Cassation court dismisses taxpayer's appeal, ruling professional law firms are always subject to IRAP regardless of organizational structure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the State Attorney General's appeal against a lower court decision that had annulled a tax authority's refusal to reimburse IRAP taxes for a law firm. The taxpayer argued that the firm lacked sufficient organizational structure to be considered taxable, but the court rejected this based on established precedent. Consequently, the court ruled that the exercise of legal professions in a corporate form is legally presumed to require organization, making the IRAP tax mandatory regardless of actual organizational details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 1; Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997; The exercise of professional activities in a corporate form constitutes a legal prerequisite for the Regional Tax on Productive Activities, implying the existence of organization without the need for concrete verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11806/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - / contro Studio Legale Borraccia e Labella Associati, in persona dell'avv. Marco Borraccia e dell'avv. Stefania Labella, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni D'Onofrio, con domicilio presso lo studio dell'avv. Carla Olivieri, in Roma, alla via Nomentana, n. 295; Eesistentrà- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata n. 171/01/12, pronunciata il 19 novembre 2012 e depositata il 28 novembre 2012, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO L'associazione professionale fra i coniugi avvocati Marco Borraccia e Stefania Labella chiedeva il rimborso dell'Irap versata per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, complessivamente pari a circa seimila euro ed otteneva dal giudice di prossimità l'apprezzamento delle proprie ragioni, mediante l'annullamento del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria, con esito confermato in appello, fondamentalmente sull'assunto difettassero in concreto gli elementi organizzativi e gli altri indicatori di una struttura tale da superare i presupposti impositivi.
Ricorre l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, resiste la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2, primo comma, ed art. 3, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, censurando la sentenza di merito per aver ritenuto la forma di associazione professionale indice non sufficiente di idonea organizzazione ai fini Irap. La questione è stata affrontata più volte, ed anche di recente, da questa Corte che ha ribadito l'indirizzo ormai consolidato per cui L'attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra coniugi) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 23- 11806-2013 - 14/04/2021 MMF del d.lgs. n. 446 del 1997 (Cass.
V„ 27843/2018). L'indirizzo si iscrive sulla scia dell'arresto della Sezioni Unite di questa Corte, ove è stato affermato L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016).
2. Con il secondo motivo si prospetta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa l'organizzazione professionale. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. In definitiva il ricorso è fondato e, non residuando altri accertamenti in fatto, può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito possono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la parteLFicorrentQ alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.milleduecento/00 oltre a spese prenotate