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Ordinanza — n. 22995/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by simplified settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22995/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by a simplified settlement procedure. The taxpayer and the tax authority had agreed to resolve the matter regarding 2009 income and VAT taxes, fulfilling the requirements of Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the Court ruled that the process must be declared extinct with mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; When a tax dispute is resolved through a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018, the legal process is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction cessation of subject matter cassation appeal inadmissibility mutual compensation of costs D.L. 119/2018 tax administration indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
- La controricorrente, con memoria del 26 giugno 2020, esponendo - e documentando - che la ricorrente ha definito la controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018
Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv.
Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018
647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19185-2018 proposto da: BACCOLO LORENZA, in proprio e quale legale rappresentante della EICO SNC di BACCOLO LORENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5478/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 16/06/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 19.185/2018 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5478/23/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 213/2016, di rigetto dei ricorsi proposti dalla società di persone El. Co, società in nome collettivo di Baccolo Lorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla ridetta Baccolo in proprio, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, avverso altrettanti avvisi di accertamento relativi ai seguenti tributi per l'anno 2009: imposta sul reddito delle persone fisiche, addizionali pertinenti, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto. 2. - La contribuente, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 15 giugno 2018, affidato a quattro motivi. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 30 luglio 2018. 4. - La controricorrente, con memoria del 26 giugno 2020, esponendo - e documentando - che la ricorrente ha definito la controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.

I. 23 ottobre 2018, n. 119, ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. A corredo della memoria la controricorrente ha allegato pertinente comunicazione della Agenzia delle entrate di Brescia. CONSIDERATO 1. - La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della I. 17 dicembre 2018, n. 136, 3 C.C. 16106/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 19.185/2018 comporta l' effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria. 2. - Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate Cosi deciso nella camera di consiglio del 16 tenutasi da rem