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Ordinanza — n. 22789/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by early payment scheme under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22789/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fulfilled the conditions for the simplified dispute resolution procedure. Nicoletta Favaro submitted proof of paying the first installment of the disputed tax debt, triggering the automatic termination mechanism. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist without examining the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: The tax dispute is extinguished when the taxpayer pays the first installment of the debt and the tax authority does not object within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment simplified dispute resolution first installment payment tax debt satisfaction automatic case termination tax authority inaction procedural dismissal assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Favaro Nicoletta, in proprio e nella qualità, in prossimità della data fissata per la trattazione dell'udienza ha depositato memoria con documentazione allegata, mediante la quale domanda la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782
Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782).
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Testo completo

uente Cron. z Rep. CC 8/6/2021 ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 2680/2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Favaro Nicoletta, in proprio e quale socio accomandatario al momento della cancellazione della società Dolly di Nicoletta Favaro & C. Sas; - intimata - e Favaro Monica, quale socio al momento della cancellazione della società Dolly di Nicoletta Favaro & C.

Sas; - intimata - e sul ricorso n. R.G. 3192/2015 proposto da Favaro Nicoletta, in proprio e quale socio accomandatario al momento della cancellazione della società Dolly di Nicoletta Favaro & C. Sas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Amato, del F ro di Treviso, e Giuseppe Marini, del Foro di Roma, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, alla viardei Monti Parioli n. 40 g, - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 972, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 20.5.2014 e pubblicata il 10.6.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

FATTI DI CAUSA 1. Preliminarmente sembra opportuno rilevare che i due distinti fascicoli, recanti n. R.G.N. 2680/2015 (ricorrente: Agenzia delle entrate), e n. R.G.N. 3192/2015 (ricorrente: Favaro Nicoletta), attengono entrambi all'impugnazione della medesima decisione, la sent. n. 972 del 2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre. I due fascicoli possono essere pertanto opportunamente riuniti.

2. Tanto premesso, a seguito di segnalazione proveniente da articolazione dell'Ufficio finanziario, l'Agenzia delle entrate competente per territorio richiedeva alla Sas Dolly di Nicoletta Favaro & C., commerciante in capi di abbigliamento, l'esibizione di documentazione giustificativa in riferimento a determinati costi annotati nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2007 e 2008. Ritenuta inadeguata la documentazione ricevuta, l'Amministrazione finanziaria notificava il 3.4.2012 (ric. 3192/15, p.

3) alla società l'atto impositivo relativo ad un maggior reddito percepito ai fini Iva ed Irap, ed alla socia accomandataria Favaro Nicoletta, detentrice del 99% del capitale sociale (ibidem), notificava gli avvisi di accertamento in relazione alla maggiore Irpef dovuta per il reddito da partecipazione. In sostanza, l'Ente impositore disconosceva i costi annotati in contabilità dalla società in relazione ad operazioni commerciali che sarebbero state concluse con la ditta individuale Cigma Trade Work, che operava in ramo di attività assai diverso, quello dell'edilizia, ritenendo "che per i costi e i relativi acquisti non fosse stata provata l'esistenza, la consistenza, l'inerenza" (ric., p. 9), segnalando che, secondo la parte, tutte le operazioni commerciali in parola sarebbero state regolate per contanti, e la pretesa documentazione contabile prodotta dalla parte si risolveva in fatture compilate in misura del tutto incompleta ed inidonee ad assicurare la prova di alcunché.

3. La società e la socia impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che riuniva i ricorsi e, con sentenza n. 32 del 2013, li respingeva.

4. Società e socia accomandataria impugnavano la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, rinnovando le proprie censure. La Ctr confermava gli avvisi di accertamento in materia di indebita deduzione dell'Iva, ma li annullava in relazione alla deduzione dei costi, perché l'accertamento tributario "non risulta suffragato e motivato da idonea documentazione, inoltre il contribuente aveva tentato una conciliazione" (sent. Ctr, p. 7).

5. Avverso la riassunta decisione pronunciata dalla Ctr di Venezia Mestre con sentenza n. 972, depositata il 10.6.2014, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, che ha assunto il n. 2680 del 2015, affidandosi l'Amministrazione finanziaria ad un unico, articolato, motivo di ricorso. L'Ente impositore, preso atto che la società risultava estinta per essere stata cancellata 1'11.12.2013 dal registro delle imprese, ha notificato il ricorso alle due socie: Nicoletta Favaro (99%) e Monica Favaro (1%). Le contribuenti non si sono costituite. Avverso la medesima decisione della Ctr del Veneto, la n. 972 depositata il 10.6.2014, ha proposto ricorso per cassazione, cui è stato attribuito il n. 3192 del 2015, anche Nicoletta Favaro, in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario della società Dolly Sas - che la contribuente dichiara essersi estinta per effetto di cancellazione dal registro delle imprese in data 11.12.2013 - affidandosi a quattro motivi di ricorso. L'Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.

6. Favaro Nicoletta, in proprio e nella qualità, in prossimità della data fissata per la trattazione dell'udienza ha depositato memoria con documentazione allegata, mediante la quale domanda la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., dichiarandosi la cessazione della materia del contendere per aver assolto agli oneri di legge conseguenti alla indicata normativa beneficiale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso proposti dalle parti.

Invero, Nicoletta Favaro ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del d.I., 23.10.2018, n. 119, come conv., ed ha provveduto a documentare, in allegato alla memoria depositata, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle relative istanze. Inoltre, ha depositato copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di quanto dovuto per il reddito di partecipazione che le è stato contestato di aver conseguito, e la ricezione del versamento da parte dell'Agenzia.

In relazione ai tributi dovuti per il maggior reddito societario, poi, ha documentato di avere recapitato all'Amministrazione finanziaria un'istanza che indica chiaramente non essere più dovuto alcun ulteriore versamento, essendo stato estinto ogni debito con versamenti effettuati in corso di causa. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

2. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. Non vi è luogo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782). La Corte,

P.Q.M.

riuniti i fascicoli n R.G.N. 2680/2015 e n. 3192/2015, dichiara il giudizio estinto, ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, 1'8.6.2021.