Ordinanza — n. 22971/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 27354-2011 proposto da: DE NOTARIIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 3159 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 20/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di ct,onsiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 700 c.p, art. 10 c.p, art. 276 c.p, art. 111 Cost, art. 100 c.p; Ordinanza — n. 22971/2021 — snciv · Corte di Cassazione: a) e lett. b), per avere la CTR ritenuto l'avviso di pagamento bonario di cui all'art. 248, d.p.r. n. 115 del 2002, atto non autonomamente impugnabile pur essendo incontestabile che esso consiste nell'accertamento e contestazione dell'insufficiente pagamento del contributo unificato. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 248, d.p.r. n. 115 del 2002, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR escluso l'autonoma impugnabilità dell'avviso di pagamento bonario, nonostante l'indubbia incidenza di tale atto sui diritti soggettivi del contribuente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 27354-2011 proposto da: DE NOTARIIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 3159 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 20/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di ct,onsiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI; RITENUTO CHE Giovanni De Notaris, avvocato, impugnava, innanzi alla CPT di Campobasso, l'invito al pagamento spontaneo del residuo importo di C 305,00 dovuto a titolo di contributo unificato, relativamente a ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Campobasso, calcolato dall'Amministrazione della giustizia in ragione del valore della instauranda causa civile di merito, ricomprendente una domanda di risarcimento danni, di valore maggiore rispetto a quello di C 1.000.000,00 dichiarato nell'atto processuale. A sostegno del ricorso deduceva, in particolare, che il contributo unificato è dovuto in ragione del valore della domanda cautelare; la controparte deduceva, invece, la non opponibilità dell'atto impugnato, in ragione della tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992.
L'adita CTP respingeva il ricorso del De Notaris rilevando, tra l'altro, che il valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., è "indeterminabile". La CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rispingeva l'appello principale del contribuente ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale del Ministero della Giustizia, affermando che l'atto impugnato, in quanto "rinvia a separato e successivo provvedimento la determinazione di sanzione relativa al ritardato pagamento", non è autonomamente impugnabile, questione riproposta con il gravame incidentale, e che, in quanto infondata, non meritava accoglimento la doglianza circa il regolamento delle spese processuali adottata dal primo giudice.
Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato, in prossimità dell'adunanza, istanza di differimento della decisione. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 276 c.p.c., violazione dell'ordine logico delle questioni da esaminare, illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione circa il rigetto dell'appello incidentale, violazione del principio dell'assorbimento, per avere la CTR accolto l'appello incidentale, in relazione alla eccepita inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di pagamento bonario, in quanto atto non opponibile, e ciò non di meno ha respinto l'appello principale del contribuente, afferente a domanda evidentemente inammissibile, peraltro, senza alcuna motivazione.
Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 lett.
a) e lett. b), per avere la CTR ritenuto l'avviso di pagamento bonario di cui all'art. 248, d.p.r. n. 115 del 2002, atto non autonomamente impugnabile pur essendo incontestabile che esso consiste nell'accertamento e contestazione dell'insufficiente pagamento del contributo unificato. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 248, d.p.r. n. 115 del 2002, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR escluso l'autonoma impugnabilità dell'avviso di pagamento bonario, nonostante l'indubbia incidenza di tale atto sui diritti soggettivi del contribuente.
Aggiunge che il valore della proposta domanda disgombero di un fabbricato in via d'urgenza, contenuto entro l'importo di C 1.000.000,00 stimato dalla Regione Molise per trasferimento e smaltimento dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito di Castelmauro, non poteva che essere ritenuto, ai fini qui considerati, "indeterminabile", stante anche l'autonomia del successivo ed eventuale giudizio di merito. Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere al deposito della documentazione concernente un procedimento di "definizione bonaria" della controversia genericamente indicato, atteso che il richiesto differimento dell'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001.
Ciò comporta, per quanto d'interesse, la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l'invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato (Cass. n. 23532/2020, n. 23469/2017, n. 3315/2016, n. 25297/2014 n. 7344/2012, n. 4513/2009).
L'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 26129/2017). In quest'ottica, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del più volte citato art.
19. d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dar luogo ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Cass.
S. U. n. 16293/2007, Cass. n. 14373/2010, n. 12194/2008). Non può, del resto, dubitarsi sul fatto che sorga in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. n. 21045/2007). La sentenza della CTR non si è attenuta ai principi innanzi esposti e per questo va cassata con rinvio, per nuovo esame nel merito della controversia, alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.
E', d'altra parte, questa la ragione per la quale si ritiene che il ricorso avverso una cartella esattoriale con cui l'Amministrazione chieda il pagamento del contributo unificato per atti giudiziari vada presentato al giudice tributario, avendo tale contributo natura di entrata tributaria (Sez. U, Sentenza n. 9840 del 05/05/2011). Invero, la mancata impugnazione dell'invito, se accompagnato dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30%. Da ciò deriva sia la natura compiuta e definita della pretesa tributaria sia il concreto interesse, in capo al contribuente, ad impugnare il relativo atto. :3, Con il setondomotivo il rrrente denuncia la violazione e/er
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezion