Sentenza — n. 22756/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente SENTENZA sul ricorso 11348-2016 proposto da: ZARBO PINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LO GIUDICE; - ricorrente - 2021 contro 50 RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 4367/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 15/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 39 d.lgs. n. 112/1999, art. 2697 c.c, art. 148 c.p, art. 115 c.p, art. 26 d.P.R. n. 602/73, art. 60 d.P.R. n. 600/73; Sentenza — n. 22756/2021 — snciv · Corte di Cassazione: b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come rag- giungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque con- siderarsi "ex lege" eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da poter reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Sul tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato il prin- cipio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui la notificazione dell'atto, anche di natura sostanziale, abbia presentato vi- zi non integranti la categoria dell'inesistenza.
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guente SENTENZA sul ricorso 11348-2016 proposto da: ZARBO PINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LO GIUDICE; - ricorrente - 2021 contro 50 RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 4367/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 15/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge; R.G.N. 11348-16 FATTI DI CAUSA Pino Zarbo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provin- ciale di Agrigento la cartella di pagamento n. 29120100004410481, no- tificata il 14.03.2011, e il relativo ruolo esattoriale, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 10.940,03. Il contribuente lamenta- va, inter al/a, l'inesistenza della pretesa creditoria sottesa alla cartella a seguito di avvenuta definizione della lite fiscale pendente, il difetto ed inesistenza della notifica dell'atto impositivo, il litisconsorzio necessa- rio tra l'Agente della Riscossione e l'Ente creditore ai sensi dell'art. 39, comma 12, 1. n. 111 del 2011 e la carenza del valore probatorio della produzione documentale dell'Agente della riscossione.
La Commissio- ne Tributaria Provinciale, con sentenza n. 307/07/2012, rigettava il ri- corso. Il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commis- sione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 4367/1/15. Pino Zarbo ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo sette motivi, illustrati con memorie. Riscossione Sicilia s.p.a. non ha svolto difese. La Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione, con memorie depositate in data 13.4.2021, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. Il ricorso fissato all'udienza pubblica del 4.5.2021 è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23 comma 8-bis, del decreto -legge n. 137 del 2020, R.G.N. 11348-16 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, non avendo nessu- no degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il ricorrente precisa di avere contestato con l'atto introdutivo della lite la nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento quale atto presupposto e lamenta che, pur avendo eccepito, nel corso del giudizio di appello, con memoria illustrativa del 30.12.2011, l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della ricossione, la Commis- sione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente affermato che nella fattispecie non era configurabile una ipotesi di lisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente impositore, concludendo che la cartella di pagamento, in seguito ad impugnazione dell'atto prodromi- co dell'avviso di accertamento non poteva essere impugnata nel meri- to.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Ti ricorrente deduce di avere contestato con il motivo n. 3 dell'atto di appello, e con due memorie illustrative, la violazione dell'art. 148 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all'omessa indica- zione della data di notifica. Nonostante le articolate eccezioni, il con- R.G.N. 11348-16 tribuente lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente af- fermato che l'irregolarità della relata di notifica ravvisata in una pre- sunta difformità tra la copia della cartella consegnata ed il suo originale non ha alcuna base probatoria e come tale deve ritenersi infondata, deducendo, altresì che l'operato del messo notificatore e le sue attesta- zioni fanno fede fino a querela di falso.
Il giudice di secondo grado, invece, era in possesso degli elementi probatori relativi alla sussistenza delle reali difformità tra la copia della cartella consegnata ed il suo ori- ginale, atteso che l'originale dell'atto impugnato era stato prodotto con il ricorso introduttivo. Si eccepisce, inoltre, che con riguardo al desti- natario dell'atto, alcuna valida relata di notifica è stata compilata dal messo notificatore, attesa l'assenza di elementi costitutivi essenziali ai sensi dell'art. 148 c.p.c.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 26 el.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il contribuente deduce di avere eccepito con il motivo n. 3 dell'atto di appello l'inesistenza giuridica della notificazione, insuscettibile di sana- toria, per essere sprovvista la relata di notifica consegnata al contri- buente, prodotto in atti in originale, dell'identità, della qualifica e della sottoscrizione del notificatore.
Il ricorrente deduce che l'art. 148 c.p.c. ha previsto la sottoscrizione della relata da parte dell'agente che effettua le operazioni di notifica- zione, sicchè laddove manchi tale elemento essenziale la conseguenza è l'inesistenza, in quanto la sottoscrizione è un elemento costitutivo essenziale di un atto giudirico. Ne consegue che i giudici di appello avrebbero errato ritenendo che l'impugnazione di un atto sanerebbe R.G.N. 11348-16 "ogni eventuale vizio di notifica" in quanto l'inesistenza giruidica dell'incerta identificazione ed omessa sottoscrizione del notificatore non può essere sanata.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il contribuente ri- ferisce di avere eccepito con il ricorso introduttivo e con l'atto di ap- pello l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la validazione e/o l'esecutività del ruolo esattoriale per omessa sottoscrizione, con la conseguenza che i giudici di appello, atteso che Serit Sicilia non aveva fornito nel giudi- zio alcuna prova in contestazione, avrebbero dovuto ritenere e dichia- rare l'invalidità del ruolo e il non avvenuto perfezionamento del titolo esecutivo tributario per difetto dell'onere probatorio e dell'onere di contestazione, anziché affermarne la legittimità.
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2697, 2712, 2719 c.c. e degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5 , c.p.c. Il contribuente deduce che, a seguito del deposito della produzione documentale da parte dell'Ufficio, ha contestato, con memoria illustra- tiva, reiterando le suddette contestazioni anche in appello, la legittimità ed il valore probatorio dell'estratto di ruolo e della copia della relata prodotti.
A fronte di specifiche contestazioni articolate nel corso dei giudizi di merito, i giudici di appello avrebbero erroneamente afferma- to che l'irregolarità della relata di notifica ravvisata in una presunta dif- R.G.N. 11348-16 formità fra la copia della relata consegnata ed il suo originale non ha alcuna base probatoria, e come tale deve ritenersi infondata, ometten- do del tutto di indicare gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento e senza compiere alcuna indagine circa i presupposti logici e giuridici. Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che fosse necessario produrre l'originale della cartella.
6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, dell' art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, dell' art. 2697 c.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omesso esame circa un fatto decisi- vo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti, in rela- zione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c.. Il ricorrente argomenta che, a seguito della costituzione in giudizio dell'agente della riscossio- ne, nel corso del giudizio di primo grado, è stata depositata memoria illustrativa per contestare la legittimità della produzione documentale dell'Ufficio, eccependone l'irrilevanza probatoria.
Le eccezioni sono state riproposte anche in appello. I giudici di appello erroneamente avrebbero affermato che "l'irregolarità della relata di notifica ravvisata in un presunta difformità fra la copia della cartella consegnata ed il originale non ha alcuna base probatoria, e come tale deve ritenersi in- fondata", omettendo del tutto di indicare gli elementi posti a base del proprio convicimento, e senza compiere alcuna indagine circa i pre- supposti logici e giuridici. I giudici di appello avrebbero dovuto ritene- re non provata la contestata notifica della cartella ponendo a fonda- mento la inidonea produzione documentale dell'agente della riscossio- ne, ossia l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica, sprovvisti R.G.N. 11348-16 della conformità legale ex art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, resi conformi irregolarmente agli originali dall'agente della riscossione, che non ha potere di autenticazione di atti dallo stesso formati. 7.Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, art. 2697 c.c., art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., atteso che la produzione documentale di Riscossione Sicilia S.p.A., ossia l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica non sarebbe stata legalizzata e non possiederebbe i requisiti richiesti dall'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 per provare la rituale notificazione.
