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Sentenza — n. 22754/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax amnesty payment and notification formalities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22754/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax collection notice issued under the 2002 tax amnesty. The lower courts had initially ruled in favor of the taxpayer due to alleged notification defects, but the Regional Commission overturned this, finding the notice validly served in person. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that partial payment under the amnesty scheme does not cure the underlying tax debt and that minor notarial irregularities are cured by the principle of reaching the intended purpose.

Regesto Legislator

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Art. 9 bis della 1. n. 289 del 2002; Art. 156 c.p.c.: The tax amnesty requires full payment to extinguish the debt, and minor defects in notification are cured if the recipient's intent is reached.

Parole chiave

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tax amnesty 2002 partial payment invalidity notification formalities curing defects principle tax collection notice full payment requirement tax debt extinction recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 9 bis della 1. n. 289 del 2002
Questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che: "In tema di condono fiscale, la defini.zione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della I.
Art. 8 della 1. n. 289 del 2002
Il ricorrente lamenta che la cartella impugnata non recherebbe alcuna motivazione circa la pretesa erariale, non riportando il prospetto di calcolo relativo alla riscossione del recupero delle somme dovute ex art. 8, 9, 9 bis e 14 1.
Art. 9 della 1. n. 289 del 2002
Questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che: "In tema di condono fiscale, la defini.zione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della I.
Art. 14 della 1. n. 289 del 2002
9.Con l'ottavo motivo di ricorso, si denuncia violazione art. 148 c.p.c., dell'art.
Art. 36 comma 4 della 1. n. 31 del 2008
I giu- dici di appello rigettavano anche le censure relative al difetto di moti- vazione dell'atto impositivo, alla decadenza del potere di riscossione e all'omessa sottoscrizione del funzionario, tenuto conto che l'art. 36, comma 4, della 1.
Art. 156 c.p.c.
Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso da questo giudice di legittimità, i denunciati vizi, tenuto conto dell'impugnazione della cartella da parte del contribuente, si devono ritenere sanati per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 370 c.p
1313-14 al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c.
art. 101 Cost
In mancanza di idonea giustificazione la sentenza è pubblica, in quanto è emessa in nome del Popolo, come nel nome del Popolo è amministra- ta la Giustizia, ai sensi dell'art. 101 Cost..
art. 2697 c.c
Tale copia della relata avrebbe va- lore indiziario e non potrebbe assurgere a rango di prova legale ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che la prova dell'avvenuta notifica non po- trebbe che avvenire mediante la produzione in giudizio della matrice ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31133 del 2017
8, 9, 15 e 16 della mede- sima legge, che con considerano efficad le ipotesi di condono ivi regolate anche sen.za adempimento integrale, e che insuscettibili di applica5zione analogica, in quanto, come tutte le di.sposkioni di condono, di carattere ecce.zionale"(Cass. n. 31133 del 2017).
Cass. n. 26683 del 2016
Cass. n. 23175 del 2016
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 1313-2014 proposto da: ZARBO PINO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' avvocato SALVATORE LO GIUDICE; - ricorrente - 2021 contro 48 SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA S. MECCIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI SALVO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente- avverso la sentenza n. 167/2012 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 18/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA FASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto che la Corte rigett$ il ricorso. Conseguenze di legge; R.G.N. 1313-14 FATTI DI CAUSA Pino Zarbo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provin- ciale di Agrigento la cartella di pagamento n. 29120080004152388, no- tificata il 24.7.2008, con cui si intimava il pagamento di euro 17.730,29 per recupero di somme dovute a seguito di diniego di condono ex 1. n. 289 del 2002. Il contribuente lamentava, inter alia, il difetto di notifica dell'atto impositivo e la carenza del valore probatorio della produzione documentale dell'Agente della riscossione.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 477/09/2009, accoglieva il ricorso, in ra- gione della nullità della notifica della cartella. L'Agenzia delle entrate e l'Ufficio fiscale proponevano appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 167/30/12, in ragione della ritualità della notifica della cartella consegnata a mani del destinatario e non a mezzo posta. I giu- dici di appello rigettavano anche le censure relative al difetto di moti- vazione dell'atto impositivo, alla decadenza del potere di riscossione e all'omessa sottoscrizione del funzionario, tenuto conto che l'art. 36, comma 4, della 1. n. 31 del 2008 non era applicabile ai ruoli, come quello di specie, consegnati all'Agente della riscossione prima del giu- gno 2008.

