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Ordinanza — n. 22786/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to superseded interest after debt payment under bankruptcy plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22786/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal inadmissible because the subject matter of the dispute had ceased to exist. The appellant, Evicar SRL, initially requested a stay of proceedings due to an imminent payment under a bankruptcy plan, but later submitted proof that the tax debts had actually been paid. Although the paid amounts did not perfectly match the original tax assessments, the court found that the taxpayer's interest in continuing the litigation had disappeared, rendering the appeal inadmissible for lack of standing.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a taxpayer pays the disputed tax debt, the subject matter of the litigation ceases to exist, and the appeal becomes inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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superseded interest tax debt payment bankruptcy plan lack of standing inadmissible appeal cessation of dispute tax litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 2846-2013 proposto da: EVICAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO DE BENEDICI IS; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 298/2011 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 05/12/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 298/67/2011, depositata il 5.12.2011. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Evicar srl proponeva separati ricorsi avverso avvisi di accertamento - relativi a IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2002 - traenti origine da un PVC della Guardia di Finanza. - Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Cremona rigettava i ricorsi, previamente riuniti, con sentenza che era gravata di appello da parte della società contribuente. - La commissione tributaria regionale rigettava l'appello. - Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che - La ricorrente ha depositato in data 27.11.2019 istanza con cui- dopo avere premesso di trovarsi in fase di esecuzione di concordato preventivo omologato- ha chiesto rinviarsi la trattazione del giudizio, a ragione dell'ivi rappresentato imminente pagamento della obbligazione tributaria per cui è causa, nella misura prevista dalla proposta di concordato preventivo, il che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere; allegava nota del Commissario liquidatore, con acclusa istanza autorizzativa di rinuncia al ricorso, e contenente la precisazione che il pagamento del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto avere luogo prima del 15 dicembre 2019: da qui la necessità di differire la trattazione della causa. - Preso atto di quanto precede e rilevata la evidente opportunità, il collegio ha disposto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo.

All'esito della odierna camera di consiglio, il collegio osserva che risultano versati in atti i modelli F24 attestanti gli avvenuti pagamenti di quanto dovuto in forza degli atti impositivi per cui è causa; conseguentemente, la ricorrente ha dedotto la cessazione della materia del contendere. - Considerato che non sussiste una perfetta coincidenza tra i versamenti effettuati e gli importi portati negli atti impositivi, va, comunque, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente -che ha dedotto, appunto, la cessazione della materia del contendere- alla prosecuzione del giudizio con conseguente inammissibilità del ricorso. - Spese compensate.

P. Q. M. Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate Roma, 24 maggio 2021 Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Biagio Vi gil