Secondo il ricorrente, le disposi- zioni di cui all'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, art. 2697 c.c., art. 26 d.P.R. n. 602/73 e art. 60 d.P.R. n. 600/73 devono essere interpretate nel senso che il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto ritenere e dichiarare definitivamente non provata la contestata notificazione della cartella di pagamento impugnata, stante che la produzione documenta- le dell'agente della riscossione, ovvero l'estratto di ruolo e la copia del- la relata di notifica, sono inidonei a provare l'assenta notificazione, at- teso che sono stati resi conformi agli originali in violazione dell'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, omettendo Riscossione Sicilia S.p.A. di indicare gli elementi essenziali della conformità legale quale il cognome e il nome e la qualifica del Pubblico Ufficiale e la sua firma per esteso, la dichiarazione di conformità, il numero dei fogli impiegati ed il timbro dell'Ufficio su ogni pagina.R.G.N. 11348-16 8.
Il primo motivo è infondato. L'indirizzo prevalente sostenuto da questa Corte ritiene che il contri- buente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile un liti- sconsorzio necessario (Cass. n. 9762 del 2014; Cass. n. 8370 del 2015), costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente im- positore (Cass. n. 10528 del 2017;
Cass. n. 1532 del 2012). E' stato, al- tresì, precisato che il dovere del concessionario del servizio di riscos- sione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, di chiamare in cau- sa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la re- golarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di "litis denuntiatio", avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di in- tervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purchè idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. n. 9250 del 2019;
Cass. n. 16685 del 2019). 9.11 secondo ed il terzo motivi)di ricorso vanno trattati congiuntamen- te in quanto inerenti alla medesima questione. Il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la notifica della cartella era affetta da nullità pur essendo la relata priva di data, e priva di identità, qualifica e sottoscrizione del notificatore.R.G.N. 11348-16 Le critiche, oltre che inammissibili, sono infondate, atteso che nella fatti- specie trova applicazione il principio del raggiungimento dello scopo. Sono inammissibili atteso che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina, l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).
Onere processuale a cui non si è ottemperato. Quanto alla sanatoria dei vizi di notifica per il principio del raggiungi- mento dello scopo, va rilevato che il contribuente ha provveduto ad im- pugnare ritualmente la cartella di pagamento, con la conseguenza che non vi è dubbio che l'atto sia stato notificato al destinatario. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l'efficacia, pur conservando, in ogni caso, li- mitati effetti giuridici. Per inesistenza, ipotesi residuale di derivazione giu- risprudenziale e dottrinale, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria. A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria dell'inesistenza deve essere ridotta a casi marginali.
Secondo le Sezioni Unite l'inesistenza della notifica del ricorso per cassazione è configurabi- le, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale R.G.N. 11348-16 dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipote- si di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali ele- menti consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compie- re detta attività, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il po- tere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come rag- giungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque con- siderarsi "ex lege" eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da poter reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Sul tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato il prin- cipio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui la notificazione dell'atto, anche di natura sostanziale, abbia presentato vi- zi non integranti la categoria dell'inesistenza.
Si segnalano recenti pro- nunce che hanno fatto applicazione del principio. Ad esempio, con sentenza n. 5556 del 26.2.2019, la Corte ha affermato che: "In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della rice- zione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in ragio- ne del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali".
In motivazione i giudici di legittimità precisano che pur essendo vero che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevi- R.G.N. 11348-16 mento della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, sicché in difetto di tale prova la noti- fica è da considerarsi nulla, è indubbio che la nullità non possa estendersi all'atto stesso, incidendo il procedimento di notificazione soltanto sulla fase integrativa dell'efficacia, ma non mai automaticamente sulla validità dell'atto (v. Cass. 21071 del 2018).
