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Ordinanza — n. 23001/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling bank investigations bypass sector study congruity limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23001/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had upheld a taxpayer's challenge to tax assessments. The lower court had relied on sector study congruity to limit the tax authority's presumptive powers, but the higher court found this reasoning flawed. The court determined that bank investigations constitute a distinct type of audit not subject to the specific congruity restrictions applicable to simple presumptions, thereby overturning the lower court's dismissal of the tax authority's claims.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 4-bis, L. 146/1998; Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973: The restriction on tax assessments based on simple presumptions due to sector study congruity applies exclusively to inductive-analytical audits and does not extend to investigations conducted through bank inquiries.

Parole chiave

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tax audit powers sector study congruity bank investigations simple presumptions tax assessment limits fiscal verification Cassation ruling tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 4-bis, L. 146/1998
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Art. 360, c.p.c.
146/98 e 39 DPR 600/73 in relazione all'art. 360, RG 09502/2015 2 l'estensore paolo fraulini comma 1, n.3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto preclusa la possibilità di esperire l'accertamento per effetto della congruità dello studio di settore.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17990 del 04/07/2019
146 del 1998, che risguarda solo ed esclusivamente gli accertamenti di tipo analitico-induttivo, estranei al caso di specie (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17990 del 04/07/2019, in motivazione).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9502/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' FERRARO SNC DI FERRAR() ARNEODO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché FERRARO MONICA, CAMPAGNOLO ITALIA, FERRARO ARNEODO e FERRARO MARCO, rappresentati e difesi dall'avv. SABINA CICCOTTI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1566/26/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 LUGLIO 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'impugnazione proposta dalla Società Ferraro s.n.c. di Ferraro Arneodo & C., nonché dei soci Monica Ferraro, Italia Campagnolo, Arneodo Ferraro e Marco Ferraro avverso gli avvisi di accertamento n. T6501GV03979/2011, T6501GV03980/2011, T6501GV03981/2011, T6501GV03982/2011 e T6501GV03983/2011, contenenti ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati dalla società a fini Irap e Iva, estesi per trasparenza ai soci a fini Irpef, in relazione all'anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello come l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede il novero dei poteri presuntivi riconosciuti all'erario in tema di verifiche fiscali, andava nella fattispecie necessariamente coordinato con l'articolo 39, secondo comma, del citato d.P.R., che onera l'amministrazione di fornire riscontri assai più precisi e concordanti, vieppiù in una fattispecie in cui gli studi di settore risultavano rispettati, atteso che le somme accertate non superavano il 40% del reddito dichiarato dalla società.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo, resistito dalla Società Ferraro s.n.c. di Ferraro Arneodo & C., nonché dai soci Monica Ferraro, Italia Campagnolo, Arneodo Ferraro e Marco Ferraro con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. 146/98 e 39 DPR 600/73 in relazione all'art. 360, RG 09502/2015 2 l'estensore paolo fraulini comma 1, n.3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto preclusa la possibilità di esperire l'accertamento per effetto della congruità dello studio di settore.

2. I controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. L'accertamento impugnato scaturisce pacificamente da indagini bancarie. A tale tipologia di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non si applica il disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, che risguarda solo ed esclusivamente gli accertamenti di tipo analitico-induttivo, estranei al caso di specie (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17990 del 04/07/2019, in motivazione). Tanto si deduce dalla chiara lettera del comma 4-bis, che prevedeva - prima della sua abrogazione nel 2011 - che "le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di euro 50.000,00, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati".

L'univoco ed esclusivo riferimento alle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, esclude che la norma, di stretta RG 09502/2015 3 l'estensore paolo fraulini interpretazione come tutte quelle nella materia tributaria, possa trovare applicazione a ipotesi non previste, quale quella in esame, ove l'accertamento si fonda su indagini bancarie sui conti correnti della società e su un'omessa fatturazione ai fini delle imposte indirette.

5. La sentenza va, pertanto, cassata, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla regolazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma,