Court dismisses tax appeal after taxpayer requests simplified settlement and pays owed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire litigation extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under Article 6 of Legislative Decree No. 119/2018. The taxpayer deposited the required amounts with the State Attorney's Office, and the tax authority confirmed this payment. Consequently, the court ruled that the dispute was resolved and the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests a simplified settlement and pays the owed amounts, the court must declare the entire litigation extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26580/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro TS Immobiliare s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Arnaldo Amatucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Teresina Titina Macrì, in Roma alla via dei Gracchi n. 130; - con troricorrente - nonché D Equitalia Centro S.p.A., in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1287/29/14 della CTR della Toscana, depositata in data 27/6/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal dott.
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: la contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 26/4/2021; CONSIDERATO CHE: l'istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge; nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Roma, 19/5/2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. oggi, 1 2 A60. 2