Court declares case extinguished because a co-obligated party settled the debt and requested judgment termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the entire proceeding extinguished following a request by a co-obligated taxpayer for the termination of the litigation. The taxpayer had already paid the owed amounts to the Revenue Agency and formally requested the closure of the related case. Relying on the statutory principle that a perfected definition by a co-obligated party benefits others, the Court ruled the current judgment must also be declared extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018; When a co-obligated party perfects the definition of the debt and requests extinction of the proceeding, the current judgment must be declared extinguished as the benefit extends to all co-obligated parties.
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4851/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro V-D e‘ ne Ii0 Vignoli Miranda, Vignoli Vanna, Vignoli Maria, Vignoli van.e1104 - intimati - e Vignoli Norma, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Fabio Cisbani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Vigliena n. 2; - controricorrente - nonché Equitalia Centro S.p.A., in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1288/29/14 della CTR della Toscana, depositata in data 27/6/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal dott.
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: la TS Immobiliare s.r.I., contribuente coobbligata in solido con i Signori Vignoli, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 nell'ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 26580/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 26/4/2021, depositata nell'ambito del detto giudizio NRG 26580/2014;
CONSIDERATO CHE: ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri", sicché il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente NRG 26580/2014; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Roma, 19/5/2021 Il Presidente . D