Italian Court dismisses appeal as taxpayer withdraws case to adopt simplified debt settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gentech S.R.L. against a tax assessment order extinguished. The taxpayer voluntarily withdrew the litigation on June 21, 2021, to adopt the simplified procedure for pending debts established by D.L. No. 193 of 2016. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and assigned the costs of the appeal to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: When a party withdraws an appeal to adopt the simplified procedure for pending debts, the proceedings are declared extinguished and costs are borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9944/2015 R.G. proposto da GENTECH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO PADOVANI e GUGLIELMO FRANSONI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Crescenzio n. 2, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - rzesareur- I kn ng avverso la sentenza n. 1952/29/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 9 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 LUGLIO 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'impugnazione proposta dalla Gentech s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. T8B030500781/2011, contenente ripresa a tassazione di plusvalenza da vendita di immobile e recupero di costi indeducibili in quanto non inerenti all'attività di impresa e oggetto di falsa fatturazione a opera della ditta individuale Edilia di Passantino Manlio, dell'Impresa Edile Bruno Franzè e dell'impresa M.E.D. Scavi di Samà Domenico, in relazione all'anno di imposta 2004.
2. Il giudice di appello, respinta l'eccezione di decadenza dell'avviso, ha ritenuto provata l'inesistenza dei costi dedotti e non provata la loro inerenza all'attività di impresa, con riferimento a tutte e tre le imprese che avevano emesso le fatture in favore della contribuente.
3. Per la cassazione della citata sentenza, Gentech s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; l'Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservata la facoltà di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
4. Con atto depositato in data 21 giugno 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal d. I. n. 193 del 2016. CONSIDERATO CHE il citato atto, depositato in data 21 giugno 2021, soddisfa i criteri di cui all'art. 390 cod. proc. civ., risultando l'atto di rinuncia notificato RG 09944/2015 2 l'estensore poolo fraohni alla controparte via pec (r.a.c. del 15 giugno 2021), di talché il processo può essere dichiarato estinto; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46 del d. Igs. n. 546 del 1992, e che la formula definitoria esclude di dover provvedere in tema di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dispone che le spese di lite del presente giudizio di legittimità restino a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2021. Il Presidente ico So l_ DEPOSIT/7717,q —CANCEL:t..RIA i I A60, 2021 !L CAN