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Ordinanza — n. 22788/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal against registration duty, ruling lower court failed to verify asset excess value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22788/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a second-instance decision rejecting her claim for a refund of registration duty. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly assessed an excess value on her share of a divided property without conducting a specific factual investigation. The Court held that the lower court's decision was flawed because it assumed the existence of an excess value without adequate motivation or specific verification, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.P.R. n. 131/1986; In registration duty cases involving the dissolution of an inheritance community through in-kind assignment to one co-owner and monetary payment to others, the division rate applies unless the assigned property exceeds the co-owner's share, a fact that must be specifically ascertained by the tax judge rather than assumed.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration duty inheritance community asset excess value tax appeal procedural verification divisione della proprietà piano di ripartizione nuovo riparto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20119 del 2012
131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass. n. 20119 del 2012; n.
Cass. n. 17512 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6280/2018 R.G. proposto da Capano Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro 46, presso l'avv. Vincenzo Noschese, che, unitamente all'avv. Alessandro Rizzo, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - ,z&c( contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 23, n. 6469/23/17, del 16 maggio 2017, depositata il 11 luglio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta sulla divisione della comunione relativa ad un immobile in Napoli il cui 50% era stato acquisito dalla sig.ra Esposito Rosaria in forza di aggiudicazione in una procedura espropriativa: il valore del restante 50% era determinato in una somma di euro 106.232,00 ritenuta tassabile dall'Ufficio come eccedente la quota spettante. Il ricorso era accolto in primo grado, ma rigettato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso l'Ufficio;

2. Il ricorso è fondato sulla base del consolidato orientamento di questa Corte in materia secondo cui «in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass. n. 20119 del 2012; n. 17512 del 2017);

3. Nel caso di specie la questione decisiva era l'accertamento che alla contribuente fosse stata attribuita una "eccedenza" rispetto alla quota spettante. Il giudice tributario, senza alcuna adeguata motivazione e senza condurre uno specifico accertamento sul punto, afferma che tale eccedenza vi fosse, quasi assumendola a presupposto della propria decisione;

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione. Così deciso in Roma il 1 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente oggi, 12 A