Questa Corte ha concluso per l'applicazione del principio dettato dall'art. 156 comma 3, c.p.c., pur trat- tandosi di un atto non processuale, in quanto la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non può per ciò solo inficiare la pretesa impositi- va, salve decadenze in cui sia eventualmente incorso l'Ufficio. Lo stesso principio è stato affermato proprio con riferimento alla notifica della cartella di pagamento. In particolare, con sentenza n. 6417 del 5.3.2019, si è precisato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, "sicché il rinvio operato dall'ad 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificaione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifica.zioni nel processo civile, comporta in caso di irritualità della notificaione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione 'd f' an.zicchè ".p7m", statuendo, altresì, che "sicché il rinvio dr:Tosta dall'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notfflca della cartella di paga- mento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notifica.zione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifica.zioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica.zione della cartella di pagamento, dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art.136 c.p.c. (Cass. n. 27561 del 2018).R.G.N. 11348-16 Sempre per il principio del raggiungimento dello scopo è stato stabilito che la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuen- te deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente pres- so il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la na- tura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale detta nullità, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi sanata, per raggiungimento del- lo scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purchè ciò avvenga prima della sca- denza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 1156 del 17.1.2019).
Da siffatti rilievi consegue il rigetto dei motivi. Come evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, va inoltre escluso che i vizi della cartella, ossia la relata in bianco, possa integrare una ipotesi di inesi- stenza della notificazione, che è riscontrabile, come precisato da questa Corte a SS.UU. n. 14916 del 2016, "oltre che in caso di totale mancanza mate- riale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli ele- menti costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come no- tificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità" "come tale sanabile, con e icacia cx tunc per raggiungimento dello sco- 10.
Va rigettato anche il quarto motivo di ricorso, tenuto conto che "in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non R.G.N. 11348-16 può che operare la presuntone generale di riferibihtà dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuen- te, che non può limitarsi ad una generica contestaione dell'esistenky del potere o della provenierra dell'atto, ma deve allegare elementi Jpecifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formnione e redaRione margini di discreionalità amministrativa, comporta l'applic,nione del generale principio di irti levana dei ti,zi di invalidità del provve- dimenot, ai sensi dell'art. 21 octies della I n. 241 del 1990"(Cass. n. 27561 del 2018).
11. Il quinto, il sesto, il settimo mezzo vanno trattati congiuntamente per connessione logica. Le doglianze non possono trovare accoglimento. Invero, l'Agente della Riscossione, che è parte di un giudizio ed al qua- le è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificato- ria, non può attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costi- tuiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale (Cass. n. 7736 del 2019), dato che l'autenticazione della copia può essere fatto dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso, o presso il quale è stato depositato l'originale (Cass. n. 1974 del 2018).
Nondimeno, que- sta circostanza non invalida la notifica, tenuto conto che si è già detto che le irregolarità riscontrate devono ritenersi sanate per il principio del raggiungimento dello scopo (v. sopra). Questa Corte, con ordinan- za n. 7736 del 2019 (v. anche Cass. n. 8289 del 2018 e n. 29974 del 2017), ha precisato che l'Agente della Riscossione è un soggetto incari- cato di pubblico servizio e, quindi, i suoi dipendenti, specificamente autorizzati, possono autenticare copie degli originali detenuti presso il Riscossore (ad esempio le cartelle inviate tramite PEC), e documenti di R.G.N. 11348-16 cui per legge ne sono formalmente depositari, come gli estratti di ruolo ed il ruolo; in questi casi il concessionario ha il potere di attestazione di conformità (Cass. n. 23576 del 2017).
Le questioni che involgono la non corretta attestazione di conformità non hanno rilievo, in ragione dei principi sopra ampiamente illustrati in ordine alla sanatoria dei vizi a seguito di rituale impugnazione degli atti impositivi (art. 156 c.p.c.). Quanto alla necessità di produrre l'originale della cartella, è stato più volte affermato che al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale non sussiste un onere di produzione della stessa, il cui unico originale è consegnato al contribuente (Cass. n. 16121 del 2019). Men- tre con riferimento al disconoscimento della produzione documentale della copia della relata e dell'estratto di ruolo, va rilevato che il disco- noscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la con- testazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essen- do invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asser- zioni (Cass. n. 16557 del 2019).
Nella fattispecie, dallo sviluppo illu- strativo dei motivi sembrerebbe che il contribuente si sia limitato a de- durre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità agli originali degli atti, senza allegare contestazioni specifiche e circostanziate.
12. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccom- benza e vanno liquidate come da dispositivo.R.G.N. 11348-16
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor- ren