Pino Zarbo propone ricorso per cassazione svolgendo otto motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle Entrate si è costituita R.G.N. 1313-14 al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c. Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.a., si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha deposita- to memorie, concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica del 4.5.2021 è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, com- ma 8 bis, del decreto — legge n. 137 del 2020 inserito nella legge di conversione n. 176 del 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente esaminata la richiesta proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 che sull'originale del- la sentenza o del provvedimento sia apposta, a cura della cancelleria o segreteria, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o me- diante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza o provvedimento.

Il contribuente deduce, a sostegno della richiesta, che la pubblicazione di eventuale sentenza "negativa" dei diritti fatti valere in giudizio, completa della indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati, su supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, porterebbe, ex se, conseguenze negative sui vari aspetti della vita sociale e di relazione degli interessati, andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza degli odierni istanti. Il mancato anonimato avrebbe un riflesso diretto sulla reputazione R.G.N. 1313-14 professionale con riguardo alla perdita di fiducia e della stima da parte delle persone con cui gli interessati entrano in contatto o interagiscono nel loro ambiente di lavoro.

La richiesta non può trovare accoglimento. L'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, definisce i casi nei quali è garantito il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati. Secondo il principi indicati nella disposizione, la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuto dalla indicazione dei "motivi legittimi" che segnano all'evidenza il discrimi- ne fra raccoglimento ed il rigetto della relativa domanda. Questa Corte con ordinanza n. 16807 del 2020 ha chiarito con riferimento alla ricor- rente dei "motivi legittimi" che: "l'accoglimento della richiesta medesima in- terverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservateua del singolo e il principio della <generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdi.zionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democra.zia e di informa_zione giuridica".

Il principio è stato affermato anche con sentenza penale n. 11959 del 2017, che ha chiarito la natura di 'motivi legittimi' precisando : " In te- ma di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provve- dimento di cui all'art. 52, comma primo, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve esse- re fondata su 'motivi legittimi', da intendersi quali 'motivi opportuni' la cui valuta- .ione impone un equilibrato bilanciamento tra esigen.ze di riservate.rza del singolo e di pubblicità della senten.za (In motiveLzione, la Corte ha precisato che, alla luce delle indicaioni rese dalle linee guida dettate dal Garante della priva g; in data 2 dicembre 2010, i 'motivi legittimi' in grado di fondare la richiesta possono riferirsi alla particolare natura dei dati contenuti nel provvedimenot quali 'dati sensibili' ovvero alla `delicateua della vicenda oggetto del ,giudkio9.R.G.N. 1313-14 Nella specie, la richiesta del contribuente è da respingere, in quanto difettano i presupposti di detta domanda, non essendo stati indicati i motivi legittimi a giustificazione della medesima.

La vicenda oggetto di controversia non può ritenersi caratterizzata in re ipsa da una partico- lare "delicatezza", né l'esame della questione involge "dati sensibili", posto che tale non può essere ritenuto un "ipotetico pregiudizio alla stima ed alla fiducia nell'ambiente di lavoro", a fronte della necessità di assicurare la pubblicità dell'esito del processo. Le decisioni del giudice partecipano alla creazione del diritto ed alla sua interpretazione; moti- vo per cui la conoscibilità dei precedenti giurisprudenziali costituisce un diritto fondamentale per garantire un processo giusto e prevedibile.

In particolare, la sentenza di legittimità è pubblica perché adempie alla funzione nomoftlattica ed afferma dei principi che costituiscono un patrimonio giuridico collettivo cui ciascuno deve poter attingere. In mancanza di idonea giustificazione la sentenza è pubblica, in quanto è emessa in nome del Popolo, come nel nome del Popolo è amministra- ta la Giustizia, ai sensi dell'art. 101 Cost.. 2.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 112, 148 c.p.c., e 2697 c.c., per insufficiente, omessa e contraddit- toria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazio- ne all'art. 360, comma 3 e 5, c.p.c., in quanto il giudice del merito avrebbe erroneamente qualificato la notificazione come avvenuta at- traverso il sistema della raccomandata con avviso di ricevimento, men- tre, dalla copia della relata prodotta, si evince che la procedura notifi- catoria eseguita è quella prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, di- rettamente dall'agente della riscossione con l'intervento dell'agente no- tificatore.

