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Ordinanza — n. 22990/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming insufficient motivation for land donation tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22990/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Ettore Artioli's appeal against a tax authority notice regarding the correction and liquidation of taxes on a land donation. The taxpayer argued the administrative act lacked sufficient motivation, but the court found the lower court's reasoning adequate by citing the abstract valuation criteria and subsequent judicial proof. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 52, d.P.R. n. 131/1986; Art. 51, d.P.R. n. 131/1986: The administrative act is sufficiently motivated when it indicates the abstract valuation criteria and allows for subsequent judicial proof of the specific reasons for the assessment.

Parole chiave

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taxation land donation insufficient motivation tax assessment administrative act valuation criteria tax appeal imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia una supposta violazione dell'art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986 ribadendo che l'avviso era a suo giudizio privo di sufficiente motivazione;
Art. 51, d.P.R. n. 131 del 1986
Così anche per quanto riguarda il rispetto dell'art. 51 del medesimo decreto la cui supposta violazione è oggetto del secondo motivo.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1450/2015 R.G. proposto da Artioli Ettore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari 35, presso l'avv. Corinna Marzi, che, unitamente all'avv. Barbara Capri, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 30, n. 204/30/13, del 12 novembre 2013, depositata il 27 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativamente alla donazione di due terreni edificabili fatta da Artioli Attilio ai propri figli Ettore, Giulio e Rossella: l'Ufficio accertava un conguaglio divisionale a favore di Artioli Rossella e a carico dei fratelli Giulio ed Ettore e liquidava le relative maggiori imposte. Il ricorso avverso il suddetto atto impositivo proposto da Ettore Artioli era accolto in primo grado sulla base di una ritenuta insufficienza di motivazione. L'appello dell'Ufficio era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio;

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia una supposta violazione dell'art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986 ribadendo che l'avviso era a suo giudizio privo di sufficiente motivazione;

3. La censura non è fondata. La sentenza impugnata, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha affermato la sufficienza dell'indicazione del nell'atto impositivo del criterio astratto con la successiva prova in giudizio delle ragioni dell'accertamento, dando atto della compiuta indicazione dei terreni e delle relative caratteristiche, segnalandone l'ubicazione in zona di alto pregio: è inoltre posto in evidenza l'allegazione all'avviso di rettifica della perizia dell'Agenzia del Territorio che aveva orientato la condotta dell'Ufficio, concludendo per il pieno rispetto dei criteri indicati dalla norma di cui il contribuente denuncia la violazione senza convincenti motivazioni contrarie;

4. Così anche per quanto riguarda il rispetto dell'art. 51 del medesimo decreto la cui supposta violazione è oggetto del secondo motivo. In proposito il giudice d'appello espone una valutazione, non adeguatamente contestata nel ricorso, secondo la quale assume valore decisivo il fatto che le parti abbiano concordato in euro 204,00 mq il valore degli stessi terreni nella successiva compravendita di essi, definito con atto di accertamento con adesione, tenuto conto che al tempo della donazione e al tempo della vendita indice di edificabilità fosse lo stesso. I restanti motivi restano assorbiti;

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle della fase di merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 1 giugno 2021.