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Ordinanza — n. 22997/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, ruling registration duty applies to agreed deferred caparra clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22997/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had confirmed the taxpayer's exemption from proportional registration duty. The court held that the tax law's requirement for a preliminary contract to include a caparra confirmative applies to clauses merely agreeing to a future payment, even if the money was not yet transferred. Consequently, the lower court was ordered to reconsider the specific facts regarding the post-dated handwritten note to determine if it constituted a valid agreement for deferred performance.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 1, lett. a) del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Art. 10, nota dell'art. 10 Tariffa: The agreement to pay a caparra confirmatoria with deferred performance constitutes the taxable event for the proportional registration duty, regardless of whether the funds have been physically transferred.

Parole chiave

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registration duty caparra confirmatoria deferred performance taxable event proportional rate preliminary contract tax agency appeal imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 1, lett. a) del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
« Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6 ».
Art. 10, nota dell'art. 10 Tariffa
civ.); l'art. 10 [rectius: la nota dell'art.
Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
3.1.4 - Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.
Art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
e uniformandosi al principio di diritto enunciato nel paragrafo che precede sub 3.1.4, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui la Corte rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. P.
art. 1385 cod. civ
12 preleggi; in relazione all'art. 1385 cod. civ.; in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016
La interpretazione della clausola in parola, « traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito » (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015
640551 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014
634161 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010
Sez. 4, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 27/03/2007
613562 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 27/03/2007, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28990-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CAISAGREDO REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona 2021 del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata 4140 in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHAEL GRUNER e REINHART VOLGGER; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 2843/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 13/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2.843/2016 del 7 ottobre 2015, pubblicata il 13 maggio 2015, ha confermato - per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità - la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 7684/2014 (impugnata con appello principale dalla Agenzia delle entrate e con appello incidentale dalla contribuente) sul punto dell' accoglimento del ricorso proposto dalla società Ca' S a g red o Rea I Estate s.r.I., in persona del liquidatore in carica pro tempore, avverso l'avviso di liquidazione della imposta di registro, in ordine alla « non debenza di alcuna imposta di registro, fissa o proporzionale, sulla caparra confirmatoria di C 8.1000.000,00 » relativa al contratto preliminare di compravendita, stipulato il 14 dicembre 2007 tra la promettente venditrice Soglia Hotel Group s.r.l. e la ridetta società ricorrente, promissoria acquirente. 2. - La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 6 dicembre 2016. 3. - La società intimata ha resistito mediante controricorso del 13 luglio 2017 e mediante memoria dell'8 giugno 2021.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma in parte de qua della sentenza impugnata, osservando: la prestazione della caparra litigiosa è rappresentata dalla clausola « aggiunta a mano libera in calce all'originale » del preliminare di compravendita, successivamente alla stipula del contratto; la postilla è postdatata; la data apposta del 18 marzo 2008 è certamente inattendibile; può soltanto stabilirsi che « la postilla in questione » è stata redatta nell'intervallo di tempo 3 C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 compreso tra il 14 dicembre 2007, data della stipulazione del preliminare, e il 15 febbraio 2008, data della cessione del contratto da parte della promissaria acquirente alla società Valore Rea le SGR s.p.a.; infatti nel suddetto atto di cessione, si fa menzione, ai fini del rimborso alla società cedente da parte della cessionaria, soltanto della (prima) caparra di C 1.000.000,00 (pacificamente) corrisposta alla stipula del preliminare; sicché la mancanza di alcun accenno alla caparra litigiosa di C 8.100.000,00 dimostra che la stessa non era stata corrisposta; sebbene la tempistica dalla attività negoziale risulti « caotica per moti aspetti », l'Agenzia delle entrate non ha sufficientemente contestato la avversaria documentazione a supporto della tesi che la caparra in questione (non registrata nella contabilità della contribuente) non fu mai versata; in conclusione, poiché non risulta dimostrata la prestazione della caparra, l'imposta di registro non è dovuta, in quanto la caparra confirmatoria costituisce un contratto reale, che si perfeziona colla consegna del denaro o di altro bene fungibile; sicché, in difetto, manca il presupposto della tributo. 2. - L'Avvocatura generale dello Stato denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 12 preleggi; in relazione all'art. 1385 cod. civ.; in relazione agli artt. 2, 42 e 43 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; e in relazione agli artt. 6 e 10 [in nota] della relativa Tariffa, parte prima, allegata.

