Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new factual issues and lack of specific legal citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellant argued that the lower court erred in applying valuation methods and omitted legal citations, but the Court found the first ground eccentric to the actual reasoning and the second ground introduced new factual issues not previously debated. Consequently, the appeal was rejected because the appellant could not substantiate new claims or properly frame existing ones within the established legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if a ground is eccentric to the lower court's reasoning, lacks a clear factual basis, or introduces new issues not previously raised in the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25336-2018 proposto da: LUPO GERARDO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MANFREDONIA e ANGELO GIANNATTASIO, con gli stessi domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 4695 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 779/2018 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere rèlatore dott.ssa MILENA BALSAMO;
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1.Gerardo Lupo ricorre, sulla base di due motivi avverso la sentenza della CTR della Campania n. 779/20121, la quale ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione del 7 luglio 2014, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relativamente all'acquisto di un fondo in data 6 giugno 2013. In particolare, la CTR della Campania affermava che il maggior valore dell'area risultava accertato sulla base del metodo comparativo con altro fondo compravenduto nella stesso Comune di tipologia seminativo al valore di euro 39,60 al mq, reputando la perizia di parte genericamente e sommariamente argomentata, facendo leva su talune caratteristiche sfavorevoli del fondo acquistato.
L'agenzia delle Entrate ha depositato nota di costituzione per partecipare all'udienza. ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con la prima censura, si lamenta violazione di legge ex art. 360 n. 3), c.p.c., per erronea ricognizione da parte del decidente della fattispecie astratta recata da una norma di legge ". Nella illustrazione della censura, si opera un riferimento ai criteri di rivalutazione di cui all'art. 52 del d.p.r. n. 131/86, nonché a procedure di calcolo di cui non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata, nella quale invece si è dato atto dell'adozione del metodo comparativo da parte dell'Ufficio.
Inoltre, si censura la motivazione dell'atto impugnato, questione che non risulta affatto essere stata esaminata nel giudizio di merito. Infine, si lamenta la carenza motivazionale della decisione.
3. La censura è inammissibile. L'inammissibilità deriva dall'essere la censura di violazione della legge sostanziale ex art. 360 n. 3), cod. proc. civ. palesemente eccentrica rispetto alla motivazione che è stata assunta a fondamento della statuizione qui impugnata. Invero il motivo - lungi dal profilare l'esistenza di uno specifico contenuto censorio della decisione - si risolve nell'assertivo rilievo dell'erronea valutazione del valore in comune commercio del fondo, richiamando criteri non adottati dall'Agenzia come confermato dalla stessa sentenza impugnata.
Inoltre, il ricorso non soddisfa il requisito della sommaria esposizione dei fatti, previsto (a pena di inammissibilità per l'appunto) dall'art. 366 comma 1 numero 3 c.p.c.. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 - 01), il ricorso, per soddisfare detto requisito, deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.
Orbene, nella specie, parte ricorrente ha erroneamente ritenuto assolto detto requisito, riportando il fatto come compendiato nella sentenza impugnata, senza considerare che, così operando nulla ha riferito su quali siano state le difese e le domande svolte, sullo svolgimento del processo di primo grado e sulle ragioni della sentenza di primo grado (della quale si limita a riprodurre il dispositivo); nulla ha riferito sulle ragioni poste a fondamento dell'appello. Così operando, parte ricorrente non ha posto questa corte di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
Si tratta, infine, di censura che presenta altresì profili di inammissibilità, perché a formulazione frammista, non rispondente ai parametri stabiliti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9100 del 06/05/2015, posto che il motivo, per come delineato, non consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.
4. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione delle norme di diritto ex art. 360 n.
3) c.p.c., omettendo di indicare le disposizioni che il giudicante avrebbe violato, reiterando difese istruttorie che attengono alla quaestio facti, la cui valutazione è sottratta al sindacato di legittimità. Inoltre, con detto motivo si propone per la prima volta una questione che non risulta oggetto di discussione nel giudizio di merito, vale a dire quella concernente il meccanismo del prezzo valore. Il ricorrente che proponga una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).
In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare - salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata - la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione ( Cass. 2033/2017).
Pertanto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. In assenza di costituzione dell'Agenzia, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte - dichiara inammissibile il ricorso Così deciso nell'adunanza camerale della Corte di cassa