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Ordinanza — n. 22787/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax assessment for inheritance division, ruling the lower court failed to prove excess value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22787/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional commission's rejection of her inheritance division tax claim. The lower court had accepted a tax assessment based on an alleged excess value attributed to the taxpayer without conducting a specific factual investigation. The Supreme Court held that the lower court's decision was flawed because it treated the existence of an excess as a given fact rather than proving it through adequate reasoning and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 34 DPR n. 131/1986; In inheritance division cases, the court must specifically ascertain whether the value attributed to a beneficiary exceeds their share; failure to conduct this specific investigation renders the tax assessment invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance division tax registration duty rate excess value assessment taxpayer burden of proof lower court reasoning divisione della massa ereditaria liquidazione dell'eredità reddito eccedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 DPR n. 131 del 1986

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20119 del 2012
131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass. n. 20119 del 2012; n.
Cass. n. 17512 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18107/2017 R.G. proposto da Sebeti Maria Gabriella, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio 61, presso l'avv. prof. Maria Vittoria Ferroni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - CO contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 6, n. 104/05/17, del 28 novembre 2016, depositata il 24 gennaio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta sulla divisione ereditaria per scioglimento pronunciato con sentenza dal Tribunale di Roma nella quale era attribuita alla ricorrente una somma in denaro ritenuta tassabile dall'Ufficio come eccedente la quota spettante e dalla contribuente come conguaglio in danaro della quota ad essa spettante sulla massa ereditaria. Il ricorso era accolto in primo grado, ma rigettato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato anche con memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio;

2. Il ricorso è fondato sulla base del consolidato orientamento di questa Corte in materia secondo cui «in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass. n. 20119 del 2012; n. 17512 del 2017);

3. Nel caso di specie la questione decisiva era l'accertamento che alla contribuente fosse stata attribuita una "eccedenza" rispetto alla quota spettante. Il giudice tributario, senza alcuna adeguata motivazione e senza condurre uno specifico accertamento sul punto, afferma che tale eccedenza vi fosse, quasi assumendola a presupposto della propria decisione;

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione. DEPOSITATO IN CANG951EM ciso in Roma il 1 giugno 2021. oggi, 2 AG