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Ordinanza — n. 23158/2021 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to successful 'peace tax' settlement and cessation of dispute subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23158/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax litigation extinguished because the dispute subject matter ceased following the taxpayer's successful application for a simplified tax definition. The taxpayer submitted the required payment and application documents, leading the tax authority to acknowledge the regularity of the settlement. Consequently, the court ruled that the process was terminated without the need to assign procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 12, 13 of D.L. n. 119/2018; When a taxpayer successfully requests a simplified tax definition under the 'peace tax' regime, the litigation is extinguished upon cessation of the dispute subject matter, and procedural costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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peace tax settlement tax litigation extinction simplified tax definition cessation of dispute procedural cost allocation tax authority acknowledgment D.L. 119/2018 provisions opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, of D.L. n. 119/2018
Adriana Venacore, dopo l'adunanza camerale dell'11.10.2018, in data 29.10.2018, ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del dl.
Art. 6, comma 12, of D.L. n. 119/2018
Adriana Venacore, dopo l'adunanza camerale dell'11.10.2018, in data 29.10.2018, ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del dl.
Art. 6, comma 13, of D.L. n. 119/2018
Adriana Venacore, dopo l'adunanza camerale dell'11.10.2018, in data 29.10.2018, ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del dl.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21826 del 2020
"pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estin.zione de/giudi.io per cessata materia de/contendere"(Cass. n. 21826 del 2020) P .
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20840-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro VANACORE ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. GALIANI 68, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SELICATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABINO SELICATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 05/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA FASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso nei termini sopra precisati (accoglimento secondo motivo, assorbiti gli altri); R.G.N. 20840-13 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate notificava ad Adriana Venacore un avviso di rettifica del valore di un terreno, oggetto di compravendita, rideterminandolo ai fini dell'imposta di registro ed ai fini INVIM. La società acquirente, ISNA Costruzioni, presentava istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 11 della 1. n. 289 del 2002, per le imposte di registro, ipotecaria e catastale provvedendo al pagamento del quantum.

Adriana Vanacore presentava a sua volta, in data 3.4.2003, istanza di definizione agevolata ex art. 11 della 1. n. 289 del 2002 per IN-VINI, ma ometteva di corrispondere l'importo dovuto, pertanto, l'Ufficio iscriveva a ruolo il credito erariale di cui all'originario avviso di rettifica, resosi definitivo per mancata impugnazione. La contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia la relativa cartella di pagamento (n. 0532004001715539) adducendo un errore di fatto commesso dal consulente. L'adita Commissione accoglieva il ricorso, con sentenza n. 48/1/2010.

L'Ufficio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso, illustrato con memorie. Adriana Venacore, dopo l'adunanza camerale dell'11.10.2018, in data 29.10.2018, ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, pertanto il Collegio, riconvocatosi in data 20.12.2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Con nota del 21 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del dl. n. 119 del 2018, depositando: copia quietanza di versamento, copia della domanda di definizione agevolata R.G.N. 20840-13 della controversia tributaria pendente, copia della ricevuta di presentazione della domanda di definizione agevolata. L'Agenzia delle entrate, con nota del 9.11.2020, ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, comunicando la regolarità della definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con riferimento alla cartella di pagamento n. 05320040001715539.

CONSIDERATO CHE: - La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -L'Agenzia delle Entrate, con nota del 9.11.2020, ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Isernia ha dato atto della regolarità della domanda proposta dalla contribuente; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono soipese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle diiposkioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innalki al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notifica.zione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinarki all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definkione della controversia è richiesta in pendemza del termine per impugnare, la pronuncia gimisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancarka di istarka di trattckione R.G.N. 20840-13 presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugna,zione della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia risulti non defìnibile, valgono anche come útan.za di tratta ,ione.

Le spese del processo estinto resoti° a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (con riferimento al ricorso R.G. 20840/2013 riferito alla cartella di pagamento n.05320040001715539), in ragione del perfezionamento della definizione 1\ 9' della controversia ai sensi dell'art. 6 del di n. 118 del 2019, allegando anche la nota della Direzione Provinciale di Isernia; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la defìnkione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del n. 119 del 2018, conv., con modif., in 1 n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estin.zione de/giudi.io per cessata materia de/contendere"(Cass. n. 21826 del 2020) P . Q . M . La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 8.4.2021