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Ordinanza — n. 22761/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as extinguished due to successful 'peace tax' settlement and lack of formal objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully utilized the 'peace tax' settlement procedure. The taxpayer submitted a request for simplified dispute resolution and paid the required amounts, which the tax authority confirmed as regular. Since no formal objection was lodged by the deadline and the underlying dispute was resolved, the court terminated the proceedings without issuing a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 12, 13 of D.L. n. 119/2018; The tax litigation procedure is extinguished if the taxpayer fails to file a request for handling within the statutory deadline after the tax authority confirms the regularity of the simplified settlement request.

Parole chiave

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peace tax settlement tax litigation extinction simplified dispute resolution tax authority confirmation procedural termination arretrati d'imposta differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
- L'Agenzia delle entrate con istanza del 14 maggio 2020 ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 di.
Art. 6, comma 12, D.L. n. 119/2018
- L'Agenzia delle entrate con istanza del 14 maggio 2020 ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 di.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
- L'Agenzia delle entrate con istanza del 14 maggio 2020 ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 di.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826 del 2020
"pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 46-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FANTASIA GIACOMINO; - intimato - avverso la sentenza n. 5238/2015 della 2389 COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI; R.G:N. 46/2016 RITENUTO CHE: -L'Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5238 del 2015, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 5204/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto parzialmente il ricorso dell'Associazione Cultutale Iside Nova avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. TFMIR0400008 , cancellando l'ente dall'anagrade Unica delle Onlus solo a far data da! 1 gennaio 2011 e non dal 2004. - L'Agenzia delle entrate con istanza del 14 maggio 2020 ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018 e che la stessa è risultata regolare.

L'Agenzia ha anche depositato comunicazione di regolarità dell'istanza di definizione agevolata presentata da Fantasia Giacomino, membro dell'associazione, attestando che è stato versato quanto dovuto per il relativo perfezionamento. CONSIDERATO CHE: - Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e l'Ufficio ha allegato la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -L'Agenzia delle Entrate, con nota del 14.5.2020, ha chiesto che siano emessi i provvedimenti consequenziali in ragione del fatto che la Direzione Provinciale di Benevento ha dato atto della regolarità della domanda proposta; -L'art. 6, comma 10, del di. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine'. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, allegando anche la nota della Direzione Provinciale di Benevento; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 6.4.2021 effettuata da remoto. DEPOSITATO IN CANCELLERIA ot