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Ordinanza — n. 22975/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22975/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22975/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista l'istanza depositata dall'Agenzia delle entrate che dichiara la regolarità della definizione agevolata della lite chiesta dal contribuente ai sensi dell'art. 11, d.l. n. 50 del 2017; Vista l'istanza di estinzione depositata dalla contribuente con allegata la domanda di definizione agevolate della lite e la relativa quietanza di versamento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22975/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario diritto al risarcimento danni indennità di patrocinio ripetibili spese di difesa accollo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26045/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro Perrone Lucia, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa 64, presso l'avv. Giuseppe Pecorilla, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Fumarola, giusta delega in calce al ricorso; - controricorrente - e nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari - Sezione staccata di Taranto), Sez. 28, n. 2277/28//14, del 6 dicembre 2013, depositata il 13 novembre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memoria;

1. Vista l'istanza depositata dall'Agenzia delle entrate che dichiara la regolarità della definizione agevolata della lite chiesta dal contribuente ai sensi dell'art. 11, d.l. n. 50 del 2017;

2. Vista l'istanza di estinzione depositata dalla contribuente con allegata la domanda di definizione agevolate della lite e la relativa quietanza di versamento;

3. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021. DEPOSI