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Ordinanza — n. 22753/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed tax agency appeal for inadmissibility due to lack of document autosufficiency regarding recession payment nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22753/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the administrative notice lacked sufficient documentation to prove the nature of the recession payment. The agency submitted only a partial excerpt of the assessment notice, omitting the crucial assembly minutes that would clarify whether the sum was professional income or a recession indemnity. The court ruled that this failure to provide the complete assembly record violated the principle of autosufficiency, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 27/2010; Art. 10, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 115/2002: An administrative appeal is inadmissible if the submitted documents are insufficient to establish the facts and legal basis of the claim, violating the principle of autosufficiency.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility principle of autosufficiency recession payment nature missing assembly minutes partial document submission tax assessment notice professional income classification detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 27/2010
Art. 10, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 115/2002
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n 22909/2014 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -Ricorrente- Contro Dell\ Falconi Francesco rappresentato e diteso dall'avv. Francesco Della \falle elettivamente domiciliato in Roma piazza G Mazzini n_8 -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2235)14)14 depositat3 09.04.2014. Udita la relazione dei Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 03/12/202o Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dei Lazio n.2235/14/14 depositata il 9/04/2014. La vicenda trae origine dalla notifica, in data 16.11200B, dell'avviso di accertamento RCD010702732/2008 emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. con cui l'Ufficio procedeva, nei confronti dei contribuente Dein Falconi Francesco, commercialista, a recuperare maggior IRPEF per l'anno 2003. Giove ricordare che l resistente era stato socio dello Studio di consulenza legale e tributaria (SCLET) dal 1997 sino al recesso in data 23.12.2003, allorquando gli era stata erogata la somma di euro 101.091,24.

Di tale somma egli dichiarava solo 41,655,00, avendone dedotto il costo fiscale della partecipazione ed i contributi versati alla cassa dei dottori commercialisti. L'Ufficio riteneva che la somma dovesse essere invece dichiarata per intero come reddito di natura professionale. Il Contribuente opponeva l'avviso e la CTP di Roma rigettava il ricorso, mentre il Giudice d'appello ne accoglieva il gravame. L'Ufficio ricorre deducendo due motivi. Ha resistito il contribuente con controricorso.. Considerato che: lo scostamento lamentato dall'Ufficio tra la somma ricevuta e quella dichiarata riguarda due voci: il costo fiscale di partecipazione ed i contributi versati alla cassa dei dottori commercialisti.

L'Ufficio contesta tali voci negandone la deduzione dall'irnporsio totale sul presupposto che l'intera somma ricevuta dal contribuente si riferisse esclusivamente ai servizi resi allo studio e quindi costituisse integralmente reddito di natura professionale. A fondamento della pretesa impositiva, l'Ufficio inserisce nel corpo del ricorso stralcio dell'avviso d accertamento, dal quale si evince che l'atto che aveva formalizzato la cessazione dei rapporto era costituito dai verbale di assemblea degli Equity Partners del 13.06.2003 della SCLET. In esito a tale assemblea veniva stabilita l'erogazione della somma di euro 101.091,27 a titolo di indennità di recesso.

L'avviso di accertamento, senz'altro aggiungere sul contenuto del citato verbale oltre che il titolo dell'erogazione, come indennità di recesso, afferma che gli emolumenti si riferissero «esclusivamente alla vaiorizzazione dei servizi professionali». Senza precisare se quel verbale d'assemblea specificasse le componenti individuate, la cui somma aveva dato luogo all'importo indicato. L'Ufficio ha cioè attribuito natura esclusivamente reddituale alla dazione, senza mettere a disposizione del collegio, sotto forma di allegato o incorporandolo nel ricorso, il documento assembleare relativo alla fase del recesso, verosimilmente indicante i termini delle posizioni emerse nella circostanza e il contenuto della interiocuzione che aveva infine portato alla quantificazione della somma concordata.

Del resto, quella riunione concludeva una non breve collaborazione durata sette anni, ciò che induce almeno ad ipotizzare non si sia limitata ad enunciare l'erogazione dell'importo, ma anche ad indicare, non solo la circostanza che l'aveva determinata, cioè il recesso, ma anche la natura e la causale unica o le causali plurime della somma stessa. Per la rilevanza cognitiva e valutativa, che quei documento poteva assumere per la Corte, l'indisponibilità dello stesso è da ritenere una privazione significativa inferta dalla ricorrente. In tal modo essa è incorsa in violazione del principio di autosufficienza, non adeguatamente assolto con l'inserimento in ricorso di un assai parziale stralcio dell'avviso di accertamento, nel quale il verbale assembleare del 23.12.2003 è solo citato, restandone ignoto il contenuto.

Il ricorso dell'Ufficio è perciò inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna alle spese. Non ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n.115 del 2002, per essere la soccombente Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, quale amministrazione pubblica difesa dal!' Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% forfettario e agli accessori di legge. Cos' deciso in Roma nelia Camera di consigiio dei 3 dicembre 2020. DEPOSITA