Court declares tax dispute extinguished due to cessation of subject matter following simplified settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished because the subject matter ceased to exist after the taxpayer requested a simplified settlement. The taxpayer submitted documentation proving payment of the first installment, while the Revenue Agency requested formal extinction of the proceedings. The court ruled that since the dispute was resolved by the taxpayer's action, the case must be closed without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992: When a taxpayer requests a simplified settlement under the 'tax peace' law, the subject matter ceases to exist, requiring the court to declare the proceedings extinguished rather than adjudicating the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1339-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ANGIOLILLI NICOLINO, ANGIOLILLI MAURO, ANGIOLILLI 2021 DIONISIO, ANGIOLILLI MAURO & F.LLI SNC, elettivamente 3540 domiciliati in ROMA, VIA G. RAMUSIO, 6, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO TINARI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIANICOLA ZACCARDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 302/2016 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata 1'8/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE MARTORELLI; n. 1339/17 R.G. - la BIG srl., società incorporante la Angiolilli Mauro e F.11i snc in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Angiolilli Mauro, Angiolilli Nicolino e Angiolilli Dionisio nel procedimento contro l'Agenzia delle Entrate ricorrente avverso la sentenza n. 302/3/16 della crrk di Campobasso, con istanza dell' 8.10.2019, depositava domanda di definizione agevolata del procedimento ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, intendendo definire le pendenze relative agli avvisi di accertamento per l' anno 2008 ; -depositava, inoltre, documentazione relativa alle rispettive domande di definizione agevolata, unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata.
Con memoria depositata il 12.10.2020, l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art.46 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992. -Rilevato che, a seguito della richiesta di sospensione presentata dal contribuente (valevole sino al 10.6.2019), non risulta essere stato notificato, da parte dell'Amministrazione, il diniego alla richiesta definizione entro il 31 luglio 2020; né, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
Pertanto, in conformità di quanto richiesto dall'Agenzia dell'Entrate, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 1:36 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass.n. 21826 del 2020)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 20 maggio 2021, effettuata da remoto. I President