Il contribuente lamenta che Serit Sicilia S.p.a. avrebbe versa- R.G.N. 1313-14 to in atti la copia della relata di notifica attestandola quale copia con- forme all'originale e non, quindi, un avviso di ricevimento di piego raccomandato, come erroneamente qualificata la copia della relata prodotta dal giudice di prime cure. Tale copia della relata avrebbe va- lore indiziario e non potrebbe assurgere a rango di prova legale ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che la prova dell'avvenuta notifica non po- trebbe che avvenire mediante la produzione in giudizio della matrice ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 non essendo, quest'ultima, surrogabile attraverso altri mezzi probatori quali dichiarazione e/o fo- tocopie e/o attestazioni provenienti dalla stessa parte su cui incombe l'onere probatorio.

Il ricorrente precisa, inoltre, che la censura della inesistenza giuridica e carenza di valore probatorio della produzione documentale ex adverso era stata sollevata con la memoria illustrativa ex art. 32, comma 2, d.lgs. 546 del 1992 in seguito alla costituzione e produzione di Serit nel giudizio di secondo grado.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, art. 18, comma 2 e art. 20, com- ma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, art. 23, comma 2bis, d.lgs. n. 82/2005, art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973„ violazione dell'art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato la chiara esecuzione della notifica dell'atto impugnato ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, ponendo a fondamento la produzione operata da Serit Sicilia S.p.A..

Il giudice del merito avrebbe omesso di valutare e motivare l'inidoneità dell'estratto di ruolo e della copia della relata ad assolvere R.G.N. 1313-14 l'onere probatorio incombente sull'agente della riscossione di provare l'asserita rituale notificazione dell'atto impositivo, atteso che la proce- dura semplificativa della conformità ex art. 5, comma 5, del dl. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, sarebbe applicabile "agli effetti della procedura di riscossione dei tributi", ma sarebbe valida per attribuire valenza giuridica di prova ex art. 2697 c.c. in sede giudiziale.

Nella fattispecie, l'estratto di ruolo versato in atti da Serit non sarebbe la "copia fotostatica" del documento originale (cartella di pagamento) ma si tratterebbe di un estratto da archivi elettronici ed una ricostru- zione di dati informatici. L'agente della riscossione, quale soggetto pri- vato, in nessun caso avrebbe potuto avere poteri di attestare la con- formità all'originale dei documenti prodotti, con la conseguenza che le copie autentiche rilasciate dall'agente della riscossione sarebbero sprovviste delle caratteristiche di conformità all'originale e, quindi, ini- donee a rendere prova legale la copia della relata di notifica e l'estratto di ruolo prodotti, oltre al fatto che l'estratto di. ruolo, essendo un atto interno all'Amministrazione, non avrebbe valore probatorio perché mancante della prescrizioni della conformità legale prevista dall'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della 1. 241 del 1990 e degli artt. 7 e 10 1. n. 212 del 2000 e art. 112 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., atteso che l'agente della riscossione producendo l'estratto di ruolo, in sostituzione della copia della cartella, non avrebbe fornito alcun elemento di prova alla contestazione sollevata nei gradi di meri- to, né la cartella conterrebbe le informazioni necessarie per condurre il R.G.N. 1313-14 contribuente ad esercitare il proprio diritto di difesa. Ne consegue che i giudici di appello non avrebbero dovuto affermare che nella cartella sussistevano i requisiti ex art. 7 1. n. 212 del 2000 quali la firma digitale, gli interessi, l'organo e cui rivolgersi per procedere in autotutela e l'organo giurisdizionale competente.

