Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22771/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes entire tax litigation due to taxpayer's request for simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22771/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the entire litigation extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under Article 6 of D.L. No. 119/2018. The taxpayer deposited the required amounts and submitted an extinction request on October 14, 2019, which the Agency of Revenue confirmed. The court ruled that since the request did not concern excluded taxes, the whole proceeding was validly terminated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests a simplified settlement and deposits the due amounts, the entire litigation is extinguished if the request concerns taxes not excluded by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement tax litigation extinction D.L. 119/2018 taxpayer request entire judgment termination differimento dell'imposizione arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: il contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 516/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Rocco Del Fiume, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati Giuliano Marchi e Filippo Castellani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 10; - controricorrente - avverso la sentenza[n. 26/9/2016n. 1112/1/2016 della CTR del Piemonte, depositata in data 26/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2021 dal dott.

Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: il contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 14/10/2019; CONSIDERATO CHE: l'istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge; nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Roma, 22/4/2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERiA Domenico •ndemi oggi, 1 2 Asa 202