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Ordinanza — n. 22987/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to regularity of tax payment and justified expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22987/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished and ordered the compensation of litigation costs. The tax agency argued that the taxpayer's regular payment of the due amount justified the settlement of the dispute. Consequently, the court found the reasons for resolving the controversy sufficient to warrant expense compensation.

Regesto Legislator

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Art. 100, 101, 102 c.p.c.; The court extinguishes proceedings when the taxpayer's regular payment of the due amount justifies the settlement of the dispute and warrants compensation of litigation costs.

Parole chiave

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tax proceedings extinction of proceedings expense compensation regular payment tax agency appeal fondo espropriato causa di carattere pecuniario bene acquisito in sostituzione degli acquisti

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14957/2017 R.G. proposto da Piani Costruzioni s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani 1, presso l'avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lai, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sardegna (Cagliari), Sez. 1, n. 363/01/16, del 19 novembre 2015, depositata il 13 dicembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. Vista la memoria depositata dall'Agenzia delle entrate che, attestata la regolarità della definizione agevolata della controversia presentata dalla società contribuente con il pagamento del dovuto, chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio;

2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021. Presidente, L r-1511551Mibfl-7-1 CANCELLERIA