Cassation court dismisses tax office appeal regarding good faith error correction in inheritance tax declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that upheld a taxpayer's good faith claim. The taxpayer argued they relied on a first-home coefficient due to a notary's calculation error, while the tax office contended the correction was a voluntary choice made after the rectification notice. The court ruled that the clear evidence of a notary's material error justified the administrative correction without requiring taxpayer consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, I, n. 212 del 2000; d.lgs. n. 346 del 1990: An administrative correction for good faith errors is valid when the error stems from a third party's material mistake, negating the taxpayer's intent to benefit from the specific tax treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18005/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro Biondani Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria 9, presso l'avv. .,_Umberto La Gommara, che lo . -r.2v te I • Se.:12,ytk eN ,3 5-1-s•edvl a e rappresenta e difend giusta delega a rnargine del controricorso; controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 12, n. 2046/12/17, del 10 aprile 2017, depositata il 11 maggio 2017, notificata il 10 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;
1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativamente alla dichiarazione di successione, limitatamente al valore attribuito ad un immobile in Comune di Milano rettificato in euro 303.176,00. Il contribuente opponeva trattarsi di un eroe in buona fede nel quale era incorso al momento della dichiarazione a causa del quale il valore catastale era stato moltiplicato per il coefficiente 115,50 (prima casa) in luogo del coefficiente ordinario 126. Il ricorso era accolto in primo e secondo grado con la sentenza in epigrafe avverso la quale l'Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente;
2. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio denuncia la violazione degli artt. 10, I. n. 212 del 2000 e 34 e 14, d.lgs. n. 346 del 1990, negando che nella specie ci fossero le condizioni per il riconoscimento di una buona fede del contribuente essendosi in realtà trattato di una scelta e pur avendo egli presentato una dichiarazione integrativa con il versamento della relativa differenza d'imposta, ciò non varrebbe come valido esercizio di emendabilità della dichiarazione in quanto successiva alla notifica dell'avviso di rettifica;
3. Il motivo non è fondato avendo il giudice d'appello, confermando la sentenza di primo grado, accertato che nel caso di specie si è trattato di un errore di calcolo (errore materiale) attribuibile al notaio rogante per l'errata applicazione di un coefficiente di calcolo errato: l'evidenza dell'errore (emergente dal contesto della dichiarazione di successione e dall'assenza di una espressa e specifica volontà del contribuente di avvalersi del trattamento agevolato relativo al corretto utilizzo del coefficiente di calcolo di fatto utilizzato) avrebbe giustificato un intervento correttivo officioso da parte dell'amministrazione;
4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese dell'intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto non della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 1 giugno 2021. Il Presidente r----5TiCT