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Ordinanza — n. 22782/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to cessation of dispute matter following voluntary tax payment and simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22782/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The taxpayer voluntarily paid all outstanding tax liabilities, prompting the tax authority to withdraw its incidental appeal and request the court's approval of the settlement. Consequently, the court dismissed the taxpayer's three grounds for cassation as the subject matter of the controversy had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2018; Art. 360 c.p.c.: The cassation judgment is extinguished when the taxpayer pays all tax debts and requests a simplified settlement, causing the cessation of the disputed matter.

Parole chiave

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cessation of dispute matter simplified tax settlement voluntary tax payment extinguishment of cassation appeal tax liability discharge cessazione dell'esercizio privo d'oggetto deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 193 del 2018
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Considerato che Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992
l'Agenzia delle entrate denuncia, con l'articolato motivo di ricorso incidentale, nullità della sentenza per violazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 193 del 2018

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019, 29020
Cass. 6 novembre 2019, n. 28560
Cass. 5 novembre 2019, n. 28438
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3334-2013 proposto da: AUTOHAUS VINSCHGAU KG DES PINZGER MANFRED & C SAS, PINZGER MANFRED, PEGGER INGE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CUTELLE', che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimata- avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.

TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 19/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI; Rilevato che La Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta da Autohaus Vinschgau Kg (S.A.S.) Pinzger Manfred & Co, e disponeva il ricalcolo dei maggiori ricavi conseguiti dalla società nell'anno d'imposta 2004, riducendoli in relazione all'esito dell'indagine da effettuarsi sulla base della documentazione prodotta in appello a fronte dei pagamenti a mezzo bancomat (Pos).

Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a vari anni d'imposta, per maggiori ricavi accertati in esito a verifica della G.d.F. dall'Amministrazione finanziaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e, successivamente, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società presentato domanda di definizione agevolata della controversia e provveduto "al pagamento di tutte le cartelle iscritte a ruolo".

Le parti hanno depositato memorie per la declaratoria di cessazione della materia contendere. Considerato che Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente denuncia omesso esame e motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia, stante l'inadeguatezza della valutazione del quadro istruttorio rispetto all'operata rideterminazione del reddito ex artt.

39. Co. 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973 e 54, co. 2, d.p.r. n. 633 del 1972, alla luce delle giustificazioni fornite dalla contribuente. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973, avuto riguardo alle modalità di rettifica dell'ammontare dei ricavi e ai dati della contabilità ritenuti non inattendibili. Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione di legge per applicazione degli studi di settore nel calcolo dei presunti ricavi in carenza di contraddittorio. l'Agenzia delle entrate denuncia, con l'articolato motivo di ricorso incidentale, nullità della sentenza per violazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., stante la deduzione in appello di motivi in precedenza non dedotti, intrinseca contraddittorietà della decisione in punto di ritenuta necessità della rideterminazione analitica del maggior reddito accertato.

L'Agenzia delle entrate e la società contribuente hanno concluso per la declaratoria estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese processuali, a seguito di definizione agevolata della controversia tributaria, avendo la parte privata presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, ed effettuato il pagamento. Le istanze possono essere accolte, anche alla luce della documentazione versata in atti, mentre le spese devono essere compensate come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 con collegamento da remoto. Il Presidente DE