Deduce la ricorrente: ai fini fiscali è irrilevante la mancata dazione della somma di denaro », pattuita come caparra confirmatoria (ancorché la corresponsione sia la necessaria in relazione gli effetti di cui all'art. 1385 cod. civ.); l'art. 10 [rectius: la nota dell'art. 10] della Tariffa, parte prima, cit., stabilisce, infatti, che « se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria », la relativa pattuizione 4 C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 comporta la applicazione della imposta proporzionale al tasso dello 0,50%; la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, riconosciuto che « le parti nell'ambito della loro autonomia negoziale possano differire la dazione della caparra »; e, nella specie, avendo le parti pattuito la caparra litigiosa, era dovuta sul relativo importo la imposta di registro proporzionale. 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 3.1 - È assorbente la denunzia della violazione del combinato disposto della Nota dell'art. 10 e dell'ari:. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3.1.1 - L'art. 10, cit., assoggetta alla tariffa fissa i contratti preliminari di ogni specie »; la Nota relativa - per quanto qui rileva - stabilisce:

« Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6 ». La disposizione richiamata sancisce l'applicazione della tariffa proporzionale dello 0,50% per Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie rea li e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge ». 3.1.2 - Premesso che è fuori discussione la natura giuridica di negozio reale della caparra confirmatoria sul piano dei rapporti civilistici tra le parti contraenti, nel senso che, per la produzione degli effetti previsti dall'art. 1385 cod. civ., è necessaria la materiale corresponsione di una somma di denaro ovvero di una quantità di altre cose fungibili (costituenti appunto la caparra), è altrettanto pacifico, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che « le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione, in tutto od in parte, [della caparra confirmatoria] ad un momento successivo alla 5 C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 conclusione del contratto principale, [senza che], in tal caso, si producano gli effetti che l'art. 1385, secondo comma, cod. civ., ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo » (Sez. 2 , Sentenza n. 4661 del 28/02/2018, Rv. 647815 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 10056 del 24/04/2013, Rv. 626132 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3071 del 13/02/2006, Rv. 586774 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 15/04/2002, Rv. 553739 - 01). 3.1.3 - Orbene (anche) la pattuizione negoziale della corresponsione « differita » della caparra confirmatoria - cioè da versasi materialmente in un momento successivo alla stipulazione, purché, ovviamente, anteriore alla scadenza delle obbligazioni garantite costituisce presupposto impositivo per la applicazione del tributo alla tariffa proporzionale dello 0,50%. La Nota dell'art. 10, cit., infatti, non collega l'insorgenza della obbligazione tributaria esclusivamente alla intervenuta « corresponsione » della caparra confirmatoria (scilicet: al versamento del denaro o alla dazione di altre cose fungibili), ma - come è reso palese dal tenore letterale della norma:

« Se il contratto preliminare prevede ... » - amplia il presupposto impositivo alla pura previsione negoziale della prestazione della caparra, così comprendendo anche il caso della pattuizione della caparra ad esecuzione differita. 3.1.4 - Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., enunciarsi il seguente principio di diritto: " Anche la pattuizione, afferente a un contratto preliminare, colla quale le parti differiscano la dazione della caparra con firmatoria è soggetta alla imposta di registro con la tariffa proporzionale ai sensi della Nota dell'art. 10 Tariffa, parte prima, allegata al T.

U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 6 della stessa Tariffa. " 6 C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 3.2 - Il Giudice a quo, avendo affermato che soltanto la effettiva corresponsione della caparra confirmatoria comportasse l'applicazione della imposta di registro colla tariffa proporzionale dello 0,50%, è, pertanto, incorso nella denunziata violazione di legge. Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 3.3 - Resta da accertare se la postilla postdatata (al 18 marzo 2009) del contratto preliminare di compravendita del 14 dicembre 2007, redatta in data imprecisata, anteriore al 15 febbraio 2008, la quale recita:

« viene versata ulteriore caparra di € 8.100.000,00 ... », concretizzi, laddove la ridetta caparra non è stata corrisposta, la pattuizione di una caparra confirmatoria a prestazione differita. La interpretazione della clausola in parola, « traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito » (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014, Rv. 630133 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 27/03/2007, Rv. 596068 - 01). Sicché a tanto dovrà provvedere, nella osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 / 1371 cod. civ. e uniformandosi al principio di diritto enunciato nel paragrafo che precede sub 3.1.4, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui la Corte rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e 7 C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 28.990/2016 rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombar