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Ordinanza — n. 22778/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal declaring case extinguished due to voluntary settlement under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22778/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement. The Agency of Revenue appealed a lower court ruling that had reformed first-instance decisions rejecting claims regarding undeclared land capital gains. The court ruled that the voluntary definition of the controversy under the relevant decree extinguished the proceedings, thereby dismissing the appeal and ordering cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: A voluntary request for simplified settlement of a tax dispute results in the extinction of the judicial proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified procedure extinction of proceedings capital gains tax voluntary definition imposta sugli utili immobiliari plusvalore crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119/2018
Considerato che: In data 12.10.2020 parte ricorrente dava atto che la Direzione Provinciale di Milano aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 46, comma 3, of D.Lgs. n. 546/1992
119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10198/2018
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez.
Sez. 6 - L, n. 28311/2018
Sez. 6 - 1, n. 23175/2015
28311 /2018) Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez.
Sez. 6-2, n. 6888/2015
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14367-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CANGINI GIUSEPPE, CANGINI GIACOMO MARIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2021. 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e difesi dall'avvocato ETTORE RIBOLZI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 148/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/12/2013; 'udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott.

MARINA CIRESE; Ritenuto che: con ricorso notificato in data 30.5.2014 articolato in un motivo la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 5 dicembre 2013 che, in accoglimento degli appelli proposti dai contribuenti, aveva riformato la sentenza di primo grado di rigetto dei ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento di una maggiore plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di terreni sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La parte intimata resisteva con controricorso.

Considerato che: In data 12.10.2020 parte ricorrente dava atto che la Direzione Provinciale di Milano aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018) Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

' La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 maggio 2021 effettuata da remoto. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL PRESIDENTE oggi, 1 2