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Sentenza — n. 22755/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 22755/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22755/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 21256-2014 proposto da: D'AULA ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BIANCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO D'AULA; - ricorrente 2021 contro 1^1 PUJP- A 49 COMUNE VARESE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e. difende unitamente all'avvocato ELIO CARRASI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2156/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 23 Cost, art. 2697 c.c, art. 366 c.p, artt. 6 d.lgs. 22/1997; Sentenza — n. 22755/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi ur- bani, secondo l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte della aree utilizzate perché ivi si produco- no rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inido- nee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimita- zione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonee a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare tassazione dell'IVA decisione di tassazione tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici stima nel raggruppamento terreni mappa catastale

Disposizioni normative citate

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art. 23 Cost
Predicava anche la violazione dell'art. 23 Cost., in quanto l'Ufficio aveva erroneamente inserito nella superficie tassabile i posti auto situati nel seminterrato del complesso immobiliare.
art. 2697 c.c
212 del 2000 (Statuto del contribuente), con riferimento alla assoluta carenza di motivazione dell'atto impugna- to, nonché violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 366 c.p
E' stato, in più occasioni, ribadito che: "In base al principio di autosu 1- cierka del ricorso per cass(kione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudkio tributa- R.G.N.
artt. 6 d.lgs. 22/1997
3, c.p.c., in ordine agli artt. 6 d.lgs. 22/1997, e 183 d.lgs.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 21256-2014 proposto da: D'AULA ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BIANCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO D'AULA; - ricorrente 2021 contro 1^1 PUJP- A 49 COMUNE VARESE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e. difende unitamente all'avvocato ELIO CARRASI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2156/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA BASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge; R.G.N. 21256-14 d/ tif1 Alt ffi,ek,44'ì z<à-,‘ ? (go" FATTI DI CAUSA Aldo D'Aula impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provin- ciale di Varese cinque avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007-2008-2009-2010-2011, notificati in data 13 aprile 2012, relativi a parziale versamento TIji\,. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 3 della 1. n. 241 del 1990, atteso che gli atti impositivi non contenevano alcun riferimento volto a spiegare come mai la superficie calpestabile dell'immobile adibito a studio, pur essendo catastalmente di mq. 65, era stata invece quantificata dal Comune in mq. 118.

Predicava anche la violazione dell'art. 23 Cost., in quanto l'Ufficio aveva erroneamente inserito nella superficie tassabile i posti auto situati nel seminterrato del complesso immobiliare. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con sentenza n. 39/11/13, annullava gli avvisi per carenza di motivazione ed in ogni caso per insussistenza dei presupposti imposi- tivi. Il Comune di Varese proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 2156/38/2014, accoglieva il gravame. I giudici di appello ritenevano gli atti impositivi adeguatamente motivati, rilevando che la diversa su- perficie accertata ai fini TIA riguardava la rilevazione delle superfici degli immobili dalle schede catastali da cui risultava che il contribuente R.G.N. 21256-14 era proprietario sia dell'alloggio di mq.65 che dei tre posti auto nel se- minterrato del medesimo condominio.

La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, evidenziava che era priva di rilievo la circostanza che i tre posti auto non erano "veri e propri box", atteso che dalla do- cumentazione fotografica si rilevava che le tre unità immobiliari erano poste al piano interrato del condominio di via Sempione 4 ed erano dotate di allacciamento alla rete elettrica. Aldo D'Aula ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo sei motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Varese si è costituito con controricorso ed ha presentato memorie. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso, ex art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020 (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), con memorie scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso, fissato all'udienza pubblica del 4 maggio 2021, è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, non avendo nessu- na delle parti interessate fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, c.p.c., 11, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, 6, collima 2, 50 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell'art. 45 dello Statuto del Comune di Varese, per inammissibiltà dell'atto di appello in quanto proposto da un difensore privo di valida procura.

