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Ordinanza — n. 22979/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on notification nullity, allowing recovery of registration tax and penalties against the company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22979/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the contributory company's appeal regarding the nullity of a tax collection notice but allowed Equitalia's cassation appeal. The company argued the notice was invalid because the legal representative was not listed in the registry, while Equitalia contended the representative was not residing in the company's city. The court ruled that the lower court erred in not examining the decisive fact of the representative's non-residence, which justified the absolute irrecoverability of the notice, and thus ordered a decision on the merits in favor of Equitalia.

Regesto Legislator

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Art. 143 c.p.c.; Art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973: A tax collection notice is validly served on a company's legal representative even if not residing in the company's city, provided the representative is identified and the service is executed at their known address, precluding absolute irrecoverability.

Parole chiave

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tax collection notice legal representative residence absolute irrecoverability notification validity registration tax recovery notificazione viziata prova dell'avvenuta notifica notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 143 c.p.c.
allega(to) alle proprie deduzioni una semplice interrogazione circa il nome e l'indirizzo della società dimostrando così di aver fatto ricorso all'art. 143 del CPC senza aver prima tentato la notifica al rappresentante legale.
Art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973
5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, emergente dalle risultanze documentali, avuto riguardo alla legittimità della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 60, lett.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, emergente dalle risultanze documentali, avuto riguardo alla legittimità della notifica eseguita, ai sensi dell'art.
art. 143 c.p
La notifica della cartella di pagamento, atto presupposto della impugnata iscrizione ipotecaria, è stata ritenuta nulla dal giudice di appello in quanto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
art. 140 c.p
art. 145 c.p
In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24358/2018
Cass. n. 21566/2017
Cass. n. 14784/2015
Cass. n. 31038/2018
Cass. n. 1150/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 544-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ERMETE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA 2021 VENEZIA %ASSONIME, presso lo studio dell'avvocato 3504 NICOLA PENNELLA, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 156/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 07/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.

ORONZO DE MASI; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato, in data 30/4/2010, da Equitalia Gerit s.p.a. ad ERMETE s.p.a., per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento per il recupero di imposta di registro, multe, sanzioni ed interessi nonché contributi INAIL. Equitalia Sud s.p.a., incorporante Equitalia Gerit s.p.a., ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la CTR del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo affetta da nullità la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto dopo un primo tentativo di notifica presso la sede operativa (Via del Caravaggio n. 197) ove la società risultava sconosciuta, ed un secondo tentativo, in data 6/9/2004, presso la sede legale (Via Innocenzo XI n. 41), ove pure risultava sconosciuta, la notificante aveva eseguito un terzo tentativo presso il legale rappresentante, individuato nella persona di Lorenzo Giovannetti, "che non risultava censito nella visura anagrafica" del Comune ove aveva sede la società, mentre all'epoca la carica era ricoperta da Claudio Fratini, come attestato dalla visura della CCIAA di Roma prodotta in giudizio.

CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, emergente dalle risultanze documentali, avuto riguardo alla legittimità della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973, per l'ipotesi di irreperibilità assoluta, per non avere la CTR considerato che, in base alle norme di legge, sarebbe stato necessario tentare la notificazione della cartella di pagamento, presso il luogo di residenza del legale rappresentante solo se il medesimo fosse risultato residente nello stesso Comune in cui era ubicata la sede legale della società, mentre Lorenzo Giovannetti non era risiedente nel Comune di Roma, circostanza risultante dalla visura camerale versata in atti.

Con il primo motivo di ricorso incidentale (condizionato) ERMETE s.p.a. denuncia l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento per carenza di alcun riferimento al destinatario dell'atto prodromico alla iscrizione ipotecaria, atteso che "a fronte della ricevuta di spedizione della cartella di pagamento non risulta alcuna indicazione del soggetto al quale tale notifica si assume sia stata effettuata", questione riproposta in appello e assorbita dalla decisione di secondo grado, incentrata su altro vizio di invalidità della notificazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato interno formatosi a seguito della decisione di primo grado in merito alla mancanza di alcun riferimento nell'atto di notifica della cartella di pagamento al soggetto destinatario, avendo "Equitalia Gerit s.p.a. allega(to) alle proprie deduzioni una semplice interrogazione circa il nome e l'indirizzo della società dimostrando così di aver fatto ricorso all'art. 143 del CPC senza aver prima tentato la notifica al rappresentante legale. La visura camerale allegata dalla ricorrente contiene i dati dell'organo amministrativo, mentre quella effettuata da Equ'italia riguardava solo l'indirizzo".

Si aggiunge che il gravame dell'Agente della riscossione avrebbe investito solo la diversa questione dell'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede della società, dove ha il domicilio fiscale della contribuente. La censura svolta nel ricorso principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La notifica della cartella di pagamento, atto presupposto della impugnata iscrizione ipotecaria, è stata ritenuta nulla dal giudice di appello in quanto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza essere stata preventivamente tentata presso il luogo di residenza dell'amministratore unico all'epoca in carica, Claudio Fratini e non Lorenzo Giovannetti, circostanza quest'ultima risultante dalla visura della CCIAA di Roma versata in atti e neppure contestata dall'odierna ricorrente.