5. Con il quarto motivo di denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1943, dell'art. 3 1. n. 241 del 1990, art. 7 1. n. 212 del 2000, art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia in relazione all'art. 360 nn. 3, e 5, c.p.c., in quanto i giudici di se- conde cure avrebbero omesso di motivare l'assenza di motivazione nella cartella di pagamento in ordine alla pretesa fiscale del recupero delle somme dovute in seguito alla iscrizione nel ruolo esattoriale ex 1. n. 289 del 2002 artt. 8,9, 9bis e 14 e degli interessi pretesi.

Il ricorrente lamenta che la cartella impugnata non recherebbe alcuna motivazione circa la pretesa erariale, non riportando il prospetto di calcolo relativo alla riscossione del recupero delle somme dovute ex art. 8, 9, 9 bis e 14 1. n. 289 del 2002, le somme complessivamente dovute, le eventuali somme pagate, il debito residuo né il calcolo degli interessi e/o gli elementi di essi costitutivi (cioè, il capitale, il tasso ed il tempo), limi- tandosi a riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza in- dicare come si sarebbe arrivati a tale calcolo, non specificando le varie aliquote prese a base delle varie annualità.

6. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa R.G.N. 1313-14 un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 3 3 e 5, c.p.c., atteso che i giudici di appello avrebbero omesso di rilevare d'ufficio che la relata di notifica della copia consegnata al destinatario, peraltro versata in atti in originale, era sprovvista della data di notifica, producendone l'inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria.

Il con- tribuente lamenta che la relata di notifica della copia in possesso del destinatario, versata in atti in originale, non conterrebbe l'indicazione della data di notifica dell'atto e tale contestazione sarebbe stata denun- ciata fin dal primo grado di giudizio. I giudici di seconda istanza avrebbero ribaltato la decisione di primo grado, motivando che la noti- ficazione risulterebbe stata eseguita "non a mezzo posta ma a mano del destinatario" a norma degli artt. 26 n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1972. Il ricorrente contesta, inoltre, il ragionamento effettuato dai giudici di appello secondo cui " il ricalco è fatto da carta carbone, può essere cancellato o diventare illegibile con il passare del tempo" e "in tal caso, si è in presenza di una mera irregolarità formale che non inficia la validità della notifica", atteso che l'agente della ri- scossione avrebbe potuto utilizzare per la notifica della cartella di pa- gamento una pellicola del ricalcolo di migliore qualità e/o non utilizza- re il materiale giacente in magazzino da molto tempo che ha perso la qualità di ricalcare la penna che vi scrive sopra.

7. Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 2697 e 2719 c.c., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 3 e 5 c.p.c., in quanto con il ricorso introduttivo è stata contestata l'omessa/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamen- R.G.N. 1313-14 to, richiedendone nel contempo la produzione dell'originale della rela- zione di notifica e l'originale della cartella esattoriale notificata in pos- sesso dell'agente della riscossione.

Il ricorrente lamenta che la produ- zione documentale prodotta da Serit sarebbe inidonea a provare l'asserita avvenuta notificazione della cartella, con la conseguenza che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere definitivamente non pro- vata la notificazione dell'atto contestato contrariamente a quanto deci- so. L'omessa produzione dell'agente della riscossione della matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione rende- rebbe definitivamente non provata l'asserita rituale notificazione. 8.Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 8, 9, 9 bis e 14 1. n. 289 del 2002, art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 3 e 4, c.p.c. , in quanto i giudici di appello avrebbero omesso l'esame e la va- lutazione degli avvisi di accertamento nn.

