Italian tax court dismisses appeal as tax debt is paid and administrative regularity confirmed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer fully paid the outstanding debt and the tax authority confirmed the regularity of the case definition. The taxpayer had previously appealed a lower court decision that accepted the tax agency's claim regarding the synthetic income calculation method. The court ruled that since the financial obligation was settled and no objection was raised by the administration within the statutory deadline, the legislative intent for immediate case termination was fulfilled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When the taxpayer pays the tax debt and the tax authority confirms the regularity of the case definition without raising objections within the prescribed period, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3970-2018 proposto da: MORRONE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 11, presso lo studio dell'avvocato FABIANO FORRIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO COZZI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2957/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott.
MILENA BALSAMO; RG3970/2018 RITENUTO CHE 1. Francesca Morrone impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006 -2008, emessi per il recupero dell'Irpef, add. Reg., sul rilievo dell'uso distorto del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto. La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza impugnata dinanzi alla CTR della Lombardia. La contribuente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la decisione della CTR della Lombardia che ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l'inserimento della casa di abitazione quale indice della capacità contributiva non fosse contraria ai principi costituzionali, ritenendo la legittimità del metodo sintetico adottato dall'ufficio, non avendo la contribuente assolto l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 2.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presentata dalla Agenzia delle entrate e l'allegata comunicazione della regolarità della definizione della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; Rilevato che la contribuente ha provveduto al versamento di quanto dovuto - dopo un iniziale diniego di definizione agevolata per insufficiente versamento, annullato in sede di autotutela - ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, non è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce della richiesta dell'amministrazione finanziaria non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione del primo giugno 2021,