L'Agente della riscossione, invero, eseguiva un primo tentativo di notifica presso la sede operativa, in Via del Caravaggio n. 197, luogo ove la società risultava sconosciuta, ed un secondo tentativo presso la sede legale, sempre in Roma, Via Innocenzo XI n. 41, ove pure risultava sconosciuta, e tanto basta ai fini della ritualità della notificazione. Il terzo tentativo di notifica eseguito presso il legale rappresentante, Lorenzo Giovannetti, cessato dalla carica, "che non risultava censito nella visura anagrafica" del Comune ove aveva sede la società, resta, infatti, adempimento ininfluente ai fini del decidere, così come il dedotto omesso tentativo di notificazione nel luogo di residenza dell'amministratore unico della società, Claudio Fratini, all'epoca della carica, contrariamente a quanto sostenuto dalla società contribuente.

Con lo stabilire che, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, "la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario", la lett.

c) del primo comma dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, indica nel domicilio fiscale del contribuente il criterio su cui è incentrata la disciplina del luogo delle notificazioni degli atti tributari e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'art. 58, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, colloca tale criterio del domicilio fiscale "nel comune in cui si trova la loro sede legale". La sentenza censurata afferma che, nella esaminata fattispecie, non sussiste la prova della regolarità della notifica seguita dall'Agente della riscossione perché non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 145 c. p.c. avendo l'Agente della riscossione proceduto alla notifica della cartella prodromica ex art. 143 c.p,c. senza prima tentare la notifica presso Claudio Fratini, all'epoca amministratore unico della ERMETE s.p.a., avente sede legale in Roma, Via Innocenzo XI n. 41... come da visura CCIA versata in atti.

Assume l'odierna ricorrente che nessun tentativo di notifica è stato eseguito nei confronti di Lorenzo Giovannetti, quale legale rappresentante della società ERMETE, in quanto "non risultava censito dalla visura anagrafica" nel Comune di Roma, luogo ove era ubicata la sede della società medesima, e dove si è inutilmente tentata per due volte la consegna della cartella di pagamento ed eseguita la relativa notificazione secondo art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), e che in ogni caso anche Claudio Fratini, indicato dalla difesa di della società come amministratore unico, non era residente nel CoMune di Roma, per cui non sussisteva l'obbligo di notificare, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza del legale rappresentante in quanto ubicata fuori dal comune del domicilio fiscale.

Invero, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, "la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e (Cass. 1206/09).

Inoltre, la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulla previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.

e) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale (cfr. Cass. 15856/09, 5483/08 e 3618/06)". Nel caso di specie, la decisione deve fondarsi sul testo dell'art. 145 c.p.c. vigente prima delle modificazioni a esso apportate dalla I. n. 263 del 2005, e le persone indicate dalle parti come ricoprenti, al momento della notifica, la qualità di legale rappresentante della società destinataria della cartella risiedevano in comune diverso da quello della sede dichiarata della società, deve ritenersi che, nella specie, il perfezionamento della notifica dei prodromici avvisi di accertamento sia del tutto legittimamente avvenuto ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)(Cass.

S.U. n. 8091/2002 Cass.6325/2008 8637/2012). Ne discende che la sentenza di appello erroneamente afferma che Equitalia Sud avrebbe dovuto procedere alla notificazione dell'atto prodromico ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. "alla persona fisica che rappresenta l'ente" nonostante il Giovannetti ed il Fratini non fossero residenti nel Comune di Roma, luogo del domicilio fiscale società contribuente. Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, le censure formulate dalla società ERMETE sono entrambe da disattendere. La contribuente deduce che il primo giudice aveva rilevato un profilo di inesistenza della notifica della cartella di pagamento basato sulla carenza assoluta di indicazione della società destinataria nell'atto depositato in giudizio da controparte per dimostrate il perfezionamento del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta del soggetto destinatario, e che tale rado decidendi non è stata investita dall'appello proposto dall'Agente della riscossione, incentrato piuttosto sulla imp- ossibilità di eseguire la notifica presso la sede sociale, donde la definitività in parte qua della sentenza di primo grado.

Va, innanzitutto, escluso (mot. n. 2 del ricorso incidentale) l'effetto preclusivo derivante dalla prospettata formazione della cosa giudicata. Il giudicato interno, infatti, può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico- giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione, nel caso di specie, la validità della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 24358/2018, n. 21566/2017, 21566/2017).

La decisione della CTR segue un iter argomentativo diverso da quello proprio della CTP e tuttavia l'appello di Equitalia ha investito - con effetto devolutivo - l'intera questione concernente la validità della procedura di notificazione della cartella di pagamento. Va, inoltre, rilevato (motivo n. 1 del ricorso incidentale) che la censura concernente la omessa indicazione nella "ricevuta di spedizione della cartella di pagamento" del soggetto destinatario (la società ERMETE), vizio che la contribuente assume aver proposto sia in primo che in secondo grado, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritto il relativo documento (Cass. n. 14784/2015, n. 31038/2018, n. 1150/2019).

Sulla base di tali complessive considerazioni il ricorso va accolto, quello incidentale respinto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, senza rinvio, in relazione al mezzo accolto, non ricorrendo l'esigenza del compimento di ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito della causa e rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. L'evolversi della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese di giudizio del doppio grado e condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 10.000 ,00 e C 200, 00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli atri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto . Così deciso in Roma, ne