RJ201A100413/2008 e RJ201A100414/2008 quali documenti decisivi della controversia. Con nota di integrazione documentale del 12.9.2012 della memoria deposi- tata il 24.7.2012 l'Agenzia delle entrate depositava la copia dell'istanza di condono a definizione degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 ex artt. 8, 9, 9 bis e 14 1. n. 289 del 2002 e la CTR l'avrebbe ritenuta for- malmente valida potendosi ricavare da essa il mancato pagamento del- le rate successive alla prima. Tale produzione documentale sarebbe inammissibile perché tardiva, sicché i giudici di appello l'avrebbero dovuta ritenere inutilizzabile, nonché esaminare e motivare l'omessa allegazione della prima rata di pagamento dell'istanza di condono pro- R.G.N. 1313-14 dotta, sufficiente per la validità dell'istanza di condono fiscale ex artt. 8, 9, 9 bis e 14 1. 289 del 2002. 9.Con l'ottavo motivo di ricorso, si denuncia violazione art. 148 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 3 e 5, c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado avrebbe- ro erronamente rilevato l'errore materiale dei giudici di primo grado sulla modalità della notifica, qualificandola avvenuta direttamente da Serit con l'intervento di un agente notificatore ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, omettendo tuttavia di motivare la nullità insanabile della no- tificazione della cartella impugnata per essre stata apposta la relata di notifica sul frontespizio del documento anziché in calce all'atto ex art.148 c.p.c.

10. Il primo motivo è infondato. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante in- vio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, inte- gralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, al- ternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizio- ne e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultan- te dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato impli- R.G.N. 1313-14 citamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il con- cessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescel- ta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. n. 17248 del 2017;

Cass. n. 6395 del 2014). E' stato più volte affermato che la prova della notifica della cartella di pagamento è raggiunta con la produzione della relata compilata secon- do l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di pro- duzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuen- te (Cass. n. 16121 del 2019).

11. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso vanno trattati congiunta- mente per connessione logica. Le doglianze non possono trovare ac- coglimento. Invero, come rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, l'Agente della Riscossione non ha il potere di attribuitre autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, tuttavia il Riscossore è gestore di un pubblico servizio e, quindi, può autenticare atti che detiene in ori- ginale o che, per legge, ne è il depositano.

Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte (Cass. n. 1792 del 2019, Cass. n. 1974 del 2018; Cass. n. 8289 del 2018), l'Agente della Riscos- sione può autenticare, ex art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, copie di originali in loro possesso o documenti di cui è affidatario ex lege. (Cass. n. 7736 del 2019), quali gli estratti di ruolo ed il ruolo. Ciò premesso, nel caso un cui il contribuente intenda disconoscere la conformità all'originale di atti che il Concessionario della Riscossione R.G.N. 1313-14 produce, trova applicazione la regola generale. di cui all'art. 2719 c..c, secondo cui la contestazione della conformità della copie all'originale dell'atto deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una di- chiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intenda contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clau- sole di stile né a generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019).

Nella specie non risulta dallo sviluppo illustrativo dei motivi che il contribuente abbia espresso specifiche e circostanziate contestazioni riguardanti la conformità degli atti agli originali, limitandosi a rilevare che la produzione documentale di Serit, ossia l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica, non presentava i requisiti previsti dall'art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, per potere provare la rituale notificazione. Invero, i predicati vizi appaiono anche inammissibili per difetto di de- cisività, atteso che il ricorrente ha omesso di riportare in ricorso il con- tenuto delle asserite specifiche contestazioni, al fine di consentire a questa Corte di valutare se le stesse siano idonee ad esprimere le con- testate difformità delle copie prodotte agli originali.

12. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamen- te in quanto inerenti alla medesima questione. Le critiche sono inam- missibili per carenza di autosufficienza. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che: "In tema di ricorso per cassaione, ove sia dedotto il vi.zio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima di rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisito di contenuto — for- ma previsti dall'art. 366 c.p.c non &fine a se stesso, ma è strumentale al dispiega- mento della fiinione che è propria di detti requisiti. "(Cass. n. 1150 del 2019).R.G.N. 1313-14 E' stato, altresì, precisato che ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al pro- cedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatez- za della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018, v. anche Cass. n. 29093 del 2018).

A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato.

13. Anche il quinto mezzo va disatteso. Il ricorrente censura la senten- za impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la notifica della cartella fosse rituale perché avvenuta a mani del contribuente, senza avvedersi che la relata di notifica consegnatagli era priva della data di notifica. Ai sensi dell'art. 148 c.p.c., l'Ufficiale giudiziario deve attestare l'avvenuta consegna mediante apposizione di data e firma sulla relata di notifica- zione. La data della notifica è richiesta per avere prova e certezza del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Alla luce dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui "la notifica.zione della cartella esattoriale per i contributi previdemziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indica.zio- ne della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario com- porta la nullità insanabile della notifica.zione e impedisce la decorrena del termine per proporre opposkione"(Cass. n. 398 del 201:2). Ne consegue che la mancanza di data nella relata determina la nullità della notifica solo qualora dalla stessa decorrano termini perentori per l'esercizio, da parte del destinatario dell'atto, di diritti (Cass. n. 30873 del 2017).

