CTR del Piemonte, depositata in data 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 aprile 2021 dal dott.

Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: l'Amministrazione ricorrente con atto datato 23/10/2019 ha rappresentato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018; CONSIDERATO CHE: l'istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che il contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione; nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell'Amministrazione ricorrente; le spese restano a carico delle parti che e hanno anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto. Depositato in Cancelleria Oggi, 20 A0.