Il ricorrente lamenta di avere eccepito l'invalidità della procura alle liti posta in calce all'atto di appello, con la quale, in virtù della delibera di R.G.N. 21256-14 Giunta n. 14 del 28.6.2006, il Sindaco di Varese aveva conferito al di- fensore la rappresentanza e difesa nel presente giudizio. I giudici dalla Commissione Tributaria Regionale avrebbero errato nel ritenere la va- lidità di tale procura atteso che, in data 1.6.2011, a seguito di tornata elettorale e di proclamazione dei nuovi eletti, si era verificato il rinno- vo di tutti e tre gli organi comunali, con sostituzione del sindaco e del- la Giunta comunale, che mutava sia nella composizione, che nella maggioranza politica, con la conseguenza che la delibera n. 14 del 2006 era da ritenersi superata ed inefficace. 1.1.11 motivo è infondato.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: "Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassafzione proposto da un Comune, sotto il profilo della sussisten.za della procura speciale in capo al difen- sore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia stata rilasciata dal soggetto munito dei poteri di cor!ferire mandato (nella specie il Sindaco pro- tempore), in epoca successiva alla senten.za oggetto dell'impugnaione ed anterior- mente alla notifica:zione del ricorso, mentre non rileva che la momento della propo- skione del ricorso il Sindaco sia persona fisica diversa da quello che ha rilasciato la procura, dovendo ritenersi che il potere conferito nell'interesse del Comune resti inte- gro nel suo eserci.zio, a prescindere dal mutamento della persona in carica" (Cass.S.U. n. 11531 del 2009).

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 1. 241 del 1990, 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 1. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), con riferimento alla assoluta carenza di motivazione dell'atto impugna- to, nonché violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi di diritto comu- nitario in ordine all'obbligo del contraddittorio. Il ricorrente deduce R.G.N. 21256-14 che la motivazione degli avvisi di accertamento si era fondata essen- zialmente sulla affermazione secondo cui: " ...eseguita la misuraione del- la superficie calpestabile dei locali occupati siti in via Sempione 4, adibiti ad uso ufficio, per i quali è stata determinata la base imponibile per la Tariffa di Igiene Ambientale in mq. 118", sicché tale motivazione non era idonea a dare conto, sia pure sinteticamente, dell'iter logico seguito dall'Ufficio.

Il ri- corrente lamenta, inoltre, che non sarebbe stato promosso un con- traddittorio preliminare volto ad appurare la natura e la destinazione della aree e la loro idoneità a produrre rifiuti. La sentenza impugnata sarebbe palesemente fuorviante, atteso che il Comune richiama im- propriamente una sentenza della Cassazione riferita a locali (box, ga- rage, e locali deposito) allacciati ai servizi di rete, mentre i posti auto, oggetto di accertamento, sarebbero del rutto sprovvisti di utenze. Si argomenta, altresì, che nel corso dei giudizi di merito sarebbe stato appurato che:

a) le aree semiscoperte oggetto della ripresa a tassazione non avevano natura di "locali", ma erano delimitate da sole righe bian- che apposte sul pavimento e sovrastate da un'ampia grata;

b) non era- no mai stata adibite ad uso ufficio, né avrebbero potuto esserlo cata- stalmente o realmente, essendo adibite a parcheggio;

c) non erano mai state oggetto di sopralluoghi, coerenti con l'asserita misurazione della loro superifice calpestabile. 2.1. Le critiche oltre che inammissibili, sono infondate. L'inammissibilità deriva dalla violazione del principio di autosufficien- za, tenuto conto che il ricorrente omette di riportare in ricorso il con- tenuto dell'atto impugnato, di cui si denuncia il vizio di motivazione. E' stato, in più occasioni, ribadito che: "In base al principio di autosu 1- cierka del ricorso per cass(kione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudkio tributa- R.G.N. 21256-14 no, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regiona- le sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudi.‘zio sulla congruità della motiva- ione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motiva.zione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi„ al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso" (Cass. n. 16147 del 2017;

Cass. n. 9536 del 2013). Le critiche sono, altresì, infondate. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità, a cui si vuole dare seguito (non essendoci motivi per discostarsene), ritiene in tema di TARSU, ma il principio è applicabile anche con riferimento alla TIA in ragione della identità di "ratio" del trattamento impositivo, che: "la ve- rifica di adeguate.ua della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competen.za degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga e ettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa' o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indica.zione nell'atto della mag- giore supeOcie accertata o della diversa tariffa o categorie divenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deli- bere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tribu- taria, sen,za necessità di indicare le fonti probatone e le indagini effettuate per ride- terminare la supeificie tassabile„ potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase conten.ziosa"(Cass. n. 20620 del 2019).

Nella fattispecie, l'Ufficio ha adeguatamente adempiuto all'obbligo motivazionale, sulla base di una maggiore superficie accertata oggetto di trattamento impositivo, e delle delibere comunali o altri regolamen- ti comunali, senza che sia necessario provvedere alla indicazione di al- cuna fonte probatoria o di eventuali indagini per rideterminare l'area R.G.N. 21256-14 oggetto di tassazione, bene potendo essere chiarite tali circostanze nel- la successiva fase contenziosa. Il ricorrente denuncia, inoltre, l'invalidità dell'atto impositivo, emesso in difetto di contraddittorio preventivo e/o di un sopralluogo.

La necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimanente riconosciu- to solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati : nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, han- no chiarito come l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, della 1. 212 del 2000 è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o reda- zione di PVC.

Per i tributi armonizzati, come l'IVA, invece, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, semprechè il contribuente fornisca ele- menti idonei a superare la c.d. "prova di resistenza" (Cass. n. 9496 del 2020). Questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamen- to (Cass. n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicchè va esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n. 33931 del 2019).R.G.N. 21256-14 3.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ordine agli artt. 6 d.lgs. 22/1997, e 183 d.lgs. n. 152/2006 con riferimento alla nozione di rifiuto. I giu- dice di appello avrebbe rilevato dalla foto prodotta dal ricorrente un interruttore elettrico su un pilastro portante dello stabile, posto sul pe- rimetro esterno dei posti auto di che trattasi, ma ciò non sarebbe ido- neo ad integrare l'autonomo allacciamento alla rete richiesto dalla giu- risprudenza per legittimare l'equiparazione degli posti auto ai box e garage.

I giudici della Commissione Tributaria Regionale avrebbero er- rato nell'equiparare, ai fini della tassazione, i posti auto ai box o alle autorimesse su base esclusivamente presuntiva e senza svolgere alcuna considerazione in merito alla concreta produttività di rifiuti.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 22 del Regola- mento Comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti. Il ricorrente ar- gomenta che i due articoli stabiliscono, secondo una sequenza logico- giuridica ben determinata, due momenti precisi della tassazione, di cui il primo (art. 13) è propedeutico al secondo (art.22). L'art. 13 stabilisce che: "non sono soggetti a tariffa e dunque non rientrano nella deter- minazione della superficie utile: i locali e le aree che non possono pro- durre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono desti- nati", mentre il successivo art. 22 dispone che, nel caso in cui un be- ne abbia le caratteristiche per essere assoggettato a TIA ed in esso si esplicano "attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi spazi soggetti a tariffa, per le quali non sia possibile distinguere R.G.N. 21256-14 in modo preciso le parti di superficie rispettivamente utilizzate, si fa ri- ferimento all'attività principale svolta".

Il Comune, avvalendosi dell'art. 22, dopo aver escluso l'applicazione dell'art. 13, ha applicato l'art. 11 (riferito ad uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori, laborati di analisi) ed assimilato arbitrariamente i posti auto alla superficie destinata a studio legale teorizzando una improbabile "perinenzialità" delle anzidette aree.

