Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to agreed simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished following the submission of requests by both parties to terminate the dispute via simplified resolution. The taxpayer requested a simplified definition of the tax matter, while the Revenue Agency confirmed the regularity of this agreed procedure. Consequently, the court ruled that the grounds for resolving the controversy justified the offset of litigation costs and dismissed the appeal without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: When parties mutually agree to a simplified definition of the tax dispute, the court must declare the proceedings extinguished and offset costs, provided the statutory conditions for the simplified procedure are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14891/2015 R.G. proposto da Ciccarelli Massimiliano, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis, rappresentato e A difeso dall'avv. Vincenzo Operamolla, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari), Sez. 13, n. 2537/13//14, del 21 novembre 2014, depositata il 5 dicembre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memoria;
1. Vista l'istanza per cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia delle entrate che dichiara la regolarità della definizione agevolata della lite chiesta dal contribuente ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018;
2. Vista l'istanza per cessazione del contenere depositata dal contribuente con allegata la domanda di definizione agevolate della lite e la relativa quietanza di versamento;
3. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021. D .1N CANtJ1RiA