Nella fattispecie non risulta che il ricorso sia stato proposto intempestivamente, né che lo stesso sia stato dichiarato inammissibile, R.G.N. 1313-14 con la conseguenza che i vizi della notifica si devono intendere sanati per il principio del raggiungimento dello scopo (Cass. n. 5691 del 2017). Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni; pertanto la nul- lità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass. n. 13857 del 2014;

Cass. n. 1184 del 2001; Cass. n. 1548 del 2002).

14. Il settimo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che i giudi- ci di appello avrebbero omesso l'esame e la valutazione degli avvisi di accertamento nn. RJ201 -\100413/2008 e RJ201A100414/2008, quali documenti decisivi della controversia. Con nota di integrazione docu- mentale del 12.9.2012 della memoria depositata il 24.7.2012 l'Agenzia delle entrate depositava la copia dell'istanza di condono a definizione degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 ex artt. 8, 9, 9 bis e 141. n. 289 del 2002 che i giudici di appello omettevano di valutare.

La censu- ra è inammissibile per la novità delle questioni proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione, non risultando dalla sentenza im- pugnata che il contribuente abbia prospettato nel corso del giudizio di merito tale specifica censura. La critica, infatti, difetta di autosufficien- za, posto si è omesso di riportare in ricorso il contenuto specifico delle eccezioni sollevate, ciò anche al fine di valutare se le questioni stesse fossero già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di meri- to né rilevabili d'ufficio (Cass. n .20694 del 2018).

A tale riguardo va, R.G.N. 1313-14 altresì, precisato che risulta dalla parte in fatto della sentenza impugna- ta che l'Ufficio aveva provveduto alla iscrizione a ruolo per omesso versamento della rate successive alla prima della istanza di condono proposta dal contribuente ai sensi degli artt. 8,9, 9 bis e 14 della 1. n. 289 del 2002. Questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che: "In tema di condono fiscale, la defini.zione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della I. n. 289 del 2002, comportante la non applicazione delle sanioni relative al mancato versa- mento delle imposte o delle ritenute risutanti dalle dichiarnioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto ante- riormente a tale data„ si peiona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima di„sposkione, attesa l'assen.za di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della mede- sima legge, che con considerano efficad le ipotesi di condono ivi regolate anche sen.za adempimento integrale, e che insuscettibili di applica5zione analogica, in quanto, come tutte le di.sposkioni di condono, di carattere ecce.zionale"(Cass. n. 31133 del 2017).

Infatti, il condono fiscale ex art. 9 bis della 1. n. 289 del 2002, che co- stituisce una forma di condono demenziale, è condizionato all'integrale versamento di quanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento, e non fa venire meno l'illiceità della con- dotta, neppure limitatemente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempi- mento dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 26683 del 2016). Da quan- to sopra deriva anche l'infondatezza delle rilevate doglianze. 15.Va rigettato anche l'ottavo motivo di ricorso, con cui si lamenta che i giudici di appello avrebbero omesso di rilevare la nullità della notifica R.G.N. 1313-14 della cartella essendo stata apposta la relata sul frontespizio invece che in calce all'atto.

Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso da questo giudice di legittimità, i denunciati vizi, tenuto conto dell'impugnazione della cartella da parte del contribuente, si devono ritenere sanati per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). Infatti: "Tu notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespi.zio di quest'ultimo inichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non sia- no oggetto di ,g),ecifica contesta.zione la completeua e la conformità dell'atto notifica- to contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indica.zione del numero com- plessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimen- to dello scopo" (Cass. n. 23175 del 2016).

16. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccom- benza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore di Serit Sicilia S.p.A. in complessivi euro 2.900,00 per compensi, oltre curo 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei