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Ordinanza — n. 22970/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, remanding case to re-examine tax assessment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22970/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the tax commission's decision due to a lack of proper reasoning regarding the tax assessment. The taxpayers argued that the commission failed to address their specific claim about an abusive modification of the cadastral rent, while the commission merely stated a general principle. Consequently, the court ordered the lower tribunal to re-examine the case with a new composition to properly evaluate the documents and correct the flawed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; The cassation court must annul a judgment if the lower court fails to provide adequate reasoning for its decision, particularly when specific factual disputes raised by the parties are ignored without explanation.

Parole chiave

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lack of motivation tax assessment validity cadastral rent modification retroactivity of corrections re-examination of case tax commission appeal cassation annulment decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RITENUTO CHE 3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n.
artt. 116 c.p
la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13845/2017
Cass. 29683/2020
Cass. 29683/2020) e la difesa degli odierni ricorrenti invoca questo principio e non il divieto di retroattività.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso RG n. 24348/2017 proposto da: ( RVON I SAI A/ ATORI nato a Napoli il 10.8 1944, CFRVON MAN Li S.(:0 MARIA, CI AZ_VONI', BARBARA, questi ultimi n.q. di et.te eredi di Antonio Cervone (deceduto il 28.7.2017) elettivamente domiciliati in Roma via Cesare Balbo 21 presso lo studio dell'avv. Silvio Gandino, rappresentati e difesi dall'avv. Annarita De Vitto • - ricorrenti - contro C( )NSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI. AGNANO 1)111 BACINI EGIZIA in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via Gabi 8 presso lo studio dell'avv.

Antonio Lsposito rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Vadilonga del Foro di Napoli; -contro rico rrente — • AGENZIA DELl i ENTRATE RISCOSSIONE con sede in Roma, già Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentarne pro tempore -intimata- Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIAh. 2 004-12.,0-t3-, RI GION Al ,E della CAMPANI A Cde7positata il 3 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO; RILEVATO CHE 1.- Salvatore Cervone e Antonio Cervone (dante causa di Francesco Maria Cervone e Barbara Cervone) hanno proposto ricorso a\vrso la cartella esattoriale notificata da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per l'anno 2013/2014, deducendo l'assenza di beneficio in favore del proprio immobile, la carenza di o motivazione della cartella, in particolare con riferimento alla rendita attribuita all'immobile e l'inadeguatezza delle somme pretese.

Il ricorso è stato accolto in primo grado per difetto 1 motivazione dell'atto imposhivo. Il Consorzio ha proposto appello, che la CIR della Campania ha accolto, ritenendo che la cartella di pagamento fosse chiaramente comprensibile e specificando che vi è stata la rettifica di un precedente errore valutativo della rendita catastale in relazione al quale non si applica il divieto di retroattività; richiama il principio della presunzione di beneficio e della inversione dell'onere della prova una volta che l'immobile è inserito nel piano di classifica, rilevando che il vantaggio per il fondo può anche derivare da azioni di sorveglianza e opere di munutenzione anche se non eseguite direttamente sul fondo interessato.24348/D)17 2.- Avverso la predetta sentenza hanno proposto-, ricorso per cassazionei contribuenti, affidandosi a tre motivi.

Il Consorzio ha resistito) con controricorso. Non si è costituita l'Agenzia-riscossione. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 5 maggio 2021. RITENUTO CHE 3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 4 la nullità della sentenza impugnata per inesistenza o apparenza della motivazione. I ricorrerai deducono che la pretesa impositiva è stata fondata su una rendita catastale erronea, in quanto oggetto di una modifica abusiva da parte di un professionista, da loro non incaricato e che avevano perseguito penalmente; che l'Agenzia del territorio una volta preso atto di questo illecito, di cui i contribuenti erano stati vittima, aveva autorizzato il ripristino) della precedente rendita alla data del 9 novembre 2(l2; essi avevano dunque dedotto il difetto di motivazione della cartella impugnata, che non considera l'autorizzazione al ripristino della rendita catastale originaria.

Questa ragione di opposizione era stata accolta dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'atto impugnato non fosse adeguatamentogiustificato riguardo alle annualità oggetto della pretesa, avendo la stessa amministrazione autorizzato il ripristino della rendita. ,amentano che, a fronte di un generico motivo di appello da parte del Consorzio, la CFR ha genericamente ritenuto che la contestazione dei contribuenti sulla motivazione dell'atto fosse generica e che trattandosi di rettifica del precedente errore valutativo della rendita catastale,non si applichi il divieto di retroattività prospettato dagli appellati contribuenti.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art . 360 n. 5 c.p.c. It(1 24348/2017 • I ricorrenti deducono che il giudice d'appello ha omesso di esaminare le circostanze di fatto provate per labulas, relative alla illecita rettifica della renditi catastale e al riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria di 'questo fatto, con il conseguente ripristino della rendita precedente. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. 132 n. 4 c.p.c. e 2967 c.c., deducendo che essi ricorrenti hanno fornito prova delle circostanze denunciate. 3.1- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

I contribuenti, opponendosi alla cartella, avevano sollevato una eccezione specifica, e cioè l'esistenza di una rettifica ripristinatoria della precedente rendita catastale, di cui la cartella non dava conto. Di conseguenza il giudice di primo grado ha ritenuto il vizio di motivazione della cartella, ratio decidendi che non è stata oggetto di effettivo esame da parte dei giudici d'appello, i quali hanno parlato di una contestazione generica da parte dei ricorrenti, senza considerare la peculiarità della vicenda. Non rileva qui il rapporto tra i ricorrenti ed il professionista di cui i primi denunciano l'abusiva condotta, quanto il fatto che l'ufficio - secondo quanto esposto dai ricorrenti- aveva tenuto conto di detta circostanza, autorizzando il ripristino della precedente rendita castale.

Nella motivazione della sentenza impugnata questa circostanza non è presa in considerazione, limitandosi la CTIZ ad affermare "Si è trattato di nifilira di precedei/1e errore ralulatiro della n'udita talasslale, iii relitzione al gnale non si appliw il &rido di relroaltirilà prospettalo dagli appellati conhibuenti"; il che non è idoneo a dare conto delle ragioni della decisione, anzi sembra M; 24348/2011 . in verità in contrar() con essa, perché i provvedimenti di rettifia sono appunto retroattivi qualora si limitino alla correzione di errori (Cass.13845/2017;

Cass. 29683/2020) e la difesa degli odierni ricorrenti invoca questo principio e non il divieto di retroattività. Pertanto, se effettivamente l'amministrazione ha autorizzato i contribuenti ad operare rettifica ripristinatoria di una preesistente rendita e se' questa rettifica è stata effettivamente eseguita, non poteva tenersi conto ciella variazione (asseritamente abusiva) eseguita nell'anno 701 9. I ,a (/IR avrebbe dovuto quindi verificare, e darne conto nella motivazione, se nella cartella era stata considerata la rendita "abusivamente" modificata dal professionista denunciato dai ricorrenti, ovvero la rendita da loro successivamente rettificata, ed esaminare, in uno al provvedimento autorizzativo dell'Agenzia delle entrate, la DOCI 'A del 19.4.2014 (doc. 9 e lo del fascicolo di primo grado), onde valutarne kr portata e gli effetti e verificare alla luce di questi .documenti se la motivaziOne della cartella può davvero considerarsi esaustiva in relazione alle ragioni per le quali si applica una rendita catastale diversa e maggiore rispetto a quella che i ricorrenti ritengono legittima.

Sotto questo profilo quindi il ricorso merita accoglimento dovendo la Commissione tributaria procedere ad un nuovo esame, in particolare dei documenti indicati come decisivi dai ricorrenti e darne adeguatamente contezza in motivazione. Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, con l'assorbimento del terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed iF rinvio alla CFR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.RG 24348/2017

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla criz della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità Roma, ca