Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to voluntary settlement and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement procedure and made the required payment. The State argued that the provincial office had confirmed the submission of the settlement request and the completion of the payment. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 DL 119/2018; Art. 46 comma 3 D.lgs. 546/1992: When a taxpayer requests a simplified settlement procedure and fulfills the payment obligation, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.
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seguente ORDINANZA REEMTSMA. CIG.ARETTENFABRIKEN GmbH con sede legale ad Amburgo (Germania) in persona rappresentata e difesa dagli rev.'1(c Luca. 5, vv10i41 avv.ti(Enrico Ceriana ;lel Foro cri-tfilano.1 e eaola Luminì del Foro di Roma . elettivamente domiciliata presso lo studio ( .t.dara° r-7v. -3 Sc , Massimiliano Marinozziin Roma via FTZWI" - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente- Avverso la sentenza della ,COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO -deposita-fa il 1 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RITA RUSSO; RILEVATO CHE La società istante ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a recupero IVA e sanzioni Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato accolto dalla CTR del Lazio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società affidandosi a sei motivi. L'Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente la contribuente ha istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata data dall'ari: 6 del DL 119/2018.
IN data 11.11.2020 ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, unitamente alla copie del versamento e presentato istanza di trattazione al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere. L'Avvocatura dello Stato ha quindi depositato in data 31 marzo 2021 istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deducendo che la direzione provinciale di Roma ha comunicato che ha presentato domanda di definizione agevolata e provveduto al pagamento previsto. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese Roma camera di consiglio da remoto del 20 maggio 2021. IL PR SIDENTE -1nria