5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e ss.ii. con riferimento all'erronea equiparazione ai fini del- la tassa rifiuti dei box, garage e autorimesse ai posti auto aperti e sco- perti, atteso che le superfici oggetto di tassazione, esposte alle intem- perie come aree scoperte, come i posti auto situati lungo la pubblica via, non potrebbero essere utilizzate se non per la temporanea sosta delle auto e, quindi, non soggette a tassazione.

6. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso vanno trattati con- giuntamente per ragioni di connessione logica. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando che i giudici di appello avrebbero omesso qualsiasi pronuncia con riguardo alla asseri- ta inidoneità dei posti auto scoperti a produrre rifiuti, incorrendo an- che nei denunciati vizi di violazione di legge. Si sostiene, invero, la non assimilabilità, ai fini della TIA idei posti auto scoperti ai box e garage. 6.1.Le prediche sono prive di rilievo. Non è contestato, per essere stato riferito dal ricorrente nello sviluppo illustrativo dei motivi, che i posti auto oggetto di accertamento sono R.G.N. 21256-14 situati all'interno di un piano seminterrato e che trattasi di aree semi- coperte, delimitate da righe bianche apposte sul pavimento e sovrasta- te da un'ampia grata.

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi ur- bani, secondo l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte della aree utilizzate perché ivi si produco- no rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inido- nee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimita- zione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonee a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.

L'art. 62, pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella de- nuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabili- tà, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 11351 del 2012;

Cass. n. 16858 del 2014; Cass. n. 9731 del 2015; Cass.n. 1722 del 2016; Cass. n. 8581 del 2017). 6.2.Ciò premesso, questa Corte ha chiarito, in tema di TARSU, che mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell'abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla TARI e mente dell'art. 1, comma 641, della 1. n. 147 del 2013), nell'ipotesi di garage siti all'interno dei locali è applicabi- R.G.N. 21256-14 le la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile.

L'art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 no- vembre 1993, n. 507, come costituito dall'art ., 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa può essere com- misurata a determinati parametri, quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo. Perciò, secondo questa Corte "non è priva di logica giuridica rafie' rrua,zione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu perché anche i garage producono nfiuti appre.z.zabili " (Cass. n. 4961 del 2018 conf.

Cass. n. 22124 del 2017). Gli enunciati principi espressi da questa Corte in tema di TARSU sono certamente applicabili alla fattispecie in esame che riguarda l'imposizione ai fini TIA.

7. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442, nonché viola- zione del principio comunitario di proporzionalità. Il ricorrente deduce che l'art. 15 della Direttiva 2006/12/CE (poi sostituita dalla Direttiva 2008/98/CE) stabilisce che la responsabilità finanziaria per lo smal- timento dei rifiuti ricade sul detentore/produttore che consegna i suoi rifiuti ad un raccoglitore o ad un impresa di srnaltimento.

Nella fatti- specie sarebbe inverosimile l'applicazione della tassa rifiuti in misura abnorme e, in ogni caso, certamente sproporzionata rispetto alla pro- duzione del rifiuto complessivamente prodotto anche nella suddette superfici.R.G.N. 21256-14 7.1. Il mezzo non può trovare accoglimento, atteso che con specifico riferimento alla tassabilità dei box auto, si è affermato che: "La discipli- na della Tarsu contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individua- ione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantzficnione, non contra- sta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantifica.zione del costo di smaltimento sulla base della supedicie posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applica.zione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari con- dk/ion» in applica.zione del principio, la 5.

C. ha cassato la sentenza della Com- missione Tributaria Regionale che aveva disapplicato la disciplina naR:ionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box auto adibito ad autorimessa". (Cass. n. 2202 del 2011, Cass. n. 11351 del 2012).

8. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccom- benza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi, oltre curo 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor- R.G.N. 21256-14 rente dell'ulteriore